Il vino a denominazione di origine controllata "Carmignano" possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine della categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita
Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" Bianco previsto nella misura di 19 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, e' modificato nella misura di 16 per mille.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.
Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata del vino "Frascati" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983 e 18 novembre 1987, e' sostituito per intero
Il marchio di qualita' "Gallo rurale tipico italiano" presentato dal Consorzio produttori "Gallo rurale tipico italiano" con sede legale in Angeli di Rosora (Ancona), e depositato all'ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il n. 37389 C/88 e' riconosciuto quale "Marchio di qualita'" da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura distintiva, le carni avicole derivanti esclusivamente da animali di razza pura italiana quali l'Ancona e tra gli ibridi la sola Golden Comet.
il vino a denominazione di origine controllata "Gattinara", possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ha espresso il parere che sussistono i presupposti ed i requisiti di carattere tecnico e tradizionale per l'estensione della denominazione di origine del formaggio "Grana Padano" alla tipologia grattugiato ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilita' e le caratteristiche organolettiche originarie.
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Loazzolo", propone il riconoscimento del disciplinare di produzione
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ha espresso il parere che sussistono i presupposti ed i requisiti di carattere tecnico e tradizionale per l'estensione della denominazione di origine del formaggio "Parmigiano Reggiano" alla tipologia grattugiato ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilita' e le caratteristiche organolettiche originarie.
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ha espresso il parere che sussistono i presupposti di carattere tecnico e tradizionale per il riconoscimento di una denominazione di origine che colleghi la produzione del formaggio di cui trattasi alla zona dove la stessa si e' di fatto nel tempo determinata nel rispetto di metodologie di produzione e di caratteristiche organolettiche e di forma specifiche; il territorio da ritenere valido ai fini della individuazione della zona di produzione del formaggio di cui trattasi coincide con quello dell'intera regione Sardegna