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Gattinara Docg - Riconoscimento - 1991

Pubblicato da disciplinare
Gattinara

il vino a denominazione di origine controllata "Gattinara", possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio  della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella  delle denominazioni di origine controllata e garantita;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1990 

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita del vino "Gattinara".

(GU n.59 del 11-3-1991)
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il proprio decreto 9 luglio 1967 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino
"Gattinara" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli
articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita "Gattinara" corredata del parere del comitato
regionale dell'agricoltura del Piemonte;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento di cui
trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione,
formulata dal Comitato stesso, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 19 settembre 1989, n. 219;
Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta
del disciplinare di produzione sopracitato;
Considerato che il vino a denominazione di origine controllata
"Gattinara", possiede il requisito del particolare pregio di cui
all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono
per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua
denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di
origine controllata a quella delle denominazioni di origine
controllata e garantita;
Ritenuta l'opportunita', in relazione alle considerazioni sopra
esposte, di accogliere la domanda sopracitata;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
La denominazione di origine controllata del vino "Gattinara", di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, e'
riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed
e' approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il
relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" e'
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del
presente articolo, le cui norme entrano i vigore il 1 novembre 1990.

Art. 2.
I quantitativi di vino "Gattinara" prodotto ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 che alla predetta data
del 1 novembre 1990 non abbiano ancora completato il periodo minimo
di invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, potranno essere
commercializzati con la denominazione di origine controllata e
garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla
vendemmia 1990 avra' ultimato il proprio periodo minimo di
invecchiamento obbligatorio, purche' il vino in questione risponda ai
requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e
garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma
del successivo art. 3.
Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui
trattasi dovra' essere commercializzato con la denominazione di
origine controllata.

Art. 3.
Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi
di vino "Gattinara" sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il
periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano
usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, denunciare all'ispettorato per la repressione delle frodi
agro-alimentari, competente per territorio, i quantitativi stessi e
le rispettive annate onde stabilirne l'idoneita'.
I quantitativi di vino "Gattinara" che alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano ancora ultimato il periodo
minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e
per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i
quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti
previsti per il vino a denominazione di origine controllata e
garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Art. 4.
La denominazione di origine controllata "Gattinara" di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, rimane
riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno gia' ultimato il periodo minimo di
invecchiamento obbligatorio.
Al vino a denominazione di origine controllata "Gattinara" che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato
il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi gia' confezionato,
in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque
litri, e' concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto
proveniente dalla vendemmia 1990 avra' ultimato il proprio periodo
minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di smaltimento di:
dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di cui sopra;
trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al
dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici
giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate
all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari
competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura
dell'ispettorato stesso, la stampigliatura "Vendita autorizzata fino
ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi.
Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di
vino che i produttori intendano cedere a terzi per
l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.
Il vino "Gattinara" a denominazione di origine controllata e
garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri
recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti del
contrassegno di Stato previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del
contrassegno stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1990
COSSIGA
SACCOMANDI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 13

Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" e'
riservata al vino "Gattinara" gia' riconosciuto a denominazione di
origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9
luglio 1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino "Gattinara" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno
Nebbiolo (detto localmente Spanna) prodotto esclusivamente nel
territorio comunale di Gattinara.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Bonarda di
Gattinara, purche' detti vitigni complessivamente non superino il 10%
del totale delle viti.

Art. 3.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Gattinara" devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti posti
sui dossi collinari, soleggiati, con esclusione di quelli di fondo
valle e dei terreni pianeggianti o umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del "Gattinara"
non deve essere superiore a q.li 75 per ettaro in coltura
specializzata.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite sopra stabilito.
La regione Piemonte, inoltre, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate puo' stabilire, di anno in
anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione o di
utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara"
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone
comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.
L'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita.

Art. 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% ed alla
tipologia "Gattinara" riserva un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di 12,5%.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
del vino "Gattinara" debbono essere effettuate nel territorio del
comune di Gattinara.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in
stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di
Gattinara, a condizione che in detti stabilimenti le ditte
interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1963, n.
930, le operazioni di invecchiamento del vino "Gattinara".

Art. 5.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
non inferiore a tre anni, di cui almeno un anno di detto periodo in
botti di legno.
Per la tipologia "riserva" del vino D.O.C.G. "Gattinara" il
periodo di invecchiamento non deve essere inferiore a quattro anni di
cui almeno due anni di detto periodo in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 dicembre dell'anno di
produzione delle uve.
E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di "Gattinara"
piu' giovane ad identico "Gattinara" piu' vecchio o viceversa nella
misura massima del 15%.
In etichetta dovra' figurare il millesimo relativo al vino che
concorre in misura preponderante.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara", ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento,
dovra' essere sottoposto alla prova di degustazione previsto dal
punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930.
Tale prova di degustazione dovra' essere effettuata da un'apposita
commissione, secondo le norme, all'uopo impartite dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e
degli enti interessati.

Art. 6.
Il vino "Gattinara", all'atto della sua immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato tendente all'aranciato;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
profumo: fine che ricorda quello della viola, specie se molto
invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" riserva, proveniente da uve che assicurino un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5% e sottoposto alle
condizioni di invecchiamento di cui all'art. 5 del presente
disciplinare, all'atto dell'emissione al consumo deve possedere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13%.

Art. 8.
Nella presentazione e designazione del vino D.O.C.G. "Gattinara"
il termine "riserva" deve figurare in etichetta al di sotto della
dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" e non
puo' essere intercalato tra questa e la denominazione geografica
"Gattinara".
Detto termine "riserva" non puo' figurare in caratteri superiori
alla denominazione "Gattinara".
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara"
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli
aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e
similari.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Gattinara"
deve figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di
produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Gattinara" devono
essere di capacita' non inferiore a 350 cc. di vetro scuro e chiuse
con tappi di sughero.

Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata e
garantita "Gattinara", vino che non risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito
a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930.

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

 

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