Frascati Doc - Modificazione al disciplinare di produzione - 1991
Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata del vino "Frascati" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983 e 18 novembre 1987, e' sostituito per intero
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1990
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Frascati".
(GU n.59 del 11-3-1991)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il proprio decreto 3 marzo 1966, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino
"Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visti i propri decreti 1 agosto 1983 e 18 novembre 1987, con i
quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di
produzione del vino in questione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 18 agosto 1989;
Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di
produzione;
Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di
accogliere parzialmente le istanze suddette;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine
controllata del vino "Frascati" approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 marzo 1966 e successivamente modificato con i
decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983 e 18 novembre
1987, e' sostituito per intero con il seguente testo:
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Frascati"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Frascati" e' riservata al
vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Frascati" deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti
aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:
Malvasia bianca di Candia e Trebbiano toscano, da soli o
congiuntamente, in misura non inferiore al 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve della
varieta' di vitigni Greco e Malvasia del Lazio, fino ad un massimo
del 30%; in tale ambito le altre varieta' di vitigni a frutto bianco
raccomandati o autorizzati per la provincia di Roma, da soli o
congiuntamente, presenti nei vigneti, possono concorrere fino al
massimo del 10%.
Sono esclusi altri vitigni aromatici.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve del vino "Frascati" comprende il
comprensorio gia' delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933.
Nonche' i territori per i quali sono state attualmente rilevate le
condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei
comuni di Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, ed in parte
quelli di Roma e Montecompatri.
Tale zona e' cosi' delimitata:
sulla via Casilina, appena superato il km 21 al ponte di Pantano,
il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad
incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per
proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in
localita' Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di
Colonna.
Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna
prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimita' della fontana del
Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra
Colonna e Roma fino a raggiungere la strada Colonna-Frascati in
prossimita' del km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione
sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale
di Monteporzio Catone (localita' Pallotta); segue quindi verso sud
per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra
Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca
di Papa in prossimita' del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso
ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad
incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e
poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed
all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il
confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina.
Dal km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso
nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n.
215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a ponte Linari
prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere
la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimita' di Torre Nuova. Seguendo
quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il km 21, al
ponte di Pantano, da dove e' iniziata la delimitazione.
Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi
quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a
nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i
confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
del vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di
giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica
siano ricchi di potassio di fosforo, di microelementi, poveri di
azoto e di calcio, sciolti permeabili, asciutti, ma non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare
l'irrigazione dei vigneti.
La produzione di uva ammessa per il vino "Frascati" non deve essere
superiore a q.li 150 per ettaro di coltura specializzata. A tale
limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione
dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite
medesimo.
La resa massima delle uve in vino non dovra' essere superiore al
70%.
Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto
conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un
limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone
immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate
all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali
tradizioni esistenti, e' consentita altresi' la vinificazione in
parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso
delimitato:
partendo dal confine tra Montecompatri e Monteporzio Catone alla
q. 300, in prossimita' del fontanile sito in localita' Pallotta sulla
strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud
tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la
strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M.
Dotto ad ovest ed attraversato viale Antonino risale raggiungendo ad
ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a
sud, includendolo cosi' nella delimitazione, fino ad incrociare la
strada comunale che in uscita raggiunge verso nord-est la s.s.
Maremmana 3a (s.s. n. 216) al km 5,800 circa, dal centro urbano segue
quindi tale strada fino alla s.s. Maremmana 3a e poi lungo
quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est, raggiunge la
strada per Fontana Cannetaccia, in prossimita' del km 3,500. Prosegue
poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo
quelle che costeggiano a nord-est le localita' Olivello e Pedicata,
sino a raggiungere Fontana Laura (q. 344). Da Fontana Laura segue
questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q. 344 e la q.
461 (M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini;
prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso
ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in
prossimita' del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione
sulla medesima fino a q. 300 da dove e' iniziata la delimitazione.
La zona di spuntatizzazione comprende l'intero territorio della
provincia di Roma.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5%. Tuttavia,
solo in annate eccezionalmente sfavorevoli, su autorizzazione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere tecnico
dell'assessorato all'agricoltura della regione Lazio, tale titolo
alcolometrico volumico minimo naturale potra' essere ridotto al 10%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino "Frascati"
superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di 11% e devono essere oggetto di denuncia separata.
Le uve destinate alla produzione del tipo "Spumante" e del tipo
"Novello" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale di 10% e devono essere oggetto di denuncia separata.
Tali uve non potranno essere in alcun caso destinate alla produzione
delle altre tipologie della D.O.C. "Frascati".
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e
costanti atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.
Art. 6.
Il vino "Frascati" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;
sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, "secco" o "asciutto" nei
tipi aventi contenuto massimo di zuccheri residui dell'1%, "amabile"
nei tipi con contenuti in zuccheri residui dall'1% al 3%,
"cannellino" (o "dolce") nei tipi con contenuto di zuccheri residui
da 3% al 6%;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche
su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio
decreto i limiti minimi relativi all'acidita' e all'estratto secco
netto.
Le qualificazioni "secco" o "asciutto", "amabile", "cannellino" o
"dolce", sono consentite per il vino bianco "Frascati" che presenta
le rispettive caratteristiche sopra precisate.
Art. 7.
Il vino "Frascati" superiore all'atto dell'immissione al consumo
deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore
a 11,5%.
Il vino "Frascati" ottenuto con tecniche idonee di vinificazione ed
imbottigliamento entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle
uve puo' essere designato con il termine "Novello".
All'atto dell'immissione al consumo il "Frascati" novello deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso intenso, fruttato che ricorda l'uva ammostata;
sapore: sapido, morbido, leggermente acidulo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento;
acidita' totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Il vino Frascati "Spumante", all'atto dell'immissione al consumo
deve avere le seguenti caratteristiche:
spuma: vivace;
perlage: fine, persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, etereo e delicato con un leggero profumo
caratteristico;
sapore: sapido, vivace ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;
acidita' totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale, e per l'estratto secco netto.
Art. 8.
Alla D.O.C. "Frascati" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato, riserva, e simili.
Per le tipologie "tranquillo" e' obbligatorio riportare in
etichetta le locuzioni "amabile" o "cannellino" rispettivamente per i
tipi di vino con tali caratteristiche e, sono permesse le locuzioni
"secco" o "asciutto" per i tipi di vino aventi le caratteristiche
previste e rispondenti alla normativa vigente.
Per la tipologia spumante e' obbligatorio indicare in etichetta le
qualifiche relative al tenore zuccherino secondo la terminologia e le
norme CEE di designazione e presentazione degli spumanti.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Frascati"
puo' figurare l'annata di produzione delle uve.
Tale indicazione e' tuttavia obbligatoria per le tipologie
"Novello" e "Superiore".
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Sono inoltre consentite le indicazioni geografiche che facciano
riferimento a localita' di produzione delimitate.
I contenitori inferiori a 5 litri in cui vengono confezionati i
vini "Frascati" per l'immissione al consumo debbono essere
esclusivamente di vetro.
Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere,
anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali
caratteri di qualita'. Per la tipologia "Superiore" sono ammesse
soltanto le bottiglie di capacita' non superiore a litri 1,500 chiuse
con tappo di sughero.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata
"Frascati", vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1990
COSSIGA
SACCOMANDI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 15
