La denominazione di origine del formaggio Parmigiano Reggiano e' estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilita' e le caratteristiche organolettiche originarie.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ha espresso il parere che sussistono i presupposti ed i requisiti di carattere tecnico e tradizionale per l'estensione della denominazione di origine del formaggio "Parmigiano Reggiano" alla tipologia grattugiato ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilita' e le caratteristiche organolettiche originarie.
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano

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E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della DOP Parmigiano Reggiano che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 2005.
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