Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e  di Canossa - Approvazione

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Approvazione dello statuto del  Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa a D.O.C., con  sede in Reggio Emilia, c/o la Camera di commercio I.A.A., via Gualerzi n. 8

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Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa - Riconoscimento

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Consorzio per la tutela dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e  di Canossa

Il Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa e'  riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e'  incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOP  Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, iscritte nel registro delle denominazioni di origine  protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE)  n. 1237/2007.

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Reggiano Doc

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La  Doc Reggiano puo' essere “Reggiano” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello): Lambrusco Marani, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco oliva, Lambrusco Barghi, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.
“Reggiano” Lambrusco Salamino (anche nella tipologia frizzante): Lambrusco salamino in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile.
“Reggiano” Rosso (anche nella tipologia frizzante e novello): Ancellotta dal 30% al 60%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon, Marzemino, Lambrusco oliva, Lambrusco Viadanese, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.
“Reggiano” Bianco spumante: Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%. Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine “Reggiano” ricade nella regione Emilia-Romagna e comprende parte del territorio della provincia di Reggio Emilia. I vini “Reggiano” Lambrusco (nelle diverse versioni frizzante, spumante, ecc.), possono essere prodotti su un vasto territorio che comprende 35 comuni della provincia. I vini “Reggiano” Lambrusco Salamino (nelle diverse versioni), “Reggiano” Rosso (nelle diverse versioni) e “Reggiano” Bianco spumante possono essere prodotti solo in particolari zone del territorio provinciale, più ristrette, che comprendono un numero più limitato di comuni.

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