Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» devono essere raccolte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
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I vini della Docg Aglianico del Vulture Superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.
La zona di produzione della Docg Aglianico del Vulture Superiore comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella (Provincia di Potenza)
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La Docg Alta Langa nelle tipologie previste è riservata ai vini spumanti, ottenuti dalle uve Pinot nero e/o Chardonnay dal 90 al 100%. Per il complessivo rimanente 10% possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve provenienti dai vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.
La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini spumanti "Alta Langa" è costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria.
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Pubblicazione da parte della Commissione UE della descrizione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Amarone della Valpolicella.
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La docg “Amarone della Valpolicella” è riservata ai vini “Amarone della Valpolicella” designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena” e con la specificazione “riserva”.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara in provincia di Verona
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti»; cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 22 dicembre 2021 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. n. 164 del 15 luglio 2024.
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La Docg “Asti” è riservata ai vini “Asti” o “Asti Spumante”; “Asti” o “Asti Spumante” Metodo Classico (metodo tradizionale); “Moscato d’Asti”; “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”.
La zona di produzione delle uve sono in provincia di Alessandria, l'intero territorio dei comuni di: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone; in provincia di Asti, l’intero territorio dei comuni di: Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi; in provincia di Cuneo, l'intero territorio dei comuni di: Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a docg Asti spumante o Asti e Moscato d'Asti, gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 9 settembre 1967) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1969
- Gazzetta Ufficiale n. 201 del 7 agosto 1969; decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1970
- Gazzetta Ufficiale n. 38 del 12 febbraio 1970; decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972
- Gazzetta Ufficiale n. 192 del 25 luglio 1972; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1973
- Gazzetta Ufficiale n. 155 del 18 giugno 1973; decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1977
- Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1978; decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978
- Gazzetta Ufficiale n. 288 del 14 ottobre 1978; decreto ministeriale 1 febbraio 1979
- Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1979;
decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983
- Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 e decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del decreto Presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato - il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi
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La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini Docg “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", comprende l’intero territorio dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano in provincia di Padova. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o "Friularo di Bagnoli", designabili con la specificazione classico interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra.
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Contiene le modifiche del decreto concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Barbaresco”.
La zona di origine delle uve atta a produrre i vini Docg «Barbaresco» comprende l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.
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