La Castagna di Montella è prodotta in provincia di Avellino nell'intera circoscrizione dei comuni di Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e per il comune di Montemarano. Deriva almeno per il 90% dalla varietà "Palummina" e, per il restante 10% al massimo, da altre varietà e in particolare dalla "Verdola".
Il disciplinare di produzione della doc Casteller riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e' sostituito per intero con il seguente testo: Il vino Casteller deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni: Schiava grossa e/o Schiava gentile, minimo 30%; Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 60%; Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente, non oltre il 20%.
Il disciplinare di produzione della doc Ciro' riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e' sostituito per intero con il testo seguente
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 e successive integrazioni e modificazioni, ha espresso parere favorevole all'utilizzo dell'indicazione geografica Colli del Sangro
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Collio Goriziano" o "Collio", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979, e' sostituito per intero con il testo seguente
L'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e' affidato, per il vino a denominazione di origine controllata "Lison-Pramaggiore", riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, citato in premessa, al consorzio volontario tutela vini denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore, limitatamente ai propri associati.
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 e successive integrazioni e modificazioni, ha espresso parere favorevole all'utilizzo dell'indicazione geografica Dei Colli Bisentini e di Poggio Delle Rose
I limiti minimi dell'acidita' totale dei vini a doc Montefalco rosso, Montefalco Sagrantino e Montefalco Sagrantino passito previsti rispettivamente nella misura di 6 per mille, 5,5 per mille e 6 per mille dagli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 sono modificati tutti nella misura di 5 per mille.
Sussistono i presupposti di carattere tecnico e tradizionale per il riconoscimento di una denominazione di origine che colleghi la produzione del formaggio di cui trattasi alla zona dove la stessa si e' di fatto nel tempo determinata nel rispetto di metodologie di produzione e di caratteristiche organolettiche e di forma specifiche