Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Colli Bolognesi Doc - Proposta di riconoscimento e disciplinare di produzione - 1991

Colli Bolognesi Doc - Proposta di riconoscimento e disciplinare di produzione - 1991

Pubblicato da disciplinare
Colli Bolognesi

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del Presidente della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare  di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" propone il riconoscimento del disciplinare di produzione

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di riconoscimento del  disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi".

(GU n.30 del 5-2-1991)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il
riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata "Colli Bolognesi" propone il riconoscimento del
disciplinare di produzione secondo il testo cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"


Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2. - I vini a denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti
aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera:
vitigni: Barbera almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione
di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese purche'
in misura non superiore al 15% del totale.
Merlot:
vitigni: Merlot almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione
di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa
a sapore non aromatico in misura non superiore al 15% del totale.
Sauvignon:
vitigni: Sauvignon almeno l'85%. Possono concorrere alla
produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno
Trebbiano romagnolo purche' non in misura superiore al 15% del
totale.
Riesling italico:
vitigni: Riesling italico almeno l'85%. Possono concorrere alla
produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni
Trebbiano romagnolo e Riesling renano, da soli o congiuntamente, in
misura non superiore al 15% del totale.
Pignoletto:
vitigni: Pignoletto almeno l'85%. Possono concorrere alla
produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca
bianca non aromatici "raccomandati" e "autorizzati", da soli o
congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale.
Cabernet sauvignon:
vitigni: Cabernet sauvignon almeno l'85%. Possono concorrere alla
produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Merlot
in misura non superiore al 15% del totale.
Pinot bianco:
vitigni: Pinot bianco almeno l'85%. Possono concorrere alla
produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno
Trebbiano romagnolo purche' in misura non superiore al 15% del
totale.
Bianco:
vitigni: Albana almeno il 60%. Trebbiano romagnolo almeno il 20%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino per il complessivo
rimanente anche i vitigni Trebbiano toscano, Riesling italico, Tocai
friulano, Montu. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente
disciplinare rimangono unici costituenti l'Albana dal 60% all'80% e
Trebbiano romagnolo dal 20 al 40%.
Art. 3. - La zona di produzione delle uve dei vini "Colli
Bolognesi" comprende: in provincia di Bologna l'intero territorio
amministrativo dei comuni di: Monteveglio, Castello di Serravalle,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro ed in
parte quello di: Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna,
S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa, Monterenzio; ed in provincia di
Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano
sul Panaro.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dalla localita' Olmatello, al km 100,600 della via
Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale
strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per
costeggiarlo a sud seguire in uscita verso ovest la strada statale n.
64.
Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e raggiunto il
centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n.
569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano,
giunto a Bassano, in localita' Gabella abbandona la strada statale n.
569 e imbocca per la via Castelfranco fino alla localita' Sabbionara
per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via
Castelfranco al numero civico 8; attraversa la zona artigianale sino
al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n.
569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e
Modena e proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud ovest
attraversa Doccia e giunto in prossimita' del km 27,800 segue verso
nord il fosso affluente del f. Panaro fino alla confluenza, risale
per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del Rio
Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad
incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue
lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della
provincia di Bologna in prossimita' di c. la Colomba.
Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in
direzione sud ed in prossimita' di Serra Bertone prosegue in
direzione est per il confine meridionale di Savignano sino ad
incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso
est il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere
quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone, prosegue lungo
questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro,
in prossimita' di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in
direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimita' di
Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote
422 e 392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimita' di
Ca' dei Maestri; segue poi tale strada in direzione nord sino ad
incrociare il confine comunale tra Monterenzio e Ozzano Emilia, in
prossimita' di localita' S. Chierico, segue questi verso ovest sino
al confine di Pianoro e quindi lungo questi verso nord raggiunge
quello di S. Lazzaro in prossimita' di San Salvatore di Casola, e
quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge
la via Emilia (strada statale n. 9) da cui e' iniziata la
delimitazione.
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle collinari tradizionali della zona di produzione e comunque
atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di
qualita'. Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione
all'albo, i vigneti ubicati in terreni molto freschi, specie di
fondovalle ed anche quelli posti in esposizione inadatta o mal
coltivati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono
essere rispettivamente le seguenti:

Resa di q.li
per Ha
___
Pignoletto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Cabernet sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Barbera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Merlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pinot bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Riesling italico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata
in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui
all'art. 2.
Ai suddetti limiti massimi, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purche' la produzione unitaria globale non superi
del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La resa massima dell'uva in
vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora detta
resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avra' diritto
alla D.O.C.
La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricolturae delle foreste ed al comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Art. 5. - Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nell'art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di
cui all'art. 2 i titoli alcolometrici volumici minimi naturali:
Gradi
___
Barbera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Merlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5
Pinot bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5
Riesling italico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5
Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5
Pignoletto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5
Cabernet sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art. 6. - I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) "Barbera":
colore: rosso rubino carico tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. di cui
non piu' di 0,5 ancora da svolgere;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
b) "Merlot":
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. di cui
non piu' di 0,5 ancora da svolgere;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
c) "Sauvignon":
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, di corpo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui non
piu' di 0,5 ancora da svolgere;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
d) "Pinot bianco":
colore: giallo paglierino, con riflessi a volte verdognoli;
odore: delicato, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui non
piu' di 0,5 ancora da svolgere;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
e) "Riesling italico":
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui non
piu' di 0,5 ancora da svolgere;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
f) "Bianco":
colore: giallo dorato chiaro;
odore: vinoso con leggero profumo caratteristico di Albana;
sapore: asciutto od abboccato, sapido, armonico, leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. di cui non
piu' di 0,5 ancora da svolgere;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
g) "Pignoletto":
colore: giallo chiaro talora con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico e nel tipo frizzante, leggermente
aromatico;
sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico
gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille.
h) "Cabernet sauvignon":
colore: rosso rubino con leggera tendenza al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo caratteristico leggermente erbaceo;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' e l'estratto secco netto.
Art. 7. - Il vino Barbera avente un titolo alcolometrico volumico
totale minimo di gradi 12,5 e sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a tre anni di cui almeno uno in
recipienti di legno puo' portare come specificazione aggiuntiva, la
dizione "riserva".
Il vino Cabernet sauvignon, qualora provenga da uve che abbiano
almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 gradi e
venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di almeno 12,5 gradi dopo aver subito un periodo di
invecchiamento non inferiore a tre anni, puo' portare in etichetta la
specificazione aggiuntiva "riserva".
Il periodo di invecchiamento per i vini Barbera e Cabernet
sauvignon decorre dal 1› novembre dell'anno di produzione delle uve.
Sulle confezioni dei vini di cui al presente articolo designati in
etichette con la specificazione aggiuntiva "riserva", e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Il vino Pignoletto puo' essere immesso al consumo anche nel tipo
frizzante vinificato nel rispetto della vigente normativa e con le
caratteristiche di cui al precedente art. 6. In etichetta e'
obbligatoria l'indicazione del termine "frizzante". Per i vini di cui
al presente disciplinare, qualora, nel rispetto delle specifiche
caratteristiche organolettiche di cui all'art. 6, vengono immessi al
consumo con un residuo zuccherino compreso tra i 4 g/l ed i 20 g/l,
e' obbligatorio riportare in etichetta la locuzione "amabile" o
"abboccato".
Sono permesse le locuzioni "secco" o "asciutto" soltanto se il
contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4 grammi litro.
Art. 8. - Alla denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quella espressamente prevista dal presente disciplinare ivi
compresi gli aggettivi, "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato" e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie,
aree, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente
art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Colli Bolognesi" i vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare e' punito a
norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930.

 

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Disciplinari, Vini, Doc, Dop o con i tag Colli Bolognesi, bologna, disciplinare, doc, dop, emilia romagna, emilia-romagna doc, vino



Nella stessa categoria