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Loazzolo Doc - Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione - 1991

Pubblicato da disciplinare
Loazzolo

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il  riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Loazzolo", propone il riconoscimento del disciplinare di produzione

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di riconoscimento del  disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Loazzolo".

(GU n.35 del 11-2-1991)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Loazzolo", propone il
riconoscimento del disciplinare di produzione secondo il testo di cui
appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Loazzolo"


Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Loazzolo" e'
riservata al vino bianco dolce che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2. - Il vino "Loazzolo" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno
Moscato bianco di Canelli.
Art. 3. - La zona di produzione delle uve comprende il territorio
amministrativo del comune di Loazzolo in provincia di Asti.
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino "Loazzolo" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini della iscrizione
all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti acclivi cioe'
ubicati su pendii e dossi collinari soleggiati a struttura calcarea
marnosa tendenzialmente sciolta (Miocene - Langhiano).
La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, deve
essere collinare con pendenza minima del 20%, con esclusione dei
vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi.
Nei vigneti terrazzati o ciglionati la pendenza dovra' essere
calcolata utilizzando il profilo della collina pregresso al
terrazzamento.
Tenuto conto delle elevate esigenze termiche del vitigno Moscato
bianco destinato alla produzione del vino "Loazzolo", sono da
considerarsi idonei esclusivamente i vigneti in esposizioni solari
collocati sui versanti collinari da Est a Ovest e piu' precisamente
compresi tra 90› e 280› della rosa dei venti con l'esclusione delle
superfici vitate diversamente collocate rispetto a detta insolazione.
I sesti di impianto devono assicurare nella parte coltivata minimo
4.000 viti per ettaro; le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati (potatura corta
Guyot, cordone a sperone) con una carica di gemme a frutto non
superiore a otto gemme per pianta e comunque atti a conferire all'uva
ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Loazzolo" non deve essere superiore a 50 ql per ettaro a coltura
specializzata ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, dovra' essere riportata mediante cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Per i vigneti di eta' inferiore agli anni otto, la resa massima
per ettaro consentita non potra' superare la percentuale del:
50% al 3› anno;
60% al 4› anno;
70% al 5› anno;
80% al 6› anno;
90% al 7› anno;
100% all'8› anno,
di quella prevista al punto precedente.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55%.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in
anno, prima della vendemmia un limite massimo di produzione di uve
per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare
dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini.
Art. 5. - La data di inizio della vendemmia delle uve destinate
alla produzione del vino "Loazzolo", decorre dal 15 settembre e tali
uve devono essere raccolte con cernite successive.
Qualora la raccolta abbia luogo almeno trenta giorni dopo tale
data, il vino ottenuto potra' portare in etichetta la qualificazione
"vendemmia tardiva".
Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale non inferiore a 13 gradi.
Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento ed
eventuale infavatura da Botrytis nobile sulla pianta stessa o in
locali idonei.
Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento
obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate
esclusivamente nel territorio del comune di Loazzolo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e
costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
Art. 6. - Il vino "Loazzolo" non puo' essere immesso al consumo se
non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento ed
invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1› gennaio
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Durante detto periodo, e' prevista la permanenza del vino per
almeno sei mesi in botti di legno di capacita' non superiore a litri
250.
Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia, il vino
puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi piu'
freddi.
Art. 7. - Il vino "Loazzolo" all'atto della immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato brillante;
odore: complesso, intenso con sentori di muschio e vaniglia,
frutti canditi;
sapore: dolce, caratteristico con lieve aroma di moscato;
titolo alcolometrico volumico minimo: gradi 15,5 di cui almeno 11
svolti;
residuo zuccherino: minimo 50 grammi/litro;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
Art. 8. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi fine, extra, naturale, superiore, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
E' consentito inoltre l'uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, localita',
fattorie, zone, mappali e vigneti dai quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie contenenti il vino "Loazzolo" deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Per l'immissione al consumo, non sono consentiti recipienti
diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione "Loazzolo" vini che
non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, e' punito a norma dell'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

 

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