Brunello di Montalcino Docg
La Docg Brunello di Montalcino è ottenuta esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Sangiovese chiamato Brunello a Montalcino.
Area amministrativa del Comune di Montalcino, Provincia di Siena, Regione Toscana
La Docg Brunello di Montalcino è ottenuta esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Sangiovese chiamato Brunello a Montalcino.
Area amministrativa del Comune di Montalcino, Provincia di Siena, Regione Toscana
Si rende noto che nella G.U.U.E. serie C del 24 gennaio 2024 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini Chianti Classico, avvenuta con il decreto ministeriale 22 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2023.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della docg Chianti Classico
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Docg Chianti Classico. Anno 2023
Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Chianti
La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero».
Il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta piu' idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del Governo all'uso Toscano.
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 85 del 13 aprile 2026, e' approvata.
I vini Chianti sono ottenuti da Sangiovese: da 70 a 100% e possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana.
Inoltre i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite
massimo del 10% e i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
La zona di produzione del vino Chianti DOCG, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del vino Chianti D.O.C.G., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alle produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", ricadente nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena