Gallo rurale tipico italiano - Riconoscimento del marchio di qualita' - 1991
Il marchio di qualita' "Gallo rurale tipico italiano" presentato dal Consorzio produttori "Gallo rurale tipico italiano" con sede legale in Angeli di Rosora (Ancona), e depositato all'ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il n. 37389 C/88 e' riconosciuto quale "Marchio di qualita'" da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura distintiva, le carni avicole derivanti esclusivamente da animali di razza pura italiana quali l'Ancona e tra gli ibridi la sola Golden Comet.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 17 dicembre 1990
Riconoscimento del marchio di qualita' "Gallo rurale tipico italiano".
(GU n.53 del 4-3-1991)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto in particolare l'art. 77, lettera d), del predetto decreto
presidenziale che, tra l'altro, riserva alla competenza statale
l'adozione di provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualita'
e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle
relative zone di produzione dei prodotti agricoli;
Vista la domanda presentata dal Consorzio produttori Gallo rurale
tipico italiano, con sede in Angeli di Rosora (Ancona), in data 15
giugno 1990 intesa ad ottenere:
il riconoscimento del marchio "Gallo rurale tipico italiano" quale
"Marchio di qualita'" da utilizzare per contraddistinguere le carni
derivanti esclusivamente da animali di razza pura italiana, quali la
Ancona, e, tra gli ibridi, la sola Golden Comet provenienti da
allevamenti siti in territorio italiano e rispondenti ad uno standard
qualitativo appositamente determinato;
l'incarico della gestione e distribuzione del marchio di cui
trattasi;
Esaminata la documentazione prodotta dal consorzio istante a
corredo della domanda suddetta ed, in particolare, l'atto
costitutivo, lo statuto ed il regolamento disciplinante l'uso del
"Marchio di qualita' Gallo rurale tipico italiano";
Ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per il
riconoscimento richiesto del "Marchio di qualita' Gallo rurale" in
quanto esso e' inteso a garantire la validita' della produzione delle
carni avicole italiane; delle razze summenzionate allevate sul
territorio italiano e rispondenti ad apposito standard qualitativo
dovuto alle caratteristiche proprie delle suddette razze ed ai metodi
di allevamento;
Decreta:
Art. 1.
Il marchio di qualita' "Gallo rurale tipico italiano" presentato
dal Consorzio produttori "Gallo rurale tipico italiano" con sede
legale in Angeli di Rosora (Ancona), e depositato all'ufficio
centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con il n. 37389 C/88 e' riconosciuto quale "Marchio
di qualita'" da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura
distintiva, le carni avicole derivanti esclusivamente da animali di
razza pura italiana quali l'Ancona e tra gli ibridi la sola Golden
Comet.
Art. 2.
Per la produzione di carni avicole da contraddistinguere con il
marchio di qualita' sono ammessi i soli individui di sesso maschile
aventi le seguenti caratteristiche anatomiche:
cute di colore giallo;
lunghezza della base di impianto della lamina della cresta pari
almeno a cm 4;
diametro medio dei bargigli pari a cm 4;
plica auricolare ben sviluppata;
diametri del meato acustico esterno dell'ordine di mm 4 x mm 6;
margine del meato acustico esterno spesso e rilevato;
carena affilata e profonda conseguente allo sviluppo longilineo
della muscolatura pettorale;
porzione centrale della base della carena a forma triangoloide di
colorito bianco e molto sottile: mm 0,5 - 0,6;
follicoli della cute molto evidenti e stipati tra loro specie
nelle seguenti regioni anatomiche: lati della carena (regione
caudo-laterale del collo sino alla regione del ginocchio), regione
cranio-lateroventrale del petto, regione dell'ala, regione lombo
sacrale;
ghiandola dell'uropigio rilevata e discretamente consistente;
squame dell'articolazione tibio-tarso-metatarsica molto sviluppate
in posizioni non sovrapposte;
tessuto connettivo-adiposo sottocutaneo molto sottile e
scarsamente evidente.
Gli animali devono provenire da centri di allevamento, siti in
territorio italiano con strutture ossigenate ad aria naturale e le
cui dimensioni massime non devono comunque superare i 2.500 mq.
Il carico massimo previsto per mq nelle superfici adibite ad
allevamento e' di 20 kg a fine ciclo.
Art. 3.
Le uova utilizzate per la produzione dei pulcini devono essere
ottenute in Italia e risultare esenti da Mycoplasma gallisepticum, da
Mycoplasma synoviae e da agenti patogeni in genere.
Le uova per mantenere inalterate le caratteristiche di cui al comma
1 devono essere incubate in idonee strutture.
L'approvvigionamento delle uova ai fini dell'incubazione, e del
successivo allevamento dei pulcini, e' disciplinato dalle norme
all'uopo previste nel disciplinare di produzione del Consorzio
produttori "Gallo rurale tipico italiano".
Il ciclo di allevamento degli animali ha una durata minima di
giorni 114.
Al termine del ciclo di allevamento gli animali devono aver
raggiunto un peso compreso tra un minimo di kg 1,7 ed un massimo di
kg 2,4 circa.
Art. 4.
Gli animali destinati alla produzione di carne da
contraddistinguere con il marchio di qualita' "Gallo rurale tipico
italiano" devono essere contraddistinti da apposito contrassegno
sotto l'attaccatura dell'ala al compimento di 25/30 giorni circa di
eta'.
L'alimentazione degli animali deve prevedere l'utilizzo di almeno
il 65% di cereali di produzione nazionale.
Gli altri prodotti da utilizzare per ottenere per quanto concerne
poi il bilanciamento alimentare sono espressamente previsti nel
disciplinare di produzione.
Art. 5.
Il marchio di qualita' "Gallo rurale tipico italiano" che
contraddistingue le carni avicole deve risultare applicato sul
prodotto intero, a busto o su porzioni di esso.
Il marchio e' costituito da un contrassegno applicato come previsto
dal precedente art. 4, comma 1, nel caso in cui si tratti di prodotto
intero o a busto non confezionato.
Il prodotto intero, a busto porzionato, preparato con ricetta
qualora venga confezionato, deve risultare chiuso ermeticamente con
films retraibili o termoretraibili su cui deve risultare prestampato
il marchio di qualita'.
Sulle confezioni puo' anche essere riportato il marchio commerciale
dell'impresa produttrice.
Art. 6.
Il Consorzio produttori "Gallo rurale tipico italiano" e'
incaricato della gestione, distribuzione e applicazione del marchio
di qualita' di cui all'art. 1 secondo le norme previste dal proprio
regolamento e approvate da questo Ministero.
A tal fine il Consorzio produttori "Gallo rurale tipico italiano"
provvede a verificare l'origine nazionale degli animali e la loro
rispondenza alle caratteristiche morfologiche previste, nell'art. 2.
Il Consorzio provvede inoltre a verificare l'esistenza delle
condizioni e dei requisiti richiesti nelle carni degli animali
destinati alla commercializzazione.
Il Consorzio e' sottoposto alla vigilanza di questo Ministero il
quale, qualora ne accerti un insufficiente o irregolare funzionamento
con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, puo' provvedere
alla revoca dell'incarico medesimo.
Ai funzionari del Consorzio incaricati della vigilanza e'
riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Qualsiasi variazione allo statuto e/o al regolamento del Consorzio
di cui trattasi o allo schema del contrassegno deve essere sottoposto
alla preventiva approvazione di questo Ministero.
Roma, 17 dicembre 1990
Il Ministro: SACCOMANDI
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