Chianti Docg

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I vini Chianti sono ottenuti da Sangiovese: da 70 a 100% e possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana.
Inoltre i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite
massimo del 10% e i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%. 
La zona di produzione del vino Chianti DOCG, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del vino Chianti D.O.C.G., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alle produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.

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Colli dell'Etruria Centrale Doc

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La doc Colli dell'Etruria Centrale è riservata a vini specifici delle tipologie Rosso, Rosato, Bianco, Novello, Vin Santo, Vin Santo riserva, Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice riserva prodotti in alcuni comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

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Toscano o Toscana Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto , Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato , Siena, nella Regione Toscana.

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Valdinievole Doc

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I vini Doc Valdinievole devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
“Valdinievole” Bianco: Trebbiano toscano minimo 70%.
“Valdinievole” Bianco superiore: Trebbiano toscano minimo 70%.
“Valdinievole” Rosso Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
“Valdinievole” Rosso superiore: Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
“Valdinievole” Sangiovese
Sangiovese: minimo 85%.
“Valdinievole” Vinsanto / Vin Santo
Trebbiano toscano minimo 70%
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origina controllata “Valdinievole” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano, in Provincia di Pistoia.

 

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Vin Santo del Chianti Doc

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La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti»: Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, minimo70%.
«Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice»: Sangiovese, minimo 50%.
La zona di produzione del Vin Santo del Chianti DOC, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del Vin Santo del Chianti D.O.C., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alla produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.

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