Carmignano Doc rosato o Vin Santo - Domanda per riconoscimento

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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il  riconoscimento della doc Carmignano rosato o Vin Santo ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo  disciplinare di produzione

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Carmignano Docg - Misure transitorie per la commercializzazione del vino - 1992

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Carmignano

A partire dal 1o giugno 1992 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del  Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino Carmignano potra' essere commercializzato con la  denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze.
Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la  serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle  ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in verticale, a "L" o a "cavaliere", in modo tale  da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura delle fascette medesime.

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Carmignano Docg - Riconoscimento - 1991

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Carmignano

Il vino a denominazione di origine controllata "Carmignano" possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine della categoria delle denominazioni di origine controllata a quella  delle denominazioni di origine controllata e garantita

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Carmignano Docg

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Il vino docg “Carmignano” deve essere ottenuto dalle uve Sangiovese minimo 50%; Canaiolo nero fino al 20%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal l0 al 20%; Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
Le uve destinate alla produzione del vino docg “Carmignano” devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.

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