Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all’art. 1 devono essere prodotte nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo ed in parte del territorio del comune di Latera in provincia di Viterbo.
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Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della doc Bianco Capena
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Capena e in parte quello di Fiano Romano, Morlupo e Castelnuovo di Porto.
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale,
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La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» è costituita, dagli interi territori dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia e da parte dei territori dei comuni di Roma, Allumiere e Tolfa, tutti in provincia di Roma e da parte del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo.
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La zona di produzione del vino “Cesanese di Affile” comprende tutto il territorio comunale di Affile e di Roiate e parte di quello di Arcinazzo.
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La zona di produzione del vino “Cesanese di Olevano Romano” comprende tutto il territorio di Olevano Romano e parte di quello di Genazzano.
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La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Circeo” comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina.
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Il disciplinare di produzione della doc Colli Albani, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, e' sostituito per intero con il seguente testo
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia e Albano e in parte quelli di Pomezia, Ardea, Castelgandolfo e Lanuvio.
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