Carmignano Doc rosato o Vin Santo - Domanda per riconoscimento

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Carmignano

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il  riconoscimento della doc Carmignano rosato o Vin Santo ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo  disciplinare di produzione

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Carmignano Docg - Misure transitorie per la commercializzazione del vino - 1992

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Carmignano

A partire dal 1o giugno 1992 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del  Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino Carmignano potra' essere commercializzato con la  denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze.
Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la  serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle  ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in verticale, a "L" o a "cavaliere", in modo tale  da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura delle fascette medesime.

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Carmignano Docg - Riconoscimento - 1991

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Carmignano

Il vino a denominazione di origine controllata "Carmignano" possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine della categoria delle denominazioni di origine controllata a quella  delle denominazioni di origine controllata e garantita

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Carmignano Docg

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Il vino docg “Carmignano” deve essere ottenuto dalle uve Sangiovese minimo 50%; Canaiolo nero fino al 20%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal l0 al 20%; Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
Le uve destinate alla produzione del vino docg “Carmignano” devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.

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Chianti Docg

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I vini Chianti sono ottenuti da Sangiovese: da 70 a 100% e possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana.
Inoltre i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite
massimo del 10% e i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%. 
La zona di produzione del vino Chianti DOCG, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del vino Chianti D.O.C.G., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alle produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.

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Colli della Toscana centrale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Colli della Toscana centrale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana  centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e'  sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della  zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n.  607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».

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Colli dell'Etruria Centrale Doc - Riconoscimento

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Colli dell'Etruria Centrale

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" ed e' approvato, nel testo  annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.

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Colli dell'Etruria Centrale Doc

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La doc Colli dell'Etruria Centrale è riservata a vini specifici delle tipologie Rosso, Rosato, Bianco, Novello, Vin Santo, Vin Santo riserva, Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice riserva prodotti in alcuni comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

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