Colli dell'Etruria Centrale Doc - Riconoscimento
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1990
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colli dell'Etruria Centrale".
(GU n.59 del 11-3-1991)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Colli della Toscana Centrale", corredata dal parere del consiglio
regionale dell'agricoltura per la Toscana;
Visti il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini favorevole all'accoglimento della
sopra citata richiesta, con modificazione della denominazione
geografica in "Colli dell'Etruria Centrale", e la relativa proposta
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli dell'Etruria Centrale" formulata dal comitato
stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1989,
n. 222;
Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed
alla proposta del disciplinare sopra citati;
Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Colli
dell'Etruria Centrale" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato
dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.
Art. 2.
I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto a
cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1991, con la
denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale",
sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati -
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative
all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro due mesi dalla
data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle
modalita' e formalita' all'uopo previste dal decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato.
Art. 3.
In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e
fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella
dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere
iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i
vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli
indicati nel sopra citato art. 2 purche' esse non superino il 15% del
totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini
"Colli dell'Etruria Centrale".
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui
al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.
Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera'
a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate
ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
Art. 4.
Ai vini "Colli dell'Etruria Centrale" che alla data di entrata in
vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi gia'
confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri
recipienti di capacita' non superiore a cinque litri e' concesso,
alla predetta data, un periodo di smaltimento:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate all'Ispettorato per la repressione delle frodi
agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia
apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura "Vendita
autorizzata fino ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi, per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto
della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere
accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso
Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere
indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della
relativa denuncia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1990
COSSIGA
SACCOMANDI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 14
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria
Centrale" e' riservata al vini: rosso, bianco, rosato e Vin Santo che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti indicati nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini "Colli dell'Etruria Centrale" dovranno essere ottenuti
mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi
nell'ambito aziendale le seguenti composizioni di vitigni:
Colli dell'Etruria Centrale rosso e rosato:
Sangiovese almeno il 75%;
Canaiolo nero fino al 10%;
Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti fino al 10%;
Vitigni complementari, purche' compresi tra quelli raccomandati
ed autorizzati, non oltre il 25% (con la presenza massima del 10% per
ciascuno dei vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot).
Colli dell'Etruria Centrale bianco e Vin Santo:
Trebbiano toscano almeno il 50%;
Malvasia del Chianti fino al 5%;
Pinot bianco o grigio, Chardonnay, Sauvignon, complessivamente
dal 10 al 45%.
E' ammessa la presenza di vitigni complementari a bacca bianca fra
quelli raccomandati ed autorizzati fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli dell'Etruria Centrale" corrisponde a quella
prevista dall'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1984, con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita del vino "Chianti".
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini dei "Colli dell'Etruria Centrale" devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve,
al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in
collina posti ad altimetria non superiore ai 550 metri s.l.m., con
esclusione di quelli di orientamento non idoneo od aventi
predominante contenuto in argille plioceniche.
Per la produzione dei vini bianchi il limite altimetrico puo'
raggiungere i 650 metri s.l.m.
Sono esclusi i terreni di pianura e di fondo valle.
E' vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura;
il sistema di allevamento e le tecniche di coltivazione devono
garantire la qualita' del prodotto conseguibile.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve superare 120 q.li per Ha di vigneto per tutte le tipologie.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione deve essere riportata attraverso la cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
Per la coltura promiscua e' prevista una resa massima a ceppo di 8
kg di uva.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
per la produzione del tipo rosso della D.O.C. "Colli dell'Etruria
Centrale" ed al 65% per la produzione dei tipi bianco e del vino
rosato della D.O.C. "Colli dell'Etruria Centrale". Qualora la resa
superi tali limiti, l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. "Colli
dell'Etruria Centrale".
La resa massima in vino dell'uva fresca destinata a produrre Vin
Santo non deve essere superiore al 35%.
La regione Toscana puo', con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, ridurre il limite di
produzione ettariale ed a ceppo, negli anni nei quali le condizioni
stagionali siano state tali da non consentire il raggiungimento del
necessario livello qualitativo.
I vigneti iscritti all'albo della D.O.C.G. Chianti possono essere
destinati alla produzione della D.O.C. "Colli dell'Etruria Centrale"
rosso e rosato qualora i conduttori interessati optino univocamente
per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale delle uve fatta
alla competente camera di commercio. Tale possibilita' esclude
tassativamente l'utilizzo di parte delle medesime uve per la
produzione della D.O.C.G. "Chianti"; l'opzione vendemmiale non e'
tuttavia consentita per la denuncia delle uve dei vigneti iscritti
all'albo del "Chianti" Classico e del "Chianti" Rufina.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio dei comuni compresi anche in parte nella
zona delimitata dal precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i
seguenti titoli alcolometrici volumici minimi naturali:
rosso e rosato dei Colli dell'Etruria Centrale: 10,0%;
bianco dei Colli dell'Etruria Centrale: 9,5%.
Nella vinificazione vanno adottate pratiche enologiche atte a
conferire al vino i caratteri di cui al successivo art. 6.
Per la produzione del vino "Colli dell'Etruria Centrale" rosso e'
consentita la pratica del governo all'uso toscano purche' le relative
operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre di ogni anno.
E' consentito, ad esclusione del Vin Santo, l'arricchimento con
mosto concentrato e mosto concentrato rettificato alle condizioni
stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e/o la correzione con
uve, mosti e vini, nella misura massima complessiva per le due
operazioni del 15% in volume.
Per l'arricchimento e/o la correzione del vino dei Colli
dell'Etruria Centrale rosato e' consentito il solo impiego di mosti
concentrati, mosti concentrati rettificati o filtrati dolci purche'
bianchi o rosati o altro vino rosato.
I prodotti aggiuntivi sostituiscono una eguale misura di vino
avente diritto alla denominazione che dovra' essere quindi declassato
a vino da tavola.
Tutte le operazioni sopra indicate devono essere ultimate entro il
31 dicembre dell'anno di vendemmia, ad eccezione della correzione
effettuata con vino, nei casi in cui essa e' consentita, la quale
dovra' comunque essere completata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello della vendemmia.
Il vino "Colli dell'Etruria Centrale" rosso non puo' essere
immesso al consumo prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello
della produzione delle uve.
Il periodo minimo di appassimento delle uve destinate alla
produzione di Vin Santo non deve essere inferiore alla data del 20
dicembre, ma puo' protrarsi sino al 31 marzo dell'anno successivo.
L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti
consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%.
La vinificazione del Vin Santo deve avvenire in appositi locali
(Vinsantai) ed in recipienti di legno di capacita' non superiore ad
hl 5.
Art. 6.
Il vino "Colli dell'Etruria Centrale" rosso, all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
fondamentali caratteristiche:
colore: rosso rubino, brillante, vivace, di media intensita';
odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco, delicato;
sapore: di medio corpo, vivace, fresco di beva, passante,
armonico, brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
titolo alcolometrico volumico totale massimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: minimo 20 per mille;
contenuto in CO2: appena percettibile (max g 1 di CO2 per litro);
tenore zuccherino: massimo 4 g/l.
Il vino "Colli dell'Etruria Centrale" bianco, all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
fondamentali caratteristiche:
colore: bianco paglierino scarico con riflesi verdognoli;
odore: delicato e fruttato;
sapore: sapido, vivace fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
contenuto in CO2: max g 1,3 di CO2 per litro;
tenore zuccherino: max 4g/l.
Il vino rosato del "Colli dell'Etruria Centrale", all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosato piu' o meno intenso con assenza di riflessi gialli
o ambrati;
odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco;
sapore: di fresca beva, vivace, sapido per equilibrata acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
contenuto in CO2: max g 1,3 di CO2 per litro;
tenore zuccherino: max 5 g/l.
Il vino "Colli dell'Etruria Centrale" Vin Santo non puo' essere
immesso al consumo prima del terzo anno successivo al 1 dicembre
dell'anno di produzione delle uve e deve rispondere alle seguenti
fondamentali caratteristiche nei tipi amabile e secco:
colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: etereo, intenso, aromatico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno
14,5% svolto e 1,5% da svolgere nel tipo secco, 13% svolto e 3% da
svolgere nel tipo amabile;
acidita' totale minima: 4,5 per mille nel tipo amabile, 4 per
mille nel tipo secco;
estratto secco netto minimo: 25 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria
Centrale" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi
compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
Sono altresi' vietate indicazioni aggiuntive tipo "vecchio",
"riserva", "invecchiamento" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, particolari condizioni
produttive purche' documentabili, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' altresi' consentito l'uso di indicazioni geografiche che
facciano riferimento ai comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
Per il vino rosso e' consentita l'indicazione "Vermiglio" in
aggiunta alla denominazione di origine "Colli dell'Etruria Centrale".
I vini "Colli dell'Etruria Centrale" rosso, bianco e rosato
possono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti
confezionati e sigillati con volume nominale compreso tra litri 0,187
e 60.
Il vino "Colli dell'Etruria Centrale" Vin Santo puo' essere
immesso al consumo esclusivamente in recipienti confezionati e
sigillati da 0,375 a 0,75 lt; sulla bottiglia deve sempre essere
indicata l'annata di produzione delle uve.
Per gli stessi vini e' in ogni caso vietato il confezionamento in
recipienti di contenuto inferiore ai 5 litri con tappo a corona e con
capsule a strappo o con altre chiusure analoghe al tappo a corona.
E' altresi' vietato l'utilizzo dei fiaschi diversi da quelli
tradizionali all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162, ed e' vietato l'impiego di fiaschi usati. In deroga e'
consentito l'uso del fiasco rivestito con fibre sintetiche similari
alla paglia.
Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Colli
dell'Etruria Centrale" vino che non risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito
a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930.
Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA
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