Carmignano Docg - Riconoscimento - 1991
Il vino a denominazione di origine controllata "Carmignano" possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine della categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1990
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Carmignano".
(GU n.59 del 11-3-1991)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il proprio decreto 28 aprile 1975 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine del vino "Carmignano" ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il proprio decreto 13 ottobre 1982 con il quale sono state
apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Carmignano";
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli
articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita "Carmignano", corredata dal parere del
comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origne dei vini al riconoscimento di cui
trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione,
formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 settembre 1989, n. 218;
Considerato che il vino a denominazione di origine controllata
"Carmignano" possiede il requisito del particolare pregio di cui
all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono
per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua
denominazione di origine della categoria delle denominazioni di
origine controllata a quella delle denominazioni di origine
controllata e garantita;
Ritenuta l'opportunita', in relazione alle considerazioni sopra
esposte, di accogliere la domanda sopracitata;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
La denominazione di orgine controllata del vino "Carmignano" di cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13
ottobre 1982 e' riconosciuta come denominazione di origine
controllata e garantita ed e' approvato nel testo annesso, vistato
dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano" e'
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del
presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre
1990.
Art. 2.
I quantitativi di vino "Carmignano", prodotto ai sensi dei decreti
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre 1982, che
alla predetta data del 1 novembre 1990 non abbiano ancora completato
il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui ai citati
decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre
1982, potranno essere commercializzati con la denominazione di
origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il
prodotto proveniente dalla vendemmia 1990 avra' ultimato il proprio
periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purche' il vino in
questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di
origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni
previste al primo comma, del successivo art. 3.
Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui
trattasi dovra' essere commercializzato con la denominazione di
origine controllata.
Art. 3.
Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi
di vino "Carmignano" sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il
periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano
usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, denunciare all'Ispettorato per la repressione delle frodi
agroalimentari, competente per territorio, i quantitativi stessi e le
rispettive annate onde stabilirne l'idoneita'.
I quantitativi di vino "Carmignano" che alla data di entrata in
vigore del presente decreto non abbiano ancora ultimato il periodo
minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e
per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i
quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti
previsti per il vino a denominazione di origine controllata e
garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.
Art. 4.
La denominazione di origine controllata "Carmignano", di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e 13 ottobre
1982, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno gia' ultimato il periodo
minimo di invecchiamento obbligatorio.
Al vino a denominazione di origine controllata "Carmignano" che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato
il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi gia' confezionato,
in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque
litri, e' concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto
proveniente dalla vendemmia 1990 avra' ultimato il proprio periodo di
invecchiamento obbligatorio il periodo di smaltimento di:
dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di cui sopra;
trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al
dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere
commercializzate sino ad esaurimento, a condizione che entro quindici
giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate
all'Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari,
competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura
dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura "Vendita autorizzata fino
ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi.
Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di
vino che i produttori intendano cedere a terzi per
l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.
Art. 5.
Il vino "Carmignano" a denominazione di origine controllata e
garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri
recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti del
contrassegno di Stato previsto dell'art. 7 del decreto del presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del
contrassegno stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1990
COSSIGA
SACCOMANDI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 16
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano"
e' riservata al vino rosso, gia' riconosciuto a denominazione di
origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1975 e successiva modificazione con decreto del Presidente
della Repubblica 13 ottobre 1982, che risponde ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Carmignano" deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:
Sangiovese dal 45 al 70%;
Canaiolo nero dal 10 al 20%;
Cabernet franc e Cabernet sauvignon, da soli o congiuntamente,
dal 6 al 15%;
Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti, da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa raccomandati e autorizzati per la provincia di
Firenze, fino ad un massimo del 5% del totale.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino "Carmignano" devono
essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e
Poggio a Caiano in provincia di Firenze.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Carmignano" devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di
giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una
altitudine non superiore ai 400 mt., siano derivati da calcarei
marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) ed arenarie
(oligocene).
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non
deve superare i q.li 80 ed a tali limiti, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione
globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ottenuta
dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg 3,5 a ceppo
con la tolleranza del 20% sopra indicata.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
L'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.G.
La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire, di anno in anno, prima
della vendemmia, un limite massimo di produzione inferiore a quello
fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle
uve e cioe' nel territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e
di Poggio a Caiano.
Le uve destinate alla vinificazione del vino "Carmignano" devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
E' consentita l'aggiunta, nel limite massimo del 10%, di vino
avente diritto alla denominazione "Carmignano" di annate diverse da
quella indicata in etichetta.
Art. 6.
Il vino "Carmignano", all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rubino vivace intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con piu'
pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento;
sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per il vino
"Carmignano" relativi alla acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Il vino "Carmignano" non puo' essere immesso al consumo prima del
1 giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Qualora il vino "Carmignano" venga immesso al consumo a partire
dal 29 settembre (giorno di San Michele e festa di Carmignano) del
terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, potra'
portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "Riserva".
Il periodo di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato
in botti di rovere o di castagno, rispettivamente per almeno un anno
per il "Carmignano" e per almeno due anni per il "Carmignano" tipo
"Riserva".
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie e localita', compresi nella zona delimitata nel precedente
art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
In etichetta e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata e
garantita "Carmignano", vino che non risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito
a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930.
Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA
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