La denominazione di origine protetta "Alto Crotonese" puo' essere attribuita all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive della varieta' "Carolea" che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Le altre varieta' presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della denominazione "Alto Crotonese" in misura non superiore al 30% sono le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.
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La Dop Alto Crotonese è prodotta in alcuni territori olivati della zona dell'alto crotonese idonei. L'olio extravergine di oliva è ottenuto da olive della varieta' «Carolea» che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Le altre varieta' presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della denominazione «Alto Crotonese» in misura non superiore al 30% sono le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.
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La denominazione di origine controllata "Brisighella" deve essere ottenuta dalla varietà di olive "Nostrana di Brisighella" presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.
Le olive destinate alla produzione del Brisighella devono essere prodotte nel territorio (in tutto o in parte) dei comuni di Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana nelle province di Ravenna e Forlì
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La denominazione di origine protetta "Bruzio", accompagnata obbligatoriamente da una delle
seguenti menzioni geografiche: "Fascia Prepollinica", "Valle Crati", "Colline Joniche Presilane"
"Sibaritide" è riservata all'olio extravergine di oliva prodotto in provincia di Cosenza ed è accompagnata dalle menzioni BRUZIO - VALLE CRATI , BRUZIO - COLLINE JONICHE PRESILANE , BRUZIO - SIBARITIDE
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La dop "Canino" e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle varieta' di olivo Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 5% in provincia di Viterbo, tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di
Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessenano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Canino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
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Iscrizione della denominazione «Cartoceto» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
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Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta "Cartoceto" per l'olio extravergine di oliva
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L'olio del Chianti Classico Dop deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo e che in ambito aziendale siano costituiti da un minimo dell'80% da olivi delle varieta' «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino», «Leccio del Corno», da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da olivi di altre varieta' di seguito elencate in alcuni comuni delle provincie di Siena e Firenze
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Registrazione della modifica del disciplinare della DOP Colline di Romagna ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari.
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