E' istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata.
Il disciplinare di produzione della doc Alto Adige, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, e' sostituito per intero
Modificazione del modello relativo alla dichiarazione annuale di giacenza vino e prodotti vinicoli (Mod. 3) nonche' dell'allegato A recante "Avvertenze generali e tabelle di codifica dei vini Doc e Docg"
La denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" e' riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
A partire dal 1o giugno 1992 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino Carmignano potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze. Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in verticale, a "L" o a "cavaliere", in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura delle fascette medesime.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.
L'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Cerasuolo di Vittoria" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e' sostituito per intero con il seguente testo: Art. 3. La zona di produzione del vino "Cerasuolo di Vittoria" comprende una vasta area che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come appresso: .....
Il disciplinare di produzione della doc Colli Albani, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, e' sostituito per intero con il seguente testo
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Berici", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 4 febbraio 1974), propone la modifica del disciplinare medesimo
Modificazione alla denominazione di origine controllata dei vini "Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali" e approvazione del nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli bolognesi".