Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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Todi bianco: Grechetto: minimo 50%;
Todi rosso: Sangiovese: minimo 50%;
Todi Grechetto o Grechetto di Todi: Grechetto: minimo 85%;
Todi Sangiovese o Sangiovese di Todi: Sangiovese: minimo 85%;
Todi Merlot o Merlot di Todi: Merlot: minimo 85%;
Le uve destinate alla produzione dei vini Todi devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone.
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Torgiano", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, e' sostituito per intero
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»
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I vini a doc Torgiano debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione (comune di Torgiano in provincia di Perugia.), con la seguente composizione ampelografica: Bianco di Torgiano Trebbiano Toscano: dal 20% al 70%.
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Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della dop Torgiano Rosso Riserva.
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A partire dal 1 novembre 1993 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino "Torgiano rosso riserva" potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia.
Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione delle fascette medesime.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a docg Torgiano, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1990), propone la modifica del disciplinare medesimo
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini DOCG Torgiano Rosso Riserva.
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Il vino a denominazione di origine controllata "Torgiano" rosso "Riserva" possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita
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Le partite di vino "Torgiano" rosso riserva provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti aventi un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%, possono essere immesse al consumo con la denominazione di origine controllata e garantita, ferme restando tutte le altre caratteristiche previste dal disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990.
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Il vino Docg Torgiano Rosso Riserva deve essere ottenuto da uve Sangiovese : dal 70% al 100%
La zona di produzione è il territorio amministrativo del Comune di Torgiano in provincia di Perugia.
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Proposta di modifica, dell'unione, del nome della indicazione geografica protetta dei vini TOSCANO o TOSCANA in TOSCANA, nonchè del disciplinare di produzione, con l'introduzione della categoria dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto , Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato , Siena, nella Regione Toscana.
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Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione del Trebbiano d'Abruzzo Doc di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebbiano d'Abruzzo», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2026, e' approvata.
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Il disciplinare di produzione della D.O.C. "Trebbiano d'Abruzzo" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1972 e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini Trebbiano d'Abruzzo
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Trebbiano d’Abruzzo
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I vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", devono essere ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%.
NUOVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di
tutto o parte dei tenitori di comuni in provincia di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo
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Il disciplinare di produzione della doc Trebbiano di Romagna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4 agosto 1986, e' sostituito per intero
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