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Torgiano Rosso Riserva Docg - Riconoscimento - 1991

Pubblicato da disciplinare
Torgiano Rosso Riserva

Il vino a denominazione di origine controllata "Torgiano" rosso "Riserva" possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste  per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a  quella delle denominazioni di origine controllata e garantita

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1990 

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Torgiano".

(GU n.59 del 11-3-1991)
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il proprio decreto 20 marzo 1968 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
"Torgiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il proprio decreto 27 ottobre 1978 con il quale sono state
apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Torgiano" ed in particolare e'
stata introdotta la tipologia di vino rosso "Riserva";
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli
articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita "Torgiano" rosso, corredata dal parere del
comitato regionale dell'agricoltura dell'Umbria;
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia del
vino "Torgiano" rosso "Riserva" e la relativa proposta di
disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1989, n. 219;
Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta
del disciplinare di produzione sopracitato;
Considerato che il vino a denominazione di origine controllata
"Torgiano" rosso "Riserva" possiede il requisito del particolare
pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e
che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio
della sua denominazione di origine dalla categoria delle
denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di
origine controllata e garantita;
Ritenuta l'opportunita', in relazione alle considerazioni sopra
esposte, di accogliere la domanda sopracitata;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;


Decreta:


Art. 1.
La denominazione di origine controllata del vino "Torgiano" rosso
"Riserva" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1978 e' riconosciuta come denominazione di origine
controllata e garantita ed e' approvato nel testo annesso, vistato
dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano" e'
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del
presente articolo, le cui norme entrano i vigore il 1 novembre 1990.

Art. 2.
I quantitativi di vino "Torgiano" rosso "Riserva" prodotto ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 che alla
predetta data del 1 novembre 1990 non abbiano ancora completato il
periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 potranno
essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e
garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla
vendemmia 1990 avra' ultimato il proprio periodo minimo di
invecchiamento obbligatorio, purche' il vino in questione risponda ai
requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e
garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma,
del successivo art. 3.
Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui
trattasi dovra' essere commercializzato con la denominazione di
origine controllata.

Art. 3.
Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi
di vino "Torgiano" rosso "Riserva" sfuso o imbottigliato che non
abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che
intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2
devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, denunciare all'Ispettorato per la repressione delle
frodi agro-alimentari i quantitativi stessi e le rispettive annate
onde stabilirne l'idoneita'.
I quantitativi di vino "Torgiano" rosso "Riserva" che alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ultimato
il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati
ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente
articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i
requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata
e garantita devono utilizzare la denominazione di origine
controllata.

Art. 4.
La denominazione di origine controllata "Torgiano" rosso "Riserva",
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978,
rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno gia' ultimato il periodo minimo di
invecchiamento obbligatorio.
Al vino a denominazione di origine controllata "Torgiano" rosso
"Riserva" che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi gia'
confezionato, in bottiglie o altri recipienti di capacita' non
superiore a cinque litri, e' concesso a decorrere dalla data in cui
il prodotto proveniente dalla vendemmia 1990 avra' ultimato il
proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di
smaltimento di:
dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di cui sopra;
trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al
dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici
giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate
all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari,
competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura
dell'ispettorato stesso, la stampigliatura "Vendita autorizzata fino
ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi.
Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di
vino che i produttori intendano cedere a terzi per
l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.
Il vino "Torgiano" a denominazione di origine controllata e
garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri
recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti del
contrassegno di Stato previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del
contrassegno stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1990
COSSIGA
SACCOMANDI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 17

Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano" e'
riservata al vino rosso riserva gia' riconosciuto a denominazione di
origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1978 che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare.

Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Torgiano" deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni
presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno
di essi:
Sangiovese 50-70%;
Canaiolo 15-30%;
Trebbiano toscano fino al 10%;
altri vitigni ad uva rossa (Ciliegiolo, Montepulciano) fino al
10%.

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Torgiano" devono essere prodotte nel
territorio del comune di Torgiano (Perugia), con esclusione dei
terreni alluvionali recenti, posti lungo il corso dei fiumi Tevere e
Chiascio, nonche' dei terreni posti a fondo valle e lungo i fossi che
scendono sul lato nord della collina di Brufa.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Torgiano" devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le relative
caratteristiche.
Sono, pertanto, da considerare inadatti ai fini dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati su fondi valle o
su terreni pianeggianti e umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionali della zona, comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano" non deve
essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% i quantitativi sopra
indicati.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato,
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita.
La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e d'invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'ambito territoriale del comune di
Torgiano.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano" un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.La conservazione e l'invecchiamento del vino devono
essere effettuati secondo i metodi tradizionali.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
almeno tre anni.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'annata
di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Torgiano" dovra' essere sottoposto alla prova di degustazione
prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Tale prova di degustazione dovra' essere effettuata secondo le
norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.

Art. 6.
Il vino "Torgiano" a denominazione di origine controllata e
garantita, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidita' totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
Nella presentazione e designazione del vino "Torgiano" a
denominazione di origine controllata e garantita il termine "riserva"
deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura "denominazione
di origine controllata e garantita" e non puo' essere intercalato tra
questa e la denominazione geografica "Torgiano".
Detto termine "riserva" non puo' figurare in caratteri superiori
alla denominazione "Torgiano".
E' vietato usare assieme alla denominazione "Torgiano" qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone,
aree, localita' e mappali, compresi nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Torgiano"
deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile
dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata e
garantita "Torgiano", vino che non risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito
a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930.

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

 

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