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Trebbiano d'Abruzzo Doc - Modificazione al disciplinare di produzione - 1992

Pubblicato da disciplinare
Trebbiano d'Abruzzo

Il disciplinare di produzione della D.O.C. "Trebbiano d'Abruzzo" approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 25 agosto 1972 e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il  giorno successivo dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 23 ottobre 1992  

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Trebbiano d'Abruzzo".

(GU n.254 del 28-10-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1972 con
il quale e' stata riconosciuta la D.O.C. del vino "Trebbiano
d'Abruzzo" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Sentite le rappresentanze locali delle categorie vitivinicole
interessate in merito all'opportunita' di integrare il disciplinare
di produzione del vino in questione ai sensi dell'art. 6 della
predetta legge n. 164/1992 concernente la possibilita' di indicazione
delle sottozone;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata legge, concernenti
modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione
vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:


Articolo unico
Il disciplinare di produzione della D.O.C. "Trebbiano d'Abruzzo"
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1972
e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che
entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 1992
Il Ministro: FONTANA


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" e'
riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d'Abruzzo
(Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano; possono concorrere le uve di
altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati od
autorizzati per le province di Chieti, Teramo, Pescara e L'Aquila da
sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono esser prodotte nella
circoscrizione territoriale della regione abruzzese e ottenute
unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la
cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed
eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno,
nonche' da quelli degradanti verso il mare con esclusione dei
fondovalle umidi.
In particolare i territori interessati alla produzione del vino
"Trebbiano d'Abruzzo" comprendono:
1) In provincia di Chieti l'intero territorio dei comuni di:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa
Sannita, Casanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto
Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno,
Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla,
Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano,
Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrognia, Orsogna, Ortona,
Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San
Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino,
Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito
Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina,
Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
e parte dei comuni di:
Roccamontepiano e Fara F. Petri: rimangono inclusi i territori
comunali siti ad est della provinciale Serramonachesca-
Roccamontepiano ed, a nord della strada vicinale, parte in
carrareccia e parte brecciata, Roccamontepiano-Fara F. Petri, che
tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 e, del comune
di Fara F. Petri, la zona ad est del fiume Foro e del fosso Vesola-
San Martino;
Guardiagrele: zona est della strada provinciale che collega i
territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di
Guardiagrele e di San Domenico;
Palmoli: zona a nord del Fosso dell'Immerse e ad est del Fosso di
Fonte Carracina.
2) In provincia dell'Aquila l'intero territorio di comuni di:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro,
Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino,
Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontevecchio,
Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno,
Morino, Ofena, Pacentro, Poggio, Picenze, Pratola Peligna, Pettorano
sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini,
Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona,
Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
3) In provincia di Pescara l'intero territorio dei comuni di:
Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a
Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta' Sant'Angelo, Civitella
Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino,
Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella,
Pietranico, Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, San Valentino,
Scafa, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani,
Vicoli;
e parte dei comuni di:
Farindola: zona ad est delle strade provinciali: Penne-Arista
bivio Cupoli-Farindola, Farindola-Montebello di Bertona;
Montebello di Bertona: zona ad est delle strade provinciali
Montebello-Farindola e Montebello-Vestea;
Brittoli: zona ad est di una linea di delimitazione - con
orientamento nord-sud - rappresentata dalla strada Brittoli-Vicoli,
nel tratto che va dal confine comunale a Brittoli, dal sentiero che
partendo dalla suddetta strada, nei pressi di Brittoli, tocca le
quote 631, 547 e 614, ed un tratto della carreggiabile, sita ad est
dell'abitato S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa
per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si
identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue
fino al confine comunale (quota 542);
Corvara: zona ad est di una linea di delimitazione - con
orientamento nord-sud - rappresentata dal sentiero che partendo dal
confine comunale (quota 542), nei pressi della quota 581 incontra e
segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e
quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada
poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e
la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a colle
Pizzuto incontra il limite comunale;
Pescosansonesco: zona ad est di un linea di delimitazione - con
orientamento nord-sud - rappresentata dalla mulattiera che partendo
dal limite comunale, tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi
dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada
Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente -
poco dopo - sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a
quota 574.
La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che, prima di
giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del km
8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue
per circa 250 m dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver
toccato quota 410, giunge al limite comunale;
Lettomanoppello: zona a nord di una linea di delimitazione - con
orientamento est-ovest - costituita dalla mulattiera che partendo dal
F.sso Pignataro giunge a quota 492 e prosegue, verso sud, per la
carrareccia che porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella
segue verso ovest il canale che si immette sul F. Lavinio,
coincidente con il confine comunale;
Serramonacesca: zona a nord della strada provinciale Manoppello-
Serramonacesca e del fiume Alento.
4) In provincia di Teramo l'intero territorio dei comuni di:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti,
Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato Castiglione Messer
Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del
Tronto, Colledara, Colonella, Controguerra, Corropoli, Giulianova,
Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano
Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi,
Sant'Egidio, Santo Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto,
Tossicia, e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran
Sasso d'Italia.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati
su terreni che rispondono alle condizioni di cui al primo comma del
precedente art. 3.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non
dovra' superare i 175 q.li. Di tale resa le uve destinate alla
vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 140
q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere
ricondotte attraverso un'accurata cernita.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni anche se soltano in parte compresi nella zona
delimitata.
Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" non puo' essere immesso al consumo
prima del 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare "Trebbiano
d'Abruzzo" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% e
di 10,5% per il vino "Trebbiano d'Abruzzo" designabile con menzioni
geografiche aggiuntive di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
E' consentito solo l'arricchimento con mosto concentrato
rettificato (MCR) nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria in materia.

Art. 6.
Il vino "Trebbiano d'Abruzzo", all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino;
odore: vinoso, gradevole, delicatamente profumato;
sapore: asciutto, sapido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" designato con una menzione
geografica aggiuntiva di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 deve
assicurare un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5%.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di
origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"superiore", "riserva", "scelto", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
E' consentito l'utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive di
cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 e riferite ai comuni, frazioni
e localita' compresi nell'area di produzione di cui al precedente
art. 3, nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
Nella designazione del vino D.O.C. "Trebbiano d'Abruzzo" deve
figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Trebbiano
d'Abruzzo", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma degli articoli
28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

 

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