L'incarico conferito con il presente decreto modifica, integrandolo, l'incarico confermato con il decreto 23 aprile 2025, al Consorzio vini di Romagna, con sede legale in Faenza (RA), via Tebano n. 45, ed ha la medesima durata prevista in quest'ultimo decreto. Il Consorzio vini di Romagna e' incaricato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Romagna Albana», sulle DOC «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Colli Romagna Centrale», «Rimini», «Romagna» e sulle IGT «Forli'» e «Rubicone» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata Legge sulla IGT «Ravenna».
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Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini Romagna
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Romagna
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Proposta di modifica unionale del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Romagna».
(21A00396)
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Fin al 1300 la Famiglia Baldi di Faenza ha posseduto terreni vitati nelle zone più fertili della Romagna. Fu tra le prime ad elevare il livello qualitativo della produzione vinicola, tanto che altre famiglie gentilizie, non solo di Faenza e sebbene anch’esse produttrici, servivano i vini Baldi nelle occasioni speciali. All’inizio del ‘900 Francesco Baldi fu il primo produttore di spumante in Romagna, probabilmente Albana tagliata con altri vini; il suo spumante, prodotto in grandi quantità nella
villa “Le Fontane” di Sarna di Faenza era venduto, grazie all’alto livello qualitativo in Romagna, a Bologna e veniva esportato in Francia e Russia, dove ricevette ambiti premi e riconoscimenti.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione “Romagna” comprende, in tutto o in parte, diversi Comuni delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Regione Emilia Romagna.
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Sangiovese di Romagna", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 e 14 settembre 1976, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sangiovese di Romagna" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 1967) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 6 ottobre 1969) e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 343 del 27 dicembre 1976), propone la modifica del disciplinar
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Il disciplinare di produzione della doc Trebbiano di Romagna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4 agosto 1986, e' sostituito per intero
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