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Torgiano Rosso Riserva Docg - Disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare

Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica  ordinaria del disciplinare di produzione della dop Torgiano Rosso Riserva.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Torgiano Rosso Riserva»

PDO-IT-A0834-AM03

Data della comunicazione: 19.10.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Riduzione della resa ad ettaro

Descrizione: è stata abbassata la resa ad ettaro da 9 000 Kg a 8 000 Kg specificando anche i limiti dei ceppi per ettaro n Kg 2,3.

Motivi: la modifica è stata richiesta al fine di avere un maggiore riscontro qualitativo consono al prestigio del vino.

La presente modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e la sezione «Pratiche di vinificazione - Rese massime» del documento unico.

2.   Possibilità dell’inserimento in etichetta del termine geografico «Umbria»

Descrizione: è stata data la facoltà ai produttori di inserire nell’etichettatura dei vini Torgiano Rosso Riserva D.O.C.G. il termine geografico «Umbria» in caratteri non superiori rispetto a quelli utilizzati per la scritta Torgiano Rosso Riserva D.O.C.G.

Motivi: la modifica ha lo scopo di dare maggiore risalto alla Regione di produzione delle uve perché l'Umbria l’Umbria sta' diventando sempre più importante enologicamente e pertanto si vuole dare al produttore una maggiore visibilità al pari di altri territori enologicamente vocati.

La presente modifica riguarda l'articolo 7 del disciplinare di produzione e la sezione «Ulteriori condizioni - Condizioni supplementari in materia di etichettatura» del documento unico.

3.   Inserimento di una capacità minima e una massima per l’immissione al consumo

Descrizione: viene specificato che nell’immissione al consumo il vino deve essere condizionato in bottiglie di vetro di una capacità compresa tra 0,375 e 12 litri.

Motivi: questo per avere confezionamenti in recipienti consoni alla salvaguardia del prestigio del vino.

La presente modifica riguarda l'articolo 8 del disciplinare di produzione.

4.   Correzioni e precisazioni di carattere formale

Descrizioni e motivi: sono state effettuate delle piccole correzioni e precisazioni di carattere formale al disciplinare di produzione.

La presente modifica riguarda gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del disciplinare di produzione.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione/denominazioni

Torgiano Rosso Riserva

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini

«Torgiano» rosso riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: Rosso rubino

Odore: Vinoso, delicato;

Sapore: Asciutto, amronico di giusto corpo.

Elegante, ha struttura solida e concentrata, caratterizzata da colore rubino profondo e profumo complesso; fruttato e leggermente balsamico, ha tannino morbido e vellutato, finale lungo e persistente è vino di lunga vita, il cui affinamento in bottiglia ne esalta di molto le caratteristiche.

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

5.2.   Rese massime:

1.

«Torgiano Rosso Riserva»

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di Torgiano in provincia di Perugia.

7.   Varietà di uve da vino

Sangiovese N. - Sangioveto

8.   Descrizione del legame/dei legami

DOCG «Torgiano Rosso RIserva»

Morbidi rilievi, altitudini tra 300 e 400 m s.l.m., con suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue esposizione verso ovest sud-ovest; Clima siccitoso in estate, buone escursioni termiche tra giorno e notte nella fase finale della maturazione, piovosità concentrata a febbraio.La vite era qui coltivata già dagli Etruschi, come testimoniato al Museo del Vino di Torgiano, la qualità dei prodotti ne è la testimonianza. Una zona volutamente circoscritta, a protezione di caratteri specifici: gradi alcolici equilibrati e grande armonia sono il filo conduttore di un vino proveniente da una tradizione millenaria locale evolutasi nelle più moderne tecnologie che lo hanno reso ancora più grande.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Possibilità dell’inserimento in etichetta del termine geografico più ampio «Umbria»

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nell’etichettatura e presentazione dei vini a DOP «Torgiano Rosso Riserva», è consentito l’uso dell’unità geografica più ampia «Umbria», ai sensi della normativa vigente. Tale indicazione, qualora utilizzata, deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta della denominazione di origine «Torgiano Rosso Riserva».

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