Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Trebbiano d’Abruzzo Doc - Proposta di modifica ordinaria

Trebbiano d’Abruzzo Doc - Proposta di modifica ordinaria

Pubblicato da disciplinare

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Trebbiano d’Abruzzo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l’esame delle domande di protezione  delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell’art.  90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell’adozione del nuovo  decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del  regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n.  34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del  consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 25 agosto 1972 con il quale è stata riconosciuta la  denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d’Abruzzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero -  Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20  dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP «Trebbiano d’Abruzzo»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2015 con il quale è stato da ultimo modificato il  disciplinare di produzione della DOC in argomento, come successivamente pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio tutela vini d’Abruzzo, con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare di produzione della DOC dei vini «Trebbiano d’Abruzzo» nel rispetto della procedura di  cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l’esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli  articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori»  dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell’Unione europea, e in particolare:
è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;
è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella  riunione del 2 e 3 marzo 2022, nell’ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta  di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata  dei vini «Trebbiano d’Abruzzo»;
Considerato, altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14  gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate  «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio  nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente a quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7  novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; 
Ritenuto tuttavia di dover provvedere alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima  per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le  eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell’allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di  produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d’Abruzzo».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in  regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno  essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio  PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it -  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  presente comunicato.


ALLEGATO
PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOC DEI VINI  «TREBBIANO D’ABRUZZO»

SOTTOZONE

TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE DI CHIETI”
“TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE AQUILANE” O “TERRE DE L’AQUILA”
“TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “COLLINE PESCARESI”
“TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “COLLINE TERAMANE”

 

DOCUMENTO PDF

 

Ricerca rapida : Cerca con le categorie News o con i tag Trebbiano d’Abruzzo Doc, Trebbiano d’Abruzzo, proposta modifica, disciplinare, produzione, trebbiano



Nella stessa categoria