Consorzio per la tutela del Formaggio Piave DOP - Conferma incarico 2026
E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 luglio 2011, successivamente confermato, al Consorzio per la tutela del Formaggio Piave DOP, con sede legale in via Nazionale n. 57/A - 32030 - Busche di Cesio Maggiore (BL), a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piave».
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 31 agosto 2026
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Formaggio Piave
DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Piave». (26A04736)
(GU n.210 del 10-9-2026)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che
istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di
vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;
Viste, inoltre, le premesse sulle quali e' fondato il predetto
regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei
consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali,
determina una domanda di prodotti agricoli o alimentari con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle
connesse all'origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 -1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei
vini e delle bevande spiritose;
Visto il regolamento (CE) n. 443 della Commissione del 21 maggio
2010 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea legge 126 del 22 maggio
2010, con il quale e' stata registrata la denominazione di origine
protetta «Piave»;
Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
189 del 16 agosto 2011, successivamente confermato, con il quale e'
stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del
Formaggio Piave DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, per la DOP «Piave»;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2026 n. 264637, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 157 del 9 luglio 2026, recante «Disposizioni generali in materia
di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento
(UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
aprile 2024.»;
Visto, in particolare l'art. 8, comma 2, del soprarichiamato
decreto ministeriale 3 giugno 2026 n. 264637, che stabilisce i
requisiti per la conferma ministeriale dell'incarico al consorzio;
Considerato che le condizioni previste all'art. 8, del
soprarichiamato decreto ministeriale 3 giugno 2026 n. 264637,
relativa ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela,
e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la
partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti
alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata
all'art. 4, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta
almeno il 66% della produzione controllata dall'Organismo di
Controllo nel periodo significativo di riferimento e che i soci del
consorzio rappresentano almeno il 51% dei soggetti, inseriti nel
sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5, comma
1, lettera a) del medesimo decreto;
Considerato che tale verifica e' stata eseguita sulla base delle
dichiarazioni presentate dal Consorzio per la tutela del Formaggio
Piave DOP con la nota del 16 giugno 2026, acquisita agli atti
dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 287956, e dell'attestazione
rilasciata all'organismo di controllo autorizzato a svolgere le
attivita' di controllo sulla DOP «Piave», CSQA Certificazioni S.r.l.,
con la comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica
certificata in data 19 maggio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio
PQA I in pari data con n. 239306;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio per la tutela del Formaggio Piave DOP a svolgere le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Piave»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 27 luglio 2011, successivamente confermato, al Consorzio
per la tutela del Formaggio Piave DOP, con sede legale in via
Nazionale n. 57/A - 32030 - Busche di Cesio Maggiore (BL), a svolgere
le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n.
128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 per la DOP «Piave».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 27 luglio 2011 e nel presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e
dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 3 giugno 2026 n.
264637.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 31 agosto 2026
Il dirigente: Gasparri
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