Aggiornamento 2019
È previsto l’inserimento dell’obbligo di riportare in etichetta il termine geografico più ampio Toscana, in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Vin Santo di Montepulciano».
La modifica consente di fornire una informazione precisa sulla provenienza geografica dei vini.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, Regione Toscana. È esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei "Vini del Piave" o "Piave", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Vino Nobile di Montepulciano, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2022 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2024.
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Vino Nobile di Montepulciano
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOCG Vino Nobile di Montepulciano
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Il vino a Docg Vino Nobile di Montepulciano deve essere ottenuto dai vigneti Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idone
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I vini Doc Vittoria devono essere ottenuti da vigneti che nell'ambito aziendale hanno la seguente composizione varietale:
«Vittoria» Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato;
«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola: Calabrese o Nero d'Avola minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;
«Vittoria» Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;
«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia o Insolia minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;
«Vittoria» Novello: Calabrese o Nero d'Avola e/o Frappato minimo 80%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 20%.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vittoria» che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania
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Il vino «Zagarolo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da Malvasia (bianca di Candia e puntinata) fino ad un massimo del 70%; Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve bianche provenienti da viti dei vitigni
Bellone e Bombino, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti.
La zona di produzione del vino «Zagarolo» comprende tutto il territorio del comune di Gallicano e parte di quello di Zagarolo in Provincia di Roma
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