Torgiano Doc - Proposta di modifica disciplinare di produzione - 1992
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Torgiano", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, e' sostituito per intero
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1991
Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Torgiano".
(GU n.176 del 28-7-1992)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Torgiano" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978
con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei
vini in questione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita per la tipologia del vino "rosso riserva"
della medesima denominazione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Torgiano";
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1991;
Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di
accogliere la domanda suddetta;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Torgiano", riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e modificato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, e' sostituito per
intero con il seguente testo:
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Torgiano"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Torgiano" preceduta dalla
specificazione relativa al colore o al nome dei vitigni o seguita
dalla specificazione "spumante", e' riservata ai vini bianchi, rossi
e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e
rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Torgiano" debbono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
a) "Bianco di Torgiano":
Trebbiano Toscano: 50-70%;
Grechetto: 15-40%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di
Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
b) "Rosso di Torgiano":
Sangiovese: 50-70%;
Canaiolo: 15-30%;
Trebbiano Toscano: fino al 10%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di
Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
c) "Rosato di Torgiano":
Sangiovese: 50%;
Canaiolo: 15-30%;
Trebbiano Toscano: fino al 10%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di
Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
d) "Chardonnay di Torgiano":
Chardonnay: almeno l'85%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di
Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
e) "Pinot grigio di Torgiano":
Pinot grigio: almeno l'85%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di
Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
f) "Riesling italico di Torgiano":
Riesling bianco: almeno l'85%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di
Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
g) "Cabernet Sauvignon di Torgiano":
Cabernet: Sauvignon: almeno l'85%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di
Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
h) "Pinot nero di Torgiano":
Pinot Nero: almeno l'85%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di
Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
i) "Torgiano Spumante":
Chardonnay: 40-50%;
Pinot nero: 40-50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di
Perugia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini "Torgiano" devono essere
prodotte nell'intero territorio comunale di Torgiano in provincia di
Perugia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini:
"Bianco di Torgiano";
"Rosso di Torgiano";
"Rosato di Torgiano";
"Chardonnay di Torgiano";
"Pinot grigio di Torgiano";
"Riesling italico di Torgiano";
"Cabernet Sauvignon di Torgiano";
"Pinot nero di Torgiano";
"Torgiano Spumante",
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve ed ai vini derivanti le relative caratteristiche.
Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, tutti i vigneti di giacitura ed
esposizione idonei esclusi i terreni umidi ed in prossimita' dei
fiumi Tevere e Chiascio.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini
"Torgiano" non deve essere superiore a:
quintali 125 a ettaro per i vini "Bianco di Torgiano"
e "Chardonnay di Torgiano";
quintali 120 a ettaro per i vini "Rosso di Torgiano e "Rosato di
Torgiano";
quintali 115 a ettaro per i vini "Riesling italico di Torgiano" e
"Pinot grigio di Torgiano";
quintali 90 a ettaro per i vini "Pinot nero di Torgiano" e
"Cabernet Sauvignon di Torgiano";
quintali 100 a ettaro per il vino "Torgiano spumante".
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% i limiti sopra indicati.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%
per tutti i vini.
Qualora detta resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza
non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali sottoindicati:
"Bianco di Torgiano", "Chardonnay di Torgiano", "Pinot Grigio di
Torgiano", "Riesling italico di Torgiano", "Torgiano spumante":
10,5%;
"Rosso di Torgiano" e "Rosato di Torgiano": 11,5%;
"Cabernet Sauvignon di Torgiano" e "Pinot nero di Torgiano": 12%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito
del comune di Torgiano e dei comuni limitrofi.
Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini del
"Torgiano Spumante" devono avvenire con procedimento tradizionale
(fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore ad anni due di
permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di
Perugia.
Le operazioni di affinamento in bottiglia dei vini "Rosso di
Torgiano", "Cabernet Sauvignon di Torgiano" e "Pinot nero di
Torgiano" della durata di almeno sei mesi, possono avvenire nella
regione Umbria ed in quelle limitrofe e tali vini non possono essere
immessi al consumo prima del 1 dicembre dell'anno successivo a
quello di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini "Torgiano" all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) "Bianco di Torgiano":
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, floreale, gradevole;
sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
b) "Rosso di Torgiano":
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 gr/l;
acidita' totale minima: 5 g/l;
c) "Rosato di Torgiano":
colore: rosa salmone tenue;
odore: fruttato;
sapore: asciutto, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 gr/l;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
d) "Chardonnay di Torgiano":
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
e) "Pinot grigio di Torgiano":
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine e fruttato;
sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
f) "Riesling italico di Torgiano"::
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato;
sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
g) "Cabernet Sauvignon di Torgiano":
colore: rosso granato;
odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 gr/l;
acidita' totale minima: 5 g/l;
h) "Pinot nero di Torgiano":
colore: rosso granato tendente al porpora;
odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 gr/l;
acidita' totale minima: 5 g/l;
i) "Torgiano Spumante":
perlage: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: leggero e piacevolmente fruttato;
sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di
mela e biancospino;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 gr/l;
acidita' totale minima: 6 g/l.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini "Torgiano" accompagnati
dal nome del vitigno, il nome del vitigno stesso deve figurare in
etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai due terzi di
quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Torgiano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra",
"fine", "scelto", "riserva", "selezionato", e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed atri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree,
zone, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione
che le medesime indicazioni:
siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta
degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini;
vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve
stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di
cantina ai fini della vinificazione;
rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa
CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. e dei
V.S.Q.P.R.D.
Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata
"Torgiano" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata 'Torgiano" debbono
essere immessi al consumo in recipienti sigillati.
I recipienti di capacita' compresa tra 0,375 lt e 5 lt devono
essere esclusivamente di vetro, chiusi con tappo di sughero e di
forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Torgiano"
vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione e' punito a norma dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 1991
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1992
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 104
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