Montefalco Sagrantino Docg - Disciplinare di produzione 2023
Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg Montefalco Sagrantino
Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg Montefalco Sagrantino
La denominazione di origine controllata del vino "Montefalco" Sagrantino, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.
La Docg Montefalco Sagrantino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno “Sagrantino”.
La zona di produzione comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria ubicati nella provincia di Perugia.
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della docg Sagrantino di Montefalco ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione.
Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della dop Torgiano Rosso Riserva.
A partire dal 1 novembre 1993 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino "Torgiano rosso riserva" potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia.
Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione delle fascette medesime.
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a docg Torgiano, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1990), propone la modifica del disciplinare medesimo
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini DOCG Torgiano Rosso Riserva.
Il vino a denominazione di origine controllata "Torgiano" rosso "Riserva" possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita
Le partite di vino "Torgiano" rosso riserva provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti aventi un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%, possono essere immesse al consumo con la denominazione di origine controllata e garantita, ferme restando tutte le altre caratteristiche previste dal disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990.