Trebbiano d'Abruzzo Doc - Approvazione modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2026
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebbiano d'Abruzzo», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2026, e' approvata.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 7 agosto 2026
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebbiano d'Abruzzo». (26A04192)
(GU n.196 del 25-8-2026)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, cosi'
come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, registrato
dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62
del 16 marzo 2026, recante attuazione del regolamento (UE) 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei
prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e
alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE)
2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, e, in
particolare, l'art. 61, comma 3, del predetto decreto;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026,
registrata alla Corte dei conti al n. 170 in data 13 febbraio 2026,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2026, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n.
141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti
dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella
competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. n. 178/2023, cosi' come integrata
dalla direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare
e dell'ippica prot. n. 126396 del 16 marzo 2026, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n.
195 in data 19 marzo 2026;
Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n.
159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai
titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le
priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche'
dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68,
concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per
il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19,
commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco
Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo
Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto
dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato
dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato
alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e'
stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di Direttore
dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
prima, n. 221 del 25 agosto 1972, con il quale e' stata riconosciuta
la denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano
d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visti i successivi decreti di modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata del vino
«Trebbiano d'Abruzzo»;
Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo
agroalimentare e della qualita' 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
295 del 20 dicembre 2011, concernente approvazione dei disciplinari
di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche
introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi
di cui all'art. 118-quater, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 e
approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla
Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, par. 2 e 3, del reg.
CE n. 1234/2007;
Visto il decreto del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul
sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, relativo a modifica dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP concernente la variazione dell'autorita' di controllo
o dell'organismo di controllo di cui all'art. 90 del reg. UE
1306/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto ministeriale 7
novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari;
Visto il decreto del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare e dell'ippica 22 dicembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 9 del 13 gennaio 2015, concernente modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Trebbiano d'Abruzzo»;
Visto il decreto del Dirigente della PQAI IV della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica 19 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 30 del 6 febbraio
2023, concernente modifiche ordinarie al disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano
d'Abruzzo»;
Considerato che ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto
ministeriale 22 dicembre 2025, sopra citato, le previgenti
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021
continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, modifica
del disciplinare e cancellazione delle DOP e IGP dei vini, per le
quali la relativa domanda e' stata presentata al Ministero entro il
31 marzo 2026;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela
vini d'Abruzzo, acquisita al prot. ingresso n. 0522057 del 7 ottobre
2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta dei vini «Trebbiano
d'Abruzzo», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio tutela vini d'Abruzzo e' riconosciuto
ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi
1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine
controllata dei vini «Trebbiano d'Abruzzo», in virtu' del decreto del
direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 4
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 141 del 19 giugno 2012, da ultimo
confermato con decreto del Dirigente della PQA I della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare 1° settembre
2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 209 del 9 settembre 2025;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' una modifica
ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3
del medesimo articolo, e che la stessa comporta, altresi', una
modifica del documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo con
prot. ingresso n. 0099402 del 4 marzo 2025;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Trebbiano d'Abruzzo»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 20 del 26 gennaio 2026, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Trebbiano d'Abruzzo», che comporta altresi' una modifica
del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda,
conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre
2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Trebbiano d'Abruzzo», di
cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2026, e'
approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Trebbiano d'Abruzzo», consolidato con la modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo
documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente,
negli allegati A e B al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale a partire dalla campagna vitivinicola 2026/2027.
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Trebbiano d'Abruzzo» consolidato con la modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella
sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(https://www.masaf.gov.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 7 agosto 2026
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «TREBBIANO D'ABRUZZO»
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" e'
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le seguenti sottozone della denominazione di origine controllata
"Trebbiano d'Abruzzo":
- "Terre di Chieti" superiore e riserva;
- "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" superiore e riserva;
- "Colline Pescaresi" superiore e riserva;
- "Colline Teramane" superiore e riserva,
sono riservate ai vini disciplinati tramite i rispettivi allegati
al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle
sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano
d'Abruzzo", deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che
nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano
abruzzese e/o Trebbiano toscano per almeno l'85%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non
aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della
regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo"
comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
1) provincia di Chieti:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa
Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada,
Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul
Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello,
Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia,
Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi,
Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano,
Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna,
Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano,
Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina,
Roccascalegna, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono,
Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro,
San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni,
Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio,
Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri.
2) provincia di L'Aquila:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro,
Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino,
Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio,
Fossa, Cagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno,
Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano
sul Gizio, Prezza, Raiano, Roccacasale, San Demetrio nei Vestini,
Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona,
Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
3) provincia di Pescara:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo,
Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta' Sant'Angelo,
Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli,
Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello,
Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne,
Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli,
Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco
Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
4) provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti,
Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer
Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del
Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova,
Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano,
Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto,
Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano
Nuovo, Tortoreto, Tossicia.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono
trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della
denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i
terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC "Trebbiano
d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in
zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri
s.l.m.. Per i terreni esposti a mezzogiorno tale limite non deve
superare i 700 metri s.l.m.
- Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e
reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 2400
ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli
impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere
inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
- Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate
nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o
comunque forme arte a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
allevamento.
La Regione puo' consentire forme di allevamento diverse qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
- Altre pratiche colturali.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
- Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura
specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per
la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata
"Trebbiano d'Abruzzo", sono le seguenti:
+---------------------+-------------+---------------------------+
| | |Titolo alcolometrico |
| |Resa |volumico naturale |
|Vino |uva/ha (ton.)|minimo (% vol) |
+---------------------+-------------+---------------------------+
|"Trebbiano d'Abruzzo"|17 |10,50 |
+---------------------+-------------+---------------------------+
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte
dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate
alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
"Trebbiano d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui
sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
per l'intera partita.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno
della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
- Elaborazione.
Per l'elaborazione dei vini di cui all'art. 1 sono consentite le
pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali
vigenti.
- Arricchimento.
E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino a
Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" con mosti
concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario della
stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i
limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad
ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la
partita.
- Immissione al consumo.
II vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" non puo' essere immesso al
consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione
delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano
d'Abruzzo", all'atto della immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
-"Trebbiano d'Abruzzo ":
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
- sapore: da secco ad abboccato, sapido, vellutato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/1.
Il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" eventualmente sottoposto al
passaggio o conservazione in recipienti di legno, puo' rivelare lieve
sentore di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
- Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi "fine", "riserva" scelto", "selezionato", "superiore" e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
"Trebbiano d'Abruzzo" ad esclusione delle sottozone, non puo' essere
utilizzata la menzione vigna.
- Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono
essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici
non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione
d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Le
menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la
denominazione d'origine.
- Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. l l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Articolo 8
Confezionamento
- Materiali e volumi nominali dei recipienti.
Il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata
di cui all'art. 1, deve avvenire in recipienti di vetro delle
capacita' nominali previste dalla normativa vigente.
Inoltre, per il vino del comma precedente ad esclusione delle
tipologie qualificate con le sottozone e le Unita' Geografiche
Aggiuntive, e' consentito l'uso di recipienti di altri materiali
idonei a venire in contatto con gli alimenti, delle capacita'
nominali non inferiori a 2 litri.
- Chiusure dei recipienti
Per il vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano
d'Abruzzo" di cui all'art. 1 ad esclusione delle sottozone e delle
Unita' Geografiche Aggiuntive sono ammesse tutte le chiusure
consentite dalla vigente normativa, ad esclusione del tappo a corona
e delle capsule a strappo.
Articolo 9
Legame con la zona geografica
A) Informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dall'art.3 comprende l'intera fascia
collinare costiera e pedemontana della regione Abruzzo che, nella
parte mediana, si amplia verso l'interno per includere verso nord
l'altopiano dell'Alto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a sud
la Valle Peligna nonche' a sud-ovest la Valle Roveto.
Le formazioni collinari interessate dalla coltivazione della vite,
costituite da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il
bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi
tra la fine del Terziario e l'inizio del Quaternario, si sviluppano
su una fascia di circa 20-25 chilometri di larghezza e circa 125
chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno, cui si
aggiungono alcune conche intermontane nella parte centrale della
regione Abruzzo. Dal punto di vista granulometrico tali formazioni
possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con
sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le
sabbie silicee a grana fine e media, piu' o meno argillose, di colore
giallastro per l'alterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo
oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di
limi, ghiaie e argille. Nella grande maggioranza dei casi il suolo
che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si
formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente
sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla
esposizione nella parte centro-meridionale dell'area interessata e
tendenzialmente piu' argillosi nella parte settentrionale. Le conche
intermontane sono costituite da terrazzi fluvio-alluvionali antichi,
con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni
particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla
pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica in genere e' medio
bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. L'altitudine
dei terreni coltivati a vite puo' raggiungere i 700 metri s.l.m., con
pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei versanti e quando le
condizioni orografiche, di esposizione a mezzogiorno sono favorevoli
ad una completa maturazione fenolica. Sono esclusi i terreni siti nei
fondovalle umidi e quelli con esposizioni poco consone.
Il clima e' di tipo temperato, con temperature medie annuali
comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di
luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di
24-25°C. L'escursione termica annua e' considerevole poiche' legata
da una parte alla presenza delle correnti fredde provenienti dai
Balcani, che durante l'inverno fanno sentire la loro influenza, e
dall'altra alla presenza del mare Adriatico e delle aree di alta
pressione che permangono sul bacino del Mediterraneo durante
l'estate.
Notevoli anche le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite
dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, cosi'
come la ventilazione che determinano le condizioni ottimali per
l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a uve
di straordinaria qualita' con vini dai profumi intensi e
caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura
media attiva nel periodo aprile-ottobre, e' compresa tra 1.800 e
2.200 gradi- giorno, condizioni che garantiscono la maturazione
ottimale sia del Trebbiano che di eventuali altri vitigni
complementari a bacca bianca.
Le precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sugli 800 mm;
il periodo piu' piovoso e' quello compreso tra novembre e dicembre
(oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto e' quello di
luglio (intorno a 30 mm).
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza del vitigno Trebbiano nell'Italia centrale si puo' far
risalire all'epoca romana. Infatti Plinio descriveva un "Vinum
trebulanum" il cui nome e' dato dall'aggettivo trebulanus, che deriva
dal sostantivo trebula, con il significato di casale o fattoria. Il
termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi in via
generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o
casereccio, prodotto nei vari
poderi o fattorie di campagna ed utilizzato dagli stessi contadini.
Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo aspettare gli inizi
del trecento perche' Pier de' Crescenzi descriva per la prima volta
un vitigno di Trebbiano: "...et un'altra maniera d'uve la quale
Trebbiana e' dicta et e' bianca con granello ritondo, piccholo et
molti acini avere...". Nel '500 Sante Lancerio, bottigliere di papa
Paolo III, ricorda come fosse diffusa la coltivazione del Trebbiano
in Toscana, cosi' come alla fine dello stesso secolo il marchigiano
Andrea Bacci, medico personale di papa Sisto V, nell'opera citata
parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di "uve
moscatelle e trebulane" anche nei territori limitrofi al lago Fucino
ed in area Peligna. La presenza del Trebbiano in Abruzzo si rileva
piu' tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che
ricorda come questa varieta' fosse largamente diffusa e nota. Oggi un
gran numero di vitigni portano il nome di Trebbiano, sovente
accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di
origine o di maggior diffusione, ma tentare di descriverne le
differenze e' impresa assai ardua, come ci ricorda l'illustre
ampelografo del primo '900 Giuseppe di Rovasenda e piu' tardi il
Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano abruzzese e' stato
confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di
produzione del "Trebbiano d'Abruzzo" approvato nel 1972 era riportato
che il vino "deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti
composti dai vitigni Trebbiano d'Abruzzo (Bombino bianco) e/o
Trebbiano toscano...". Questi vitigni costituiscono di fatto la base
fondamentale del vino bianco a denominazione piu' importante e
diffuso della regione Abruzzo, il cui disciplinare e' stato piu'
volte adeguato per meglio rispondere alle esigenze di un consumatore
sempre piu' attento alla qualita'. Pertanto l'incidenza dei fattori
umani e' fondamentale poiche', attraverso la definizione ed il
miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno
parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi
si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e
tipicita'.
- Base ampelografia dei vigneti: il vino "Trebbiano d'Abruzzo" deve
essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito
aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o
Trebbiano toscano almeno all'85%. Possono concorrere le uve di altri
vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per
l'intero territorio della regione Abruzzo da sole o congiuntamente
fino ad un massimo del 15%.
- Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura: la
forma di allevamento generalmente usata nella zona e' la pergola
abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre piu' espandendo le
forme a spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto, cosi' come
i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento
utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto
(meccanizzazione) ed una migliore gestione delle rese massime di uva.
- Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle
tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli,
adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del
prodotto. La tipologia "base" puo' essere immessa al consumo solo a
partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione
delle uve.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La secolare presenza ed il particolare equilibro che il vitigno
Trebbiano ha trovato nell'area interessata, tanto da differenziare
una specifica varieta' denominata Trebbiano abruzzese in passato
spessa confusa con il Bombino, permette di ottenere vini dalle
spiccate peculiarita' che si estrinsecano appieno nel vino DOC
"Trebbiano d'Abruzzo". La denominazione comprende tre tipologie di
vino bianco: il base, il superiore ed il riserva, che dal punto di
vista analitico ed organolettico esprimono caratteri propri,
specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell'art.6
del presente disciplinare. In particolare, i vini presentano un
colore giallo paglierino piu' o meno intenso; odore tipico, delicato,
con spiccati sentori di frutta e fiori, sino a giungere al minerale
in quelli piu' evoluti; il sapore e' asciutto con retrogusto
gradevolmente mandorlato che conferisce al vino eleganza ed armonia.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). L'ampia area
geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell'intera regione
Abruzzo, sebbene presenti un'orografia ed una pedologia piuttosto
omogenea, di fatto e' caratterizzata da condizioni climatiche
leggermente differenti, da nord a sud e da est ad ovest,
caratterizzate da specifiche condizioni climatiche (pioggia,
temperatura, ventilazione, ecc.) che associate alla diversa natura
dei terreni ed all'esposizione influenzano in maniera significativa
le caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Trebbiano, base
essenziale dell'omonimo vino prodotto da tempo immemore in Abruzzo.
L'interazione vitigno-clima-terreno e' determinante per
l'estrinsecazione di determinate caratteristiche dei vini: struttura,
colore, profumi. In Abruzzo, grazie alla particolare conformazione
orografica del territorio, caratterizzata da colline assolate e
ventilate, al clima temperato, alle notevoli escursioni termiche tra
giorno e notte, favorite dalla presenza del mare Adriatico e dalla
vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, alla presenza
di suoli ben drenati, unitamente ai fattori umani - connessi da un
lato alla lunga tradizione storica e dall'altra alle moderne tecniche
di coltivazione e vinificazione (vedi uso del legno nelle
fermentazioni e/o elevazioni del prodotto), si realizzano le
condizioni ottimali per la produzione di uve Trebbiano di
straordinaria qualita', da cui si ottengono vini dai profumi intensi,
freschi, tipici, caratterizzati da un retrogusto gradevolmente
mandorlato.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.
Allegato 1
«TREBBIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «TERRE DI CHIETI»
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" con
il riferimento alla sottozona "Terre di Chieti" e' riservata alle
seguenti tipologie di vini:
- Trebbiano d'Abruzzo "Terre di Chieti" superiore;
- Trebbiano d'Abruzzo "Terre di Chieti" riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo"
sottozona "Terre di Chieti" devono essere ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti
dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un
massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione della sottozona "Terre di Chieti" ricade in
Provincia di Chieti e comprende l'intero territorio amministrativo
dei seguenti comuni:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa
Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada,
Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul
Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello,
Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia,
Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi,
Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano,
Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna,
Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano,
Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina,
Roccascalegna, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono,
Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro,
San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni,
Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio,
Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Terre di Chieti" devono
essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre di Chieti"
devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone
collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed
eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a mezzogiorno.
- Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i
reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a
2.400 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per
gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere
inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
-Altre pratiche colturali.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
- Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo per la produzione del vino a DOC "Trebbiano
d'Abruzzo" sottozona "Terre di Chieti" sono le seguenti:
- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata purche' la produzione non superi del 20% il
limite medesimo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e
l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata della Denominazione di Origine Controllata
"Trebbiano d'Abruzzo".
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%. Qualora la
resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%,
anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
-Invecchiamento/Affinamento.
Il vino a DOC "Trebbiano d' Abruzzo" sottozona "Terre di Chieti"
seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto a un periodo
di affinamento obbligatorio non inferiore a quattro mesi.
Il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre di Chieti"
seguito dalla menzione superiore, non puo' essere immesso al consumo
prima del 1° marzo, successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre di Chieti"
seguito dalla menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo
di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di
produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre di Chieti"
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
-"Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre di Chieti" superiore:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto
ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/1.
-"Trebbiano d'Abruzzo " sottozona "Terre di Chieti" riserva:
- colore: da giallo paglierino a dorato piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto
ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/1.
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Terre di Chieti",
qualora sottoposti a passaggio o conservazione in recipienti di
legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
- Caratteri e posizione in etichetta.
- Per il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre di
Chieti", il nome della sottozona deve sempre precedere senza nessun
intercalare la denominazione "Trebbiano d'Abruzzo" e figurare in
caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la
denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo".
- Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre di Chieti" di cui
all'art. 1 e' consentito l'uso delle unita' geografiche aggiuntive
indicate nell'allegato A "elenco positivo" ai sensi dell'art. 29,
comma 4 della legge 238/16". Il nome dell'unita' geografica,
sovracomunale, deve sempre essere riportato immediatamente al di
sotto del nome della sottozona e figurare in caratteri piu' piccoli.
- Vigna.
Nella designazione del vino a Denominazione di Origine Controllata
"Trebbiano d'Abruzzo" con sottozona "Terre di Chieti" puo' essere
utilizzata la menzione "vigna" ai sensi dell'art. 31, par. 10, della
legge 238/2016.
Articolo 8
Confezionamento
- Materiali e Volumi nominali dei recipienti.
Per il confezionamento del vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo"
sottozona "Terre di Chieti" e' consentito utilizzare solo bottiglie
di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri:
0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume
nominale fino a 27 litri.
- Chiusure dei recipienti.
Per il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre di Chieti"
seguito dalla menzione "riserva" e' consentito solo l'uso del tappo
di sughero raso bocca.
Per il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre di Chieti"
seguito dalla menzione "superiore" e' vietato il tappo a corna e a
strappo.
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dall'art. 3 e' costituita da un'ampia
ed estesa fascia della collina litoranea, che va dal fiume Foro al
Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana
che giunge nella parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella.
Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di
natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro, Sangro, Sinello e
Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi
pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso
interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti
all'instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi).
Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una
equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con
struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore
variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione.
La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben
esposti, e' indirizzata principalmente verso la viticoltura, coltura
che determina uno sfruttamento normale del suolo e lo preserva da
fenomeni di erosione accelerata.
Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650
mm della fascia costiera agli oltre 800 mm della collina interna. Il
clima e' di tipo temperato-caldo, con temperature medie comprese tra
i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di
luglio ed agosto.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza del vitigno Trebbiano nell'Italia centrale si puo' far
risalire all'epoca romana. Infatti Plinio descriveva un "Vinum
trebulanum" il cui nome e' dato dall'aggettivo trebulanus, che deriva
dal sostantivo trebula, con il significato di casale o fattoria. Il
termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi in via
generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o
casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna ed
utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine,
comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perche' Pier de'
Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano: "...et
un'altra maniera d'uve la quale Trebbiana e' dicta et e' bianca con
granello ritondo, piccholo et molti acini avere...". Nel '500 Sante
Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa
la coltivazione del Trebbiano in Toscana, cosi' come alla fine dello
stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa
Sisto V, nell'opera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala
la presenza di "uve moscatelle e trebulane" anche nei territori
limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del
Trebbiano in Abruzzo si rileva piu' tardi anche nella monografia di
Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varieta' fosse
largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il
nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che
dovrebbe indicare il luogo di origine o di maggior diffusione, ma
tentare di descriverne le differenze e' impresa assai ardua, come ci
ricorda l'illustre ampelografo del primo '900 Giuseppe di Rovasenda e
piu' tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano
abruzzese e' stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel
disciplinare di produzione del "Trebbiano d'Abruzzo" approvato nel
1972 era riportato che il vino "deve essere ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d'Abruzzo
(Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...". Pertanto l'incidenza dei
fattori umani e' fondamentale poiche', attraverso la definizione ed
il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno
parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi
si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e
tipicita'.
- Base ampelografia dei vigneti: il vino Doc Trebbiano d' Abruzzo,
sottozona "Terre di Chieti" deve essere ottenuto da uve provenienti
da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni
Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno all' 90%.
- Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura: la
forma di allevamento usata nella zona e' la pergola abruzzese, con un
numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o
doppia, con un numero minimo di 2.400 ceppi per ettaro. I sesti di
impianto, cosi' come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme
di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
- Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle
tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli. Il
vino Trebbiano d'Abruzzo della sottozona Terre di Chieti e' sempre
seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva. Il vino
seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto ad un periodo
di affinamento obbligatorio di minimo 4 mesi e l'immissione al
consumo puo' avvenire solo a partire dal 1° marzo successivo
all'annata di produzione delle uve. Il vino seguito dalla menzione
riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre
dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La denominazione Trebbiano d'Abruzzo seguita dalla sottozona Terra
di Chieti comprende due tipologie di vino bianco con caratteristiche
qualitative che ne permettono l'attribuzione della menzione
"superiore" e della menzione "riserva" sia rispetto ai gradienti di
maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto alle
qualita' chimico-fisiche ed organolettiche dei vini che presentano
caratteristiche adatte anche ad un medio-lungo invecchiamento prima
dell'uscita sul mercato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). L'ampia area
geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell'intera provincia
di Chieti, di fatto e' caratterizzata da condizioni climatiche
differenti che permettono di individuare specifici microclimi.
Comunque, in linea generale, la giacitura collinare dei vigneti,
l'ottima esposizione, le notevoli escursioni termiche tra giorno e
notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella nella
parte piu' a nord e dei Monti Frentani a sud, associate alla buona
ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all'assenza di ristagni
di umidita' nei terreni, determinano condizioni ottimali per
l'estrinsecazione delle peculiari caratteristiche vegeto-produttive
del vitigno Trebbiano abruzzese, dando origine a vini dai profumi
intensi con sapori molto forti, difficilmente replicabili in altri
areali.
Allegato A. Elenco positivo delle Unita' Geografiche Aggiuntive.
1. Unita' geografiche sovracomunali: Colline Teatine o Teatino;
Colline Frentane o Frentania o Frentano; Colline del Sangro; Colline
del Vastese o Hystonium.
1.1 Colline Teatine o Teatino comprendente l'intero territorio
amministrativo dei comuni di: Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa
Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto,
Francavilla al mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico,
Orsogna, Poggiofiorito, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Tollo,
Torrevecchia Teatina, Vacri.
1.2 Colline Frentane o Frentania o Frentano comprendente l'intero
territorio amministrativo dei comuni di: Altino, Archi, Atessa,
Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano,
Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino,
Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Torino di Sangro,
Treglio.
1.3 Colline del Sangro comprendente l'intero territorio
amministrativo dei comuni di: Archi, Atessa, Bomba, Fossacesia,
Mozzagrogna, Paglieta, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro,
Torino di Sangro.
1.4 Colline del Vastese o Hystonium comprendente l'intero
territorio amministrativo dei comuni di: Carpineto Sinello,
Carunchio, Casalbordino, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi,
Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto,
Villalfonsina.
Allegato 2
«TREBBIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «TERRE AQUILANE»
O «TERRE DE L'AQUILA»
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" con
il riferimento alla sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila"
e' riservata alle seguenti tipologie di vini:
- Trebbiano d'Abruzzo "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila"
superiore;
- Trebbiano d'Abruzzo "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila"
riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
La Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo"
sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" e' riservata ai vini
ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale
risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano
toscano almeno al 90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un
massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione della sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de
L'Aquila" ricade in Provincia di L'Aquila e comprende l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro,
Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino,
Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio,
Fossa, Cagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno,
Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano
sul Gizio, Prezza, Raiano, Roccacasale, San Demetrio nei Vestini,
Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona,
Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre
de L'Aquila" devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane"
o "Terre de L'Aquila" devono essere ottenute unicamente da vigneti
ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600
metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a
mezzogiorno.
- Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i
reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 2400
ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli
impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere
inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
-Altre pratiche colturali
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
- Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo per la produzione dei vini a DOC "Trebbiano
d' Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" sono le
seguenti:
- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata purche' la produzione non superi del 20% il
limite medesimo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e
l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione della Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano
d'Abruzzo".
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%. Qualora la
resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%,
anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
- Invecchiamento/Affinamento.
Il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o
"Terre de L'Aquila" seguito dalla menzione superiore deve essere
sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a
quattro mesi.
Il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o
"Terre de L'Aquila" seguito dalla menzione superiore, non puo' essere
immesso al consumo prima del 1° marzo, successivo all'annata di
produzione delle uve. Il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo sottozona
"Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" seguito dalla menzione
"riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non
inferiore a dodici mesi.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di
produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Terre Aquilane" o
"Terre de L'Aquila" all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
-"Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de
L'Aquila" superiore:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto
ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/1.
-"Trebbiano d'Abruzzo" sottozona " Terre Aquilane" o "Terre de
L'Aquila" riserva:
- colore: da giallo paglierino a dorato piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto
ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/1.
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Terre Aquilane" o
"Terre de L'Aquila", qualora sottoposti al passaggio o conservazione
in recipienti di legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione)
di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
- Caratteri e posizione in etichetta.
- Per i vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane"
o "Terre de L'Aquila", il nome della sottozona deve sempre precedere
senza nessun intercalare la denominazione "Trebbiano d'Abruzzo" e
figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli
usati per la denominazione di origine controllata "Trebbiano
d'Abruzzo".
- Vigna.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de
L'Aquila" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" ai sensi
dell'art. 31, par. 10, della legge 238/2016.
Articolo 8
Confezionamento
- Materiali e Volumi nominali dei recipienti.
Per il confezionamento dei vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona
"Terre Aquilane" o "Terre del L'Aquila" e' consentito utilizzare solo
bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a
litri: 0,375 - 0,750
- 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino
a 27 litri.
- Chiusure dei recipienti.
Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Terre Aquilane" o
"Terre de L'Aquila" seguito dalla menzione "riserva" e' consentito
solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Terre Aquilane" o
"Terre de L'Aquila" seguito dalla menzione "superiore" e' vietato il
tappo corona e a strappo.
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dall'art.3 della sottozona Terre
Aquilane o Terre de L'Aquila comprende due aree montane cosi'
distinte: la prima una piccola conca intermontana denominata "Piano"
in agro di Ofena nonche' le aree circostanti ricadenti nei territori
di Capestrano e Villa S. Lucia, definita dalle pendici sud-orientali
del massiccio del Gran Sasso e dalla catena del Sirente. Il pianoro e
le aree limitrofe si trovano a circa 400-450 metri sul livello del
mare, con ottime esposizioni.
I suoli sono costituiti da terrazzi alluvionali antichi, con
depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni
particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla
pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica e' medio bassa con
elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. La seconda comprende
una conca intermontana denominata definita a nord-est/sud- est dalle
pendici del massiccio della Maiella ed a nord-ovest dalle propaggini
della catena del Velino-Sirente. L'ampia vallata giace a circa 400
metri sul livello del mare, con ottime esposizioni e buona
ventilazione. I suoli sono costituiti da terrazzi fluvio-alluvionali
antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi
terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione
alla pendenza ed alla esposizione.
Il clima e' di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i
12°C di aprile ed i 14°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto
tende al caldo-arido con temperature medie anche superiori a 24°C.
L'escursione termica annua e' considerevole poiche' legata alla
presenza dei massicci montuosi che durante l'inverno fa sentire la
sua influenza, cosi' come sono veramente notevoli le escursioni
termiche tra giorno e notte (anche di 20-25°C), che determinano le
condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei
grappoli, dando origine a uve di straordinaria qualita' con vini dai
profumi intensi e caratterizzati.
L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel
periodo aprile-ottobre, e' compreso tra 1.800 ed i 2.000
gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione dei vitigni
Trebbiano abruzzese e Trebbiano toscano. Le precipitazioni totali
annue si aggirano mediamente sui 700 mm; il periodo piu' piovoso e'
quello compreso tra novembre e dicembre (oltre 70 mm/mese) mentre i
mesi con il minimo assoluto sono quelli di luglio ed agosto (intorno
a 30 mm/mese).
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza della vitivinicoltura nelle aree interne dell'Abruzzo
trova una fondamentale testimonianza storica nel poeta latino Publio
Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto in esilio a Tomi
sul Mar Nero nel 17 d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua
terra natale:
"Sulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una
terra piccola, ma salubre per le acque di fonte. Anche se il sole,
quando e' vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro
risplende violenta, i campi Peligni son percorsi da limpide correnti,
e sul suolo morbido l'erba rigogliosa verdeggia. Terra fertile della
spiga di Cerere, e ancor piu' di uva, qualche campo da' anche
l'albero di Pallade, l'ulivo, ...". Molti secoli dopo un'altra
importante testimonianza viene dal barone Giuseppe Nicola Durini
(1765-1845) il cui saggio dal titolo De' vini degli Abruzzi,
contenuto negli Annali Civili del regno delle Due Sicilie (n°36,
1820), costituisce un valido compendio ampelografico ed enologico che
conserva ancora oggi una certa validita'. Il Durini scriveva a
proposito dei vini degli Abruzzi: "...Pure avendo gia' detto che
quella marna variamente si compone, avviene che dove la combinazione
ne sia favorevole, produconsi vini non ispregevoli. Per tale cagione
nella Provincia di Chieti la lagrima di Tollo, i vini di Ortona e
quelli di Vasto riescono assai buoni e sono ricercati. ; nella
Provincia di Teramo i vini di Castellamare, come in quella di Aquila,
que' di Popoli e di Capestrano Ne' vogliansi lodar meno i vini di
Bugnara e Prezza nella valle di Solmona, perche' le vigne son messe
fra ciottoli silicei rivestiti di bianchissima crosta calcarea e
nettissimi, sopra de' quali riposa e viene a maturita' il grappolo
che acquista un singolar sapore. Questo vino ha quel raro gusto che
dicesi di sasso da' francesi".
Sono innumerevoli i testi storici ed i manuali tecnici nei quali
vengono descritte le caratteristiche di questo vitigno: ricordiamo in
particolare Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi che nell'opera dal
titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui
prima edizione venne pubblicata nel 1897, descrivono in maniera
dettagliata la viticoltura della provincia di L'Aquila all'epoca: "i
vitigni a bacca bianca piu' coltivati erano il Camplese o Campolese
(Passerina), il Racciapollone (Montonico), il Tivolese, il
Verdicchio, la Malvasia, il Moscatello, mentre tra le uve rosse il
Montepulciano (cordisco e primutico), il Gaglioppo, l'Aleatico, la
Lacrima. La produzione totale di vino di tutta la provincia era di
500.000 ettolitri di cui il 63% rosso ed il 37% bianco. La piazza di
Milano ne consumava la maggior parte".
Da allora e' trascorso molto tempo ed i produttori hanno fatto
molti progressi sulla strada della qualita', riscuotendo unanimi
consensi. Purtroppo, lo spopolamento delle aree interne e l'utilizzo
dei suoli per usi non agricoli hanno contribuito e non poco al
significativo ridimensionamento della vitivinicoltura in questa
splendida area. Attualmente essa interessa solo alcune zone
dell'areale delimitato, ma la riscoperta della viticoltura di
montagna sta suscitando notevole interesse intorno a questa coltura
con significativi investimenti in nuovi vigneti. Comunque, oltre ai
fattori storici, l'incidenza dei fattori umani e' fondamentale
poiche', attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune
pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e
sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere
prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicita'.
- Base ampelografia dei vigneti: I vitigni Trebbiano abruzzese e/o
Trebbiano toscano per almeno il 90% sono alla base del vino Trebbiano
d'Abruzzo seguito dalla sottozona Terre Aquiliane o Terre de
L'Aquila.
- Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura: la
forma di allevamento usata nella zona e' la pergola abruzzese, con un
numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o
doppia, con un numero minimo di 2400 ceppi per ettaro. I sesti di
impianto, cosi' come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme
di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
- Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle
tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli. Il
vino Trebbiano d'Abruzzo della sottozona Terre Aquilane o Terre de
L'Aquila e' sempre seguito dalla menzione superiore o dalla menzione
riserva. Il vino seguito dalla menzione superiore deve essere
sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di minimo 4 mesi
e l'immissione al consumo puo' avvenire solo a partire dal 1° marzo
successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino seguito dalla
menzione riserva deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di
invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle
uve.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La denominazione Trebbiano d'Abruzzo seguita dalla sottozona Terre
Aquilane o Terre de L'Aquila comprende due tipologie di vino bianco
con caratteristiche qualitative che ne permettono l'attribuzione
della menzione "superiore" e della menzione "riserva" sia rispetto ai
gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto
alle qualita' chimico- fisiche ed organolettiche dei vini che
presentano caratteristiche adatte anche ad un medio- lungo
invecchiamento prima dell'uscita sul mercato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La tradizione secolare dell'enologia viticola aquiliana ha
consentito una caratterizzazione dei vini a base Trebbiano abruzzese
molto accurata in grado di distinguere non solo a delle singole
vallate montane per altitudine ed esposizione ma anche con
specificita' territoriali in grado di valorizzare al meglio le
caratteristiche delle uve e dei vini anche a livello dei singoli
territori comunali.
Allegato 3
«TREBBIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «COLLINE PESCARESI»
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" con il
riferimento alla sottozona "Colline Pescaresi" e' riservata alle
seguenti tipologie di vini:
-Trebbiano d'Abruzzo "Colline Pescaresi" superiore;
- Trebbiano d'Abruzzo "Colline Pescaresi" riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini della Denominazione di Origine Controllata Trebbiano
d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi" devono essere ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano
composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno
al 90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un
massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione della sottozona "Colline Pescaresi" ricade in
Provincia di Pescara e comprende l'intero territorio amministrativo
dei seguenti comuni:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo,
Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta' Sant'Angelo,
Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli,
Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello,
Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne,
Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli,
Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da
Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi" devono
essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline
Pescaresi" devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in
zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri
s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a
mezzogiorno.
- Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i
reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 2400
ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli
impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere
inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
- Altre pratiche colturali
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
- Resa a ettaro e Ttitolo alcolometrico volumico naturale minimo.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo per la produzione dei vini a DOC Trebbiano
d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi" sono le seguenti:
- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata purche' la produzione non superi del 20% il
limite medesimo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e
l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione della Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano
d'Abruzzo".
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%. Qualora la
resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%,
anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
-Invecchiamento/Affinamento.
Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi"
seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto a un periodo
di affinamento obbligatorio non inferiore a quattro mesi.
Il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Pescaresi"
seguito dalla menzione superiore, non puo' essere immesso al consumo
prima del 1° marzo, successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi"
seguito dalla menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo
di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.
Il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre
dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi"
seguiti dalle menzioni superiore e riserva, all'atto dell'immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
-"Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Pescaresi" superiore:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto
ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/1.
-"Trebbiano d'Abruzzo "sottozona "Colline Pescaresi" riserva:
- colore: da giallo paglierino a dorato piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto
ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/1.
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi",
qualora sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di
legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
- Caratteri e posizione in etichetta.
Per i vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline
Pescaresi", il nome della sottozona deve sempre precedere senza
nessun intercalare la denominazione "Trebbiano d'Abruzzo" e figurare
in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la
denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo".
- Vigna.
Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata
"Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Pescaresi" puo' essere
utilizzata la menzione "vigna" ai sensi dell'art. 31, par. 10, della
legge 238/2016.
Articolo 8
Confezionamento
- Materiali e Volumi nominali dei recipienti.
Per il confezionamento dei vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona
"Colline Pescaresi" e' consentito utilizzare solo bottiglie di vetro
di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375 -
0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale
fino a 27 litri.
- Chiusure dei recipienti.
Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi"
seguito dalla menzione "riserva" e' consentito solo l'uso del tappo
di sughero raso bocca.
Per il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline
Pescaresi" seguito dalla menzione "superiore" e' vietato il tappo a
corna e a strappo.
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dall'art. 3 la quale, fatta eccezione
per una stretta fascia piu' interna a confine con le altre tre
province della regione che puo' considerarsi montuosa, e' costituita
da un'ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla
collina interna ed infine da quella pedemontana che si spinge sino ai
piedi del Gran Sasso e della Maiella. Si tratta per la maggior parte
di suoli bruni, suoli bruni calcarei (regisuoli e vertisuoli) nonche'
suoli bruni mediterranei. La vocazione di questi terreni, per
pendenze entro il 25% ed esposti a meridione, e' indirizzata verso la
viticoltura e l'olivicoltura, colture che determinano uno
sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di
erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono
comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno
della collina interna. Il periodo piu' piovoso e' quello compreso tra
ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo
assoluto e' quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima
e' di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 13°C di
aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed
agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte,
favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e della
Maiella, cosi' come la ventilazione che determinano condizioni
ottimali per la sanita' delle uve nonche' l'accumulo di sostanze
aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e
caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura
media attiva nel periodo aprile-ottobre, e' compreso tra 1.700
gradi-giorno (aree piu' interne) ed i 2.300 gradi- giorno (collina
litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia
delle varieta' precoci come il Pecorino e di quelle tardive come il
Trebbiano abruzzese ed il Trebbiano toscano.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza del vitigno Trebbiano nell'Italia centrale si puo' far
risalire all'epoca romana. Infatti Plinio descriveva un "Vinum
trebulanum" il cui nome e' dato dall'aggettivo trebulanus, che deriva
dal sostantivo trebula, con il significato di casale o fattoria. Il
termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi in via
generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o
casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna ed
utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine,
comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perche' Pier de'
Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano: "...et
un'altra maniera d'uve la quale Trebbiana e' dicta et e' bianca con
granello ritondo, piccholo et molti acini avere...". Nel '500 Sante
Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa
la coltivazione del Trebbiano in Toscana, cosi' come alla fine dello
stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa
Sisto V, nell'opera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala
la presenza di "uve moscatelle e trebulane" anche nei territori
limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del
Trebbiano in Abruzzo si rileva piu' tardi anche nella monografia di
Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varieta' fosse
largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il
nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che
dovrebbe indicare il luogo di origine o di maggior diffusione, ma
tentare di descriverne le differenze e' impresa assai ardua, come ci
ricorda l'illustre ampelografo del primo '900 Giuseppe di Rovasenda e
piu' tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano
abruzzese e' stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel
disciplinare di produzione del "Trebbiano d'Abruzzo" approvato nel
1972 era riportato che il vino "deve essere ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d'Abruzzo
(Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...". L'incidenza dei fattori
umani e' fondamentale poiche', attraverso la definizione ed il
miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno
parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi
si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e
tipicita'.
- Base ampelografia dei vigneti:
il vino Doc Trebbiano d' Abruzzo, sottozona "Colline Pescaresi"
deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti che nell'ambito
aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o
Trebbiano toscano almeno all' 90%.
- Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura: la
forma di allevamento usata nella zona e' la pergola abruzzese, con un
numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o
doppia, con un numero minimo di 2400 ceppi per ettaro. I sesti di
impianto, cosi' come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme
di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
- Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle
tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli. Il
vino Trebbiano d'Abruzzo della sottozona Coline Pescaresi e' sempre
seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva. Il vino
seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto ad un periodo
di affinamento obbligatorio di minimo 4 mesi e l'immissione al
consumo puo' avvenire solo a partire dal 1° marzo successivo
all'annata di produzione delle uve. Il vino seguito dalla menzione
riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre
dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La denominazione Trebbiano d'Abruzzo seguita dalla sottozona
Colline Pescaresi comprende due tipologie di vino bianco con
caratteristiche qualitative che ne permettono l'attribuzione della
menzione "superiore" e della menzione "riserva" sia rispetto ai
gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto
alle qualita' chimico-fisiche ed organolettiche dei vini che
presentano caratteristiche adatte anche ad un medio-lungo
invecchiamento prima dell'uscita sul mercato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La tradizione secolare dell'enologia viticola sulla
caratterizzazione dei vini ha consentito di distinguere i specifici
territori tra cui la sottozona Colline Pescaresi in grado di
valorizzare al meglio nei singoli territori anche comunali le
peculiarita' del Trebbiano abruzzese per la produzione del vin banchi
denominati Trebbiano d'Abruzzo.
Allegato 4
«TREBBIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «COLLINE TERAMANE»
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" con
il riferimento alla sottozona "Colline Teramane" e' riservata alle
seguenti tipologie di vini:
- Trebbiano d'Abruzzo "Colline Teramane" superiore;
- Trebbiano d'Abruzzo "Colline Teramane" riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a Denominazione di Origine Controllata Trebbiano d'Abruzzo
sottozona "Colline Teramane" devono essere ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti
dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano per almeno il
90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un
massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione della sottozona "Colline Teramane" ricade in
Provincia di Teramo e comprende l'intero territorio amministrativo
dei seguenti comuni:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti,
Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer
Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del
Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova,
Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano,
Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto,
Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano
Nuovo, Tortoreto, Tossicia.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane" devono
essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline
Teramane" devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in
zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri
s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a
mezzogiorno.
- Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i
reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 2400
ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli
impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere
inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
- Altre pratiche colturali.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
- Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo per la produzione dei vini a DOC Trebbiano
d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane" sono le seguenti:
- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata purche' la produzione non superi del 20% il
limite medesimo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e
l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione della Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano
d'Abruzzo".
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%. Qualora la
resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%,
anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
Invecchiamento/Affinamento.
Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane"
seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto a un periodo
di affinamento obbligatorio non inferiore a quattro mesi.
Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane" seguito
dalla menzione superiore, non puo' essere immesso al consumo prima
del 1° marzo, successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane"
seguito dalla menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo
di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di
produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane"
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
-"Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane" superiore:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto
ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/1.
-"Trebbiano d'Abruzzo" sottozona " Colline Teramane" riserva:
- colore: da giallo paglierino a dorato piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto
ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/1.
I vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane",
qualora sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di
legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
- Caratteri e posizione in etichetta.
Per i vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane",
il nome della sottozona deve sempre precedere senza nessun
intercalare la denominazione "Trebbiano d'Abruzzo" e figurare in
caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la
denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo".
- Vigna.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane" puo' essere
utilizzata la menzione "vigna" ai sensi dell'art. 31, par. 10, della
legge 238/2016.
Articolo 8
Confezionamento
- Materiali e Volumi nominali dei recipienti.
Per il confezionamento del vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona
"Colline Teramane" e' consentito utilizzare solo bottiglie di vetro
di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375 -
0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale
fino a 27 litri.
- Chiusure dei recipienti.
Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane"
seguito dalla menzione "riserva" e' consentito solo l'uso del tappo
di sughero raso bocca.
Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane"
seguito dalla menzione "superiore" e' vietato il tappo corona e a
strappo.
Articolo 9
Legame con la zona geografica
A) Informazione sulla zona geografica
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dall'art. 3 comprende una parte
significativa della provincia di Teramo costituita da un'ampia ed
estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna e
pedemontana che si spinge sino ai piedi del massiccio del Gran Sasso,
nella parte centromeridionale, ed i Monti della Laga, nella parte
settentrionale. La vocazione di questi terreni, di natura
argillo-limosa con intercalazioni piu' sciolte nella parte litoranea,
con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni, e'
indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura, colture che
determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da
fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali
della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli
oltre 800 mm/anno della collina interna. La piovosita' e ben
distribuita nel corso dell'anno, con un periodo piu' piovoso comunque
compreso tra ottobre e dicembre (circa 70 mm/mese) mentre il mese con
il minimo assoluto e' quello di luglio (intorno ai 40 mm). Il clima
e' di tipo temperato caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C
di aprile ai 15°C di ottobre, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio
ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte,
favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e dei Monti
della Laga, cosi' come la 10 ventilazione che determinano condizioni
ottimali per la sanita' delle uve e l'accumulo di sostanze aromatiche
nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e
caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura
media attiva nel periodo aprile-ottobre, e' compreso tra 1.800
gradi-giorno (aree piu' interne) ed i 2.200 gradi-giorno (collina
litoranea), che assicurano la completa e corretta maturazione di
tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci a quelli medio-
tardivi come il Trebbiano abruzzese ed il Trebbiano toscano.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza del vitigno Trebbiano nell'Italia centrale si puo' far
risalire all'epoca romana. Infatti Plinio descriveva un "Vinum
trebulanum" il cui nome e' dato dall'aggettivo trebulanus, che deriva
dal sostantivo trebula, con il significato di casale o fattoria. Il
termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi in via
generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o
casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna ed
utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine,
comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perche' Pier de'
Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano: "...et
un'altra maniera d'uve la quale Trebbiana e' dicta et e' bianca con
granello ritondo, piccholo et molti acini avere...". Nel '500 Sante
Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa
la coltivazione del Trebbiano in Toscana, cosi' come alla fine dello
stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa
Sisto V, nell'opera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala
la presenza di "uve moscatelle e trebulane" anche nei territori
limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del
Trebbiano in Abruzzo si rileva piu' tardi anche nella monografia di
Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varieta' fosse
largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il
nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che
dovrebbe indicare il luogo di origine o di maggior diffusione, ma
tentare di descriverne le differenze e' impresa assai ardua, come ci
ricorda l'illustre ampelografo del primo '900 Giuseppe di Rovasenda e
piu' tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano
abruzzese e' stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel
disciplinare di produzione del "Trebbiano d'Abruzzo" approvato nel
1972 era riportato che il vino "deve essere ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d'Abruzzo
(Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...". Pertanto l'incidenza dei
fattori umani e' fondamentale poiche', attraverso la definizione ed
il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno
parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi
si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e
tipicita'.
- Base ampelografia dei vigneti: il vino Doc Trebbiano d' Abruzzo,
sottozona "Colline Teramane" deve essere ottenuto da uve provenienti
da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni
Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%.
- Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura: la
forma di allevamento usata nella zona e' la pergola abruzzese, con un
numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o
doppia, con un numero minimo di 2400 ceppi per ettaro. I sesti di
impianto, cosi' come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme
di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
- Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle
tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli. Il
vino Trebbiano d'Abruzzo della sottozona Colline Teramane e' sempre
seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva. Il vino
seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto ad un periodo
di affinamento obbligatorio di minimo 4 mesi e l'immissione al
consumo puo' avvenire solo a partire dal 1° marzo successivo
all'annata di produzione delle uve. Il vino seguito dalla menzione
riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre
dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La denominazione Trebbiano d'Abruzzo seguita dalla sottozona
"Colline Teramane" comprende due tipologie di vino bianco con
caratteristiche qualitative che ne permettono l'attribuzione della
menzione "superiore" e della menzione "riserva" sia rispetto ai
gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto
alle qualita' chimico-fisiche ed organolettiche dei vini che
presentano caratteristiche adatte anche ad un medio-lungo
invecchiamento prima dell'uscita sul mercato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La tradizione secolare dell'enologia viticola sulla
caratterizzazione dei vini ha consentito di distinguere i specifici
territori nella stessa sottozona Colline Teramane, territori in grado
di valorizzare al meglio il vitigno Trebbiano abruzzese.
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
Parte di provvedimento in formato grafico
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Consorzio di tutela Ricotta Romana DOP - Conferma incarico - 2026 »
