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Torgiano rosso riserva Docg - Riduzione del limite minimo del titolo alcolometrico - 1992

Pubblicato da disciplinare
Torgiano Rosso Riserva

Le partite di vino "Torgiano" rosso riserva provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti aventi un titolo  alcolometrico volumico totale minimo del 12%, possono essere immesse al consumo con la denominazione di  origine controllata e garantita, ferme restando tutte le altre caratteristiche previste dal disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 15 maggio 1992  

Riduzione del limite minimo del titolo alcolometrico volumico per le partite del vino D.O.C.G. "Torgiano"  provenienti dalle vendemmie 1990 e precedenti.

(GU n.121 del 25-5-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio
1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1968
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Torgiano" ed approvato il relativo disciplinare
di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre
1990 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita per la tipologia "Torgiano" rosso;
Considerato che la D.O.C.G. "Torgiano" rosso, il cui disciplinare
di produzione prevede un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di 12,5%, corrisponde alla tipologia D.O.C. "Torgiano" rosso
riserva, in precedenza regolamentata con il citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, che ha previsto nella
misura minima del 12% il titolo alcolometrico volumico totale per
l'immissione al consumo;
Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1990, recante disposizioni transitorie, secondo il quale
possono usufruire della denominazione di origine controllata e
garantita le partite di vino "Torgiano" rosso riserva D.O.C.
provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti;
Ritenuta la necessita' di consentire la commercializzazione con la
D.O.C.G. per le citate partite di vino "Torgiano" rosso riserva
provenienti dalla vendemmia 1990 e precedenti aventi un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 12%, senza pregiudizio per le
caratteristiche qualitative delle partite di vino successivamente
prodotte nel rispetto della disciplina D.O.C.G.;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, la quale prevede agli
articoli 8 e 10 che i disciplinari di produzione vengano approvati o
modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;


Decreta:


Art. 1.
Le partite di vino "Torgiano" rosso riserva provenienti dalla
vendemmia 1990 e precedenti aventi un titolo alcolometrico volumico
totale minimo del 12%, possono essere immesse al consumo con la
denominazione di origine controllata e garantita, ferme restando
tutte le altre caratteristiche previste dal disciplinare di
produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1990.

Art. 2.
Le partite di vino "Torgiano" D.O.C.G. di cui all'art. 1 devono
essere oggetto di regolare denuncia all'ufficio periferico competente
per territorio dell'Ispettorato centrale per la repressione delle
frodi, per gli opportuni controlli in merito alle quantita' detenute
ed ai requisiti posseduti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 1992
Il Ministro: GORIA

 

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