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Torgiano Rosso Riserva Docg - Proposta di modifica disciplinare di produzione - 1992

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Torgiano Rosso Riserva

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere  la modifica del disciplinare di produzione del vino a docg Torgiano, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 59  dell'11 marzo 1990), propone la modifica del disciplinare medesimo

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al  disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano".

(GU n.130 del 4-6-1992)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano",
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1990 (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1990), propone la
modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano"


Si propone la modifica del testo dell'art. 6 con il testo
seguente:
"Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
'Torgiano', all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto".

 

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