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Comunicato regionale 30 settembre 2024 - n. 91
Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», presentata dal Consorzio Tutela Moscato di Scanzo.
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2021, comunico che il presidente del Consorzio Tutela Moscato di Scanzo ha presentato a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste – U.O. Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, la domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», con nota protocollo n. M1.2024.0153689 del 5 agosto 2024.
Si riporta in allegato il documento sinottico relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOCG «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda presso la citata Direzione Generale.
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Il vino Docg Scanzo o Moscato di Scanzo deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino Docg “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate.
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“Scavigna” bianco:
- Traminer Aromatico: fino ad un massimo del 50%;
- Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;
- Pinot bianco, fino ad un massimo del 10%;
- Riesling italico, fino ad un massimo del 10%;
“Scavigna” rosso e rosato:
- Aglianico: fino ad un massimo del 60%;
- Magliocco: fino ad un massimo del 20%;
- Marsigliana nera: fino ad un massimo del 20%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Protetta “Scavigna” comprende in parte i comuni di Nocera Terinese e di Falerna, in provincia di Catanzaro.
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- Sciacca Doc bianco: Inzolia - Grecanico - Chardonnay - Catarratto lucido, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc , con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Grecanico, Inzolia, Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
- "Sciacca", con la menzione della sottozona Rayana obbligatoriamente preceduta dalla tipologia riserva e' consentita ai soli vini bianchi ottenuti dai vigneti nell'ambito aziendale composti da almeno l'80% di Catarratto lucido e Inzolia congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc rosso: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc rosso con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
- Sciacca Doc rosso riserva e' consentita ai soli vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti nell'ambito aziendale, composti da almeno il 70% di Merlot, Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Sangiovese congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc rosato e' riservata, per almeno il 70%, ai vini prodotti esclusivamente con la vinificazione in bianco dei vitigni prescritti per il vino a denominazione di origine controllata Sciacca Doc rosso, o con mostificazione contemporanea delle uve bianche e rosse prescritte per i vini a denominazione di origine controllata Sciacca Doc bianco e rosso.
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Agrigento, l’intero territorio dei comuni di Sciacca e Caltabellotta.
La produzione della DOC “Siacca” riserva Rayana è consentita solo su parte del territorio del comune di Sciacca.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Scilla, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Scilla” comprende l’intero territorio del comune di Scilla in provincia di Reggio Calabria.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica Sebino comprende in provincia di Brescia l'intero territorio comunale di Capriolo, Paratico, Palazzolo sull'Oglio, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano,
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Il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» deve essere ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi in àmbito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Vernaccia nera minimo 85%; possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella provincia di Macerata.
La zona di produzione del vino «Serrapetrona» comprende in tutto il territorio del comune di
Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche.
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La Docg Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina e' ottenuto da uve preventivamente appassite provenienti da Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione
Lombardia fino ad un massimo del 10%.
La zona di produzione delle uve per la DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina è situata in
provincia di Sondrio
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Sibiola" comprende il territorio dei comuni di Serdiana e Soleminis, in provincia di Cagliari (attualmente Sud Sardegna)
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della doc Sicilia, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 111 del 15 maggio 2025, e' approvata.
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C del 15 dicembre 2025 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2025/6713) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Sicilia», di cui al decreto 24 luglio 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.
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Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Sicilia e disciplinare consolidato al allegato al DM 27 agosto 2024
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Sicilia cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione n. 2022/1938 del 7 ottobre 2022 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 27 luglio 2024.
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I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
bianco, anche nella tipologia Vendemmia tardiva: Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
rosso, anche nella tipologie Vendemmia tardiva e riserva: Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
rosato: Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
Spumante bianco: Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante, Pinot nero, Moscato bianco e Zibibbo, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
Spumante rosato: Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Pinot nero e Frappato, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Inzolia, Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico, Fiano, Damaschino, Viogner, Muller thurgau, Sauvignon blanc, Pinot grigio, Nero d’Avola, Perricone, Nerello cappuccio, Frappato, Nerello mascalese, Cabernet franc, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah, Pinot nero Nocera, Mondeuse, Carignano e Alicante: almeno l’85% del corrispondente vitigno;
Zona di produzione : L’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Sillaro o Bianco del Sillaro, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Tuttavia, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano Emilia, in provincia di Bologna;
dei comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena;
dei comuni di: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Riolo Terme, in provincia di Ravenna;
dei comuni di: Coriano, Rimini, S. Arcangelo di Romagna e Verucchio, in provincia di Rimini.
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Siracusa Moscato e Siracusa Passito: Moscato bianco per almeno l’85%;
Siracusa Moscato Spumante: Moscato bianco per almeno l’85%;
Siracusa Nero d’Avola: Nero d’Avola per almeno l’85%;
Siracusa Syrah: Syrah per almeno l’85%;
Siracusa bianco: Moscato bianco per almeno il 40%;
Siracusa Rosso: Nero d’Avola per almeno il 65%;
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 comprende tutto il territorio del comune di Siracusa.
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Pubblicazione della proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Sizzano
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I vini Sizzano e Sizzano riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni Nebbiolo (Spanna) dal 50% al 70 % e Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30 al 50%.
Le uve destinate alla produzione dei vini Sizzano e Sizzano riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo comunale di Sizzano in Provincia di Novara
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