Sant'Agata de' Goti o Sant'Agata dei Goti Doc - parere favorevole al riconoscimento della doc - 1993
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Sant'Agata de' Goti o Sant'Agata dei Goti ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti".
(GU n.105 del 7-5-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" ha espresso
parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione modificato nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o
"Sant'Agata dei Goti" e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati
che rispondono ai requisiti previsti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti
devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle
uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art.
3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la
seguente composizione ampelografica:
Sant'Agata de' Goti Falanghina:
Falanghina: minimo 90%;
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del
10%.
Sant'Agata de' Goti Greco:
Greco bianco: minimo 90%;
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del
10%.
Sant'Agata de' Goti Aglianico:
Aglianico: minimo 90%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del
10%.
Sant'Agata de' Goti Piedirosso:
Piedirosso: minimo 90%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del
10%.
Sant'Agata de' Goti bianco:
Aglianico: dal 40 al 60%;
Piedirosso: dal 40 al 60%;
altri vitigni non aromatici, raccomandati o autorizzati per la
provincia di Benevento: fino ad un massimo del 20%.
Sant'Agata de' Goti rosso e rosato:
Aglianico: dal 40 al 60%;
Piedirosso: dal 40 al 60%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del
20%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio
amministrativo del comune di Sant'Agata de' Goti, in provincia di
Benevento.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata Sant'Agata
de' Goti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni
prevalentemente argillosi, calcarei e tufacei di medio impasto con
giacitura collinare e pedocollinare, con esclusione dei terreni di
fondovalle e particolarmente umidi.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i
sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella
zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
La resa massima di uva per ettaro, in colture specializzata per la
produzione dei vini di cui all'art. 2, non deve superare
rispettivamente i 110 q.li per i tipi Falanghina e Greco ed i 100
q.li per i tipi Aglianico, Piedirosso, rosso, rosato e bianco.
Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro
in coltura promiscua dovra' essere calcolata rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione totale non superi del 20% i limiti massimi
sopra stabiliti.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione,
e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricolturae delle foreste, al comitato nazionale per la tutela
vini d'origine ed alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio.
Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo
stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto nel
presente disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti
stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di
origine controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% per i tipi
Falanghina e Greco e dell'11% per i tipi Aglianico, Piedirosso,
rosso, rosato e bianco.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio e d'imbottigliamento, devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, ad istanza degli interessati, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato nazionale vini
d'origine e su conforme parere della regione Campania, per il cui
tramite le istanze vanno presentate, puo' autorizzare l'effettuazione
di tali operazioni nell'intero territorio della provincia di
Benevento, purche' i richiedenti dimostrino con adeguata
documentazione di avere effettuato tradizionalmente le operazioni
medesime per la produzione di vini provenienti da uve prodotte nel
territorio di cui al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti tradizionali della zona e comunque atte a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche previste al successivo art.
6.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
per i tipi Falanghina, Greco, Aglianico, Piedirosso, rosso e bianco
ed al 65% per il tipo rosato.
L'eventuale eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Sant'Agata de' Goti Falanghina:
colore: paglierino piu' o meno intenso, con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Sant'Agata de' Goti Greco:
colore: paglierino piu' o meno tenue;
odore: fruttato, delicato;
sapore: fresco, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Sant'Agata de' Goti Aglianico:
colore: rosso piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato;
odore: armonico, persistente;
sapore: equilibrato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Sant'Agata de' Goti Piedirosso:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: di corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Sant'Agata de' Goti rosso:
colore: rubino piuttosto intenso;
odore: vinoso;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Sant'Agata de' Goti rosato:
colore: rosa pallido;
odore: delicato, persistente;
sapore: gradevole, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Sant'Agata de' Goti bianco:
colore: da bianco a paglierino;
odore: intenso, fine, persistente;
sapore: pieno, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Sant'Agata de' Goti Falanghina passito:
colore: ambra piu' o meno intenso;
odore: delicato, tipico;
sapore: caratteristico, alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 25 per mille.
E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con apposito decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Il vino Sant'Agata de' Goti Aglianico puo' essere immesso al
consumo soltanto dopo due anni di invecchiamento, a decorrere dal 1
novembre dell'annata di produzione delle uve.
Il vino Sant'Agata de' Goti Aglianico, ottenuto da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
dell'11,5% e immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo non inferiore al 12,5%, dopo un periodo di
invecchiamento di due anni a decorrere dal 1 novembre dell'annata di
produzione delle uve ed un ulteriore anno di affinamento in
bottiglia, puo' portare in etichetta la menzione "riserva".
Il vino Sant'Agata de' Goti Piedirosso, ottenuto da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
dell'11,5% ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale
minimo non inferiore al 12% dopo un periodo di invecchiamento di
almeno due anni a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione
delle uve, puo' portare in etichetta la menzione riserva.
La denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti rosso
puo' essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto con uve
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la
preparazione dei vini novelli.
La denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti
Falanghina puo' essere utilizzata per designare il tipo passito
ottenuto dalle uve di cui all'art. 2 sottoposte, in tutto o in parte,
sulle piante o dopo la racolta al tradizionale appassimento naturale.
La resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non deve essere
superiore al 40%. E' escluso qualsiasi aumento della gradazione
alcolica complessiva del passito mediante concentrazione di mosto o
vino o l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di
concentrazione.
Per l'immissione al consumo di tutti i vini della denominazione di
origine controllata Sant'Agata de' Goti e' obbligatoria l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Per i tipi Aglianico riserva e Piedirosso riserva sono ammessi per
l'immissione al consumo solo contenitori di vetro di capacita' di
0,75 litri.
Art. 8.
Alla denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato
laudativo e che non traggano in inganno il consumatore.
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