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Sangiovese di Romagna Doc - Modifica disciplinare - 1992

Pubblicato da disciplinare
Sangiovese di Romagna Doc

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Sangiovese di Romagna",  approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e modificato con i decreti del Presidente  della Repubblica 13 agosto 1969 e 14 settembre 1976, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 5 novembre 1992  

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Sangiovese di Romagna".

(GU n.270 del 16-11-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Sangiovese di Romagna" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 e 14
settembre 1976 con i quali sono state apportate modifiche al
disciplinare di produzione del vino in questione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino
"Sangiovese di Romagna" formulata dal comitato stesso e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 luglio 1992;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;


Decreta:


Art. 1.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata del vino "Sangiovese di Romagna", approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e modificato
con i decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 e 14
settembre 1976, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto che entra in vigore il 1› novembre 1992.

Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla
vendemmia 1992 il vino "Sangiovese di Romagna", proveniente da
vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui
all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei
rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 1992
Il Ministro: FONTANA

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Sangiovese di Romagna" e'
riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata "Sangiovese di
Romagna" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: dall'85% al 100%;
possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo
del 15%, altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati nelle
province di Bologna, Forli' e Ravenna.

Art. 3.
a) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata "Sangiovese di Romagna" devono essere prodotte
nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso
descritti.
Tale zona e' cosi' delimitata:
Provincia di Forli': comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro,
Terra del Sole, Cattolica, Cesena, Civitella di Romagna, Coriano,
Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Galeata, Gemmano, Longiano, Meldola,
Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Modigliana, Mondaino, Monte
Colombo, Montefioreconca, Monte Gridolfo, Montescudo, Montiano,
Morciano di Romagna, Poggio Berni, Portico San Benedetto, Predappio,
Riccione, Rimini, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Saluduccio, S.
Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, S.
Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano,
Sarsina, Torriana, Tredozio, Verucchio.
Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo
di Romagna, Montiano, Savignano sul Rubicone, Cesena, Bertinoro,
Forlimpopoli, Forli', il limite a Valle e' cosi' delimitato:
comune di Cattolica, Misano e Riccione dalla strada statale n. 16
Adriatica;
comune di Rimini, dal confine col comune di Riccione segue la
strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada
statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune
di S. Arcangelo di Romagna;
comuni di S. Arcangelo di Romagna, Montiano, Savignano sul
Rubicone dalla strada statale n. 9 Emilia;
comune di Cesena, dal confine con il comune di Savignano segue la
strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi,
segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-
Bologna, che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-
bis, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via
Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71- bis, segue
quindi le vie: vicinale Cerchia, S. Egidio, Via comunale Boscone, Via
Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume
Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n.
9 Emilia a nord della citta' (km 30,650) che percorre fino al confine
con il comune di Bertinoro;
comune di Bertinoro: strada statale n. 9 Emilia;
comune di Forlimpopoli, dal confine con il comune di Bertinoro
segue la statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che
segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue
lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa
fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al
confine del comune di Forli';
comune di Forli', dal confine con il comune di Forlimpopoli segue
la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue
quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni,
Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore,
Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia
Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si
ricongiunge a nord della citta' alla strada statale n. 9 che percorre
fino al confine col comune di Faenza.
Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio,
Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle e'
cosi' delimitato:
comune di Faenza, dal confine col comune di Forli' dove questo
incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla
ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine
sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie:
Formellino, Ravegnano, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S.
Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della
citta' a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel
Bolognese;
comune di Castelbolognese, dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese,
Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano
dell'Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle e' cosi'
delimitato:
per i comuni di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino
all'incrocio con la statale, Selice, segue la stessa sino
all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere
il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel
comune di C. Guelfo;
comune di Ozzano, dalla ferrovia Rimini-Bologna.
b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata "Sangiovese di Romagna" avente la qualifica
"Superiore", devono essere prodotte nel territorio appresso
delimitato:
Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese,
Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano
dell'Emilia.
Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel S. Pietro Terme, Dozza,
il limite a valle e' dato dalla strada statale n. 9 (via Emilia).
Per il comune di Imola il limite a valle e' il seguente: dal con-
fine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9 si segue
quest'ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si segue. Poi
per via Ca' Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada statale n. 9.
Indi sino al confine tra i comuni di Imola e Castel Bolognese.
Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte e'
il seguente:
comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il
confine di provincia Bologna-Ravenna si prosegue per la suddetta
strada sino a via Dante Alighieri, poi per la strada statale n. 610
di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la
via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del
comune;
comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Ca'
Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel S.
Pietro Terme.
Provincia di Forli': comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro e
Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Coriano, Dovadola,
Forli', Forlimpopoli, Gemmano, Longiano, Meldona, Mercato Saraceno,
Misano Adriatico, Modigliana, Mondaino, Montecolombo, Montefiore
Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Montiano, Morciano di Romagna,
Poggio Berni, Predappio, Rimini, Rocca San Casciano, Roncofreddo,
Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in
Marignano, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Torriana,
Verucchio.
Per i comuni di Forli', Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano,
Savignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, Misano Adriatico il
limite a valle e' il seguente:
comune di Forli': dal confine con la provincia di Ravenna sulla
via Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei
Sabbioni. Indi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del
Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67
verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna
verso Forli', dopo aver percorso via Ladino, per la strada
provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada
statale n. 9- ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada.
Nei pressi dell'uscita del paese si imbocca la via Monda, indi per
via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n.
810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale
n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forli' e
Bertinoro sul fiume Ronco;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e
Forli', sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in
direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il Rio Ausa, che si
segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e
Forlimpopoli;
comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;
comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla
strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad
incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore.
Poi per via S. Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per
via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via
IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via
Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini
sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e via
Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;
comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla
via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia
e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via
Massa che passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta con-
duce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in
localita' Ca' Ugolini;
comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di
Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via
Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di
comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via
Seibelle I;
comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di
Savignano sulla via Seibelle I, si prosegue per detto confine in
direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione
Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad
incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume
Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale
Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il
confine di comune;
comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di
Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino
ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad
incontrare il confine con il comune di Riccione;
comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione
sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta.
Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35
(Riccione-Tavoleto). In per quest'ultima sino alla frazione Cella
Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra
i comuni di Misano Adriatico e S. Giovanni Marignano.
Per i comuni di Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San
Casciano, Dovadola, Modigliana, il limite a monte e' il seguente:
comune di Sogliano al Rubicone: dall'incrocio sul fiume Savio con
il confine del comune di Roncofreddo si segue il confine del comune
di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada statale
n. 71 (Umbro-Casentinese) in localita' Cella. Indi per la strada
provinciale n. 79 Riopetra sino alla localita' Strigara.
Quindi per via Strigara verso Sogliano poi per via Sogliano 2›,
via Sogliano Siepi (detta anche via Ponte Uso) fino alla localita'
Ponte Uso. Quindi verso Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n.
13 fino ad incontrare il confine di comune di localita' Piano d'Arco;
comune di Civitella: dall'incrocio del confine di comune sulla
via strada statale del Bidente (km 29) si segue quest'ultima sino a
Civitella. Indi per la strada provinciale Civitella-Collina Civorio
sino al cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis
fino a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro-Seggio
sbucando nei pressi della Chiesa. Quindi per via Russola, e per la
mulattiera che passando per Case Poggiale, Campermaro, Case Pozzo,
Ca' dei Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente,
km 63. Si prosegue per quest'ultima sino alla localita' Cusercoli.
Indi per via Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di
comune. Lungo quest'ultimo sino ad incontrare il confine del comune
di Cesena;
comune di Rocca San Casciano: dall'incrocio della strada statale
n. 67 con il confine di comune, si prosegue per la stessa statale
sino a Rocca San Casciano. Indi per la strada Cento Forche sino ad
incontrare di nuovo il confine di comune;
comune di Dovadola: dall'incrocio con il comune di Rocca San
Casciano sulla strada statale n. 67, si prosegue per quest'ultima
fino al km 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio
verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;
comune di Modigliana: dall'incrocio con il confine della
provincia di Ravenna sulla strada casale n. 66, si prosegue per
questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo
aver percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via
I/Bersari, via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzoni, via
Nazario Sauro, piazza Vittorio Veneto, via San Domenico, piazza G.
Oberdan, via S. Corbari. Indi per la strada provinciale n. 21 del
Trebbio sino ad incontrare il confine di comune in localita'
Tombaccia;
comune di Mercato Saraceno: fanno parte della zona di produzione
i terreni compresi nell'area cosi' delimitata: dall'incrocio del
fiume Savio con il confine di comune in localita' Cella, si prosegue
per detto confine di comune sino alla frazione Paderna. Indi per via
Palermo sino a Mercato Saraceno. Poi per via Marconi, piazza Mazzini,
via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al fosso Sassignolo. Poi
fosso Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso Picchio, strada vicinale
Dorgale, Aravecchia, via Ciola Linaro-M. Sacco fino a C.S. Lucia.
Quindi per via Monte Iottone sino alla localita' Monte Iottone ove si
imbocca la carreggiabile che passando per Le Ville, Ca' Navacchio
porta sulla via Borgo Paglia.
Si prosegue fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via
Bacciolino fino a ritornare sulla strada statale n. 71 in localita'
Cella.
Si continua per detta statale sino ad incontrare di nuovo il con-
fine del comune.
Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio,
Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.
Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte e'
il seguente:
comune di Brisighella: dalla localita' Zattaglia in direzione est
lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze
che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tedozi
Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo
quest'ultimo sino alla confluenza con il fiume Ebola che si segue
fino all'incrocio con il confine tra le province di Forli' e Ravenna;
comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna
e Ravenna lungo la strada renana, si segue quest'ultima fino alla
localita' Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad
incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio
con la via S. Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per
via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue
quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che
si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella
e Casola Valsenio in localita' Zattaglia.
Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle e' il
seguente:
comune di Castelbolognese: dal confine tra i comuni di Imola e
Castelbolognese sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si prosegue
per detta statale sino ad incontrare al km 71,182 la via Alberazzo,
che si segue fino all'incontro con la via Zirona, dopo aver
attraversato la Castelbolognese-Riolo Terme. Si continua per la via
Zirona sino ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della chiesa
di Biancanigo. Per detta via, verso Castelbolognese, sino al bivio
Casale. Si attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine
sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune;
comune di Faenza: dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese e
Faenza sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la via
Almisana si procedere per quest'ultima e poi per via provinciale
Tebano, via provinciale Casale, via Colle, via provinciale
Ospitalacci sino ad incontrare la via Casal Grande che si percorre
per pochi metri in direzione Brisighella (localita' Bocche dei
Canali). Quindi per via Firenze sino alla localita' Errano, poi per
via Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione
di Faenza, via Don Giovanni Verita' sino alla localita' Ponte Rosso.
Quindi per via S. Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia che
si percorre per pochi metri, per imboccare poi la via San Mamante.
Quindi per via del passo sino ad incontrare il confine tra le prov-
ince di Ravenna e Forli' sulla via Castiglione.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Sangiovese di Romagna" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari,
pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i
sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono
la escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di
recente bonifica.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Sangiovese di Romagna" non deve essere superiore a q.li 110 per
ettaro in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Sangiovese di Romagna" un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 11%.
Le uve destinate alla produzione del "Sangiovese di Romagna
superiore" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia "Novello" devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
10,50%.
Ai fini della vinificazione delle citate tipologie di vini
"Sangiovese di Romagna superiore" e "Novello" le relative uve devono
essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di
cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve
medesime.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli', Ravenna
e Bologna.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
65%.
Qualora la resa massima uva/vino superi detto limite l'eccedenza
non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
Il vino "Sangiovese di Romagna" qualificato "Novello", deve essere
ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione
carbonica delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Il vino "Sangiovese di Romagna superiore" non puo' essere immesso
al consumo in data anteriore al 1› aprile dell'anno successivo a
quello di produzione delle uve.
Il vino "Sangiovese di Romagna" che puo' fregiarsi della
specificazione aggiuntiva "riserva" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore a due anni a decorrere dal 1›
gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.
Il vino "Sangiovese di Romagna", all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino talora con orli violacei; intensita'; (D.O.
a 420 nm + D.O. 520 nm): minimo 3,50; totalita' (D.O. a 420 nm/D.O.
520 nm): massimo 0,90;
odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
sapore: secco (max 4 gr/l di zucchero riduttori), armonico,
talvolta anche un po' tannico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
polifenoli totali espressi come acido gallico (metodo Folin
Ciocalteus): minimo 1500 mg/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/l.
Il vino "Sangiovese di Romagna" "Novello", prodotto nel rispetto
della specifica normativa, all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino; intensita' (D.O. 420 nm + D.O. 520 nm): da
3 a 5; tonalita' (D.O. 420 nm/D.O. 520 nm): massimo 0,8;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: secco o leggermente rotondo, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 grammi/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale: minimo 5 per mille;
estratto secco netto: minimo 17 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
La menzione "superiore" e' riservata al vino "Sangiovese di
Romagna" ottenuto dalle uve provenienti dalla zona di produzione di
cui all'art. 3, lettera b), aventi un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale di cui all'art. 4, vinificate alle condizioni di cui
all'art. 5 del presente disciplinare e che all'atto dell'immissione
al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di
12%.

Art. 7.
Nella designazione della denominazione di origine controllata
"Sangiovese di Romagna" la specificazione aggiuntiva "riserva" e'
riservata al vino sottoposto al periodo di invecchiamento
obbligatorio minimo di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente
disciplinare.
In sede di designazione le specificazioni "superiore" e "riserva"
devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura
"denominazione di origine controllata" e pertanto non possono essere
intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione "Sangiovese
di Romagna".
In ogni caso le specificazioni "superiore" e "riserva" devono
figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione "Sangiovese di Romagna", della
stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione del vino a D.O.C. "Sangiovese
di Romagna" e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi "extra", ""fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a localita' dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Sangiovese di
Romagna" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione
purche' veritiera e documentabile.
Sulle bottiglie o altri recipienti, contenenti vino "Sangiovese di
Romagna" "Novello", deve figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.

Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata
"Sangiovese di Romagna", vini che non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

 

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