All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Arghilla', consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Arghillà” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Villa San Giovanni, e parte del territorio amministrativo del comune di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni: Archi, Arghillà di Catona, Arghillà di Salice Concessa, Arghillà di Villa San Giuseppe, Diminniti di Sambatello, Orti, Rosalì, Sambatello, San Giovanni di Sambatello, Terreti e Vito.
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bivongi” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano, Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia nella regione Calabria.
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Il Cirò Classico DOP (DOCG) si presenta di colore rosso rubino con un profumo intenso e complesso, e un sapore corposo, armonico e persistente, che tende a diventare sempre più vellutato con l'invecchiamento. Esso è infatti è apprezzato per la intensità e complessità della sua fragranza, con profumi di frutta rossa e con specifiche note speziate.
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Il vino docg Ciro' Classico deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti Gaglioppo min. 90% e possono concorrere, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 10%, le uve a bacca rossa provenienti dalle varieta' Magliocco e Greco Nero. La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Ciro' e Ciro' Marina.
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Proposta del disciplinare di produzione della docg Ciro' Classico
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Ciro', di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2025, e' approvata.
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Il disciplinare di produzione della doc Ciro' riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e' sostituito per intero con il testo seguente
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Le uve destinate alla produzione dei vini “Cirò” rosso, anche nelle tipologie “superiore” e “superiore riserva”, rosato e bianco devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.
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