Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Asprinio di Aversa ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione
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Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Aversa Asprinio” devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola – Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno (in provincia di Caserta ) e Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo in provincia di Napoli:
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E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Campi Flegrei" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.
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La zona di produzione delle uve destinata alla trasformazione in vino e denominazione di origine controllata “Campi Flegrei”, nei tipi bianco, rosso, Falanghina e Piedirosso o Pèr ‘e palummo, comprendono l’intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e parte di quelli di Marano di Napoli, tutti in provincia di Napoli.
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Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Capri” devono essere prodotte nell’intero territorio dell’isola di Capri in provincia di Napoli.
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La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino DOC “Casavecchia di Pontelatone” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Liberi e Formicola e parte dei comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.
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E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto e in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
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La zona di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i seguenti comuni in provincia di Salerno: Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale,
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Costa d'Amalfi
Bianco: Falanghina (min. 40%) o Falanghina e Biancolella (min. 40%), Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (dal 40% al 60%).
Rosso e Rosato: Piedirosso (min. 30%), Sciascinoso e/o Aglianico (max. 50%), Tintore (min. 20%).
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Costa d’Amalfi” nei tipi bianco, rosso e rosato, comprende l’intero territorio dei comuni di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
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