La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata "Alcamo" ricade nelle province di Trapani e Palermo e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio del comune di Alcamo ed in parte il territorio dei comuni di Calatafimi, Castellammare del Golfo, Gibellina, Balestrate, Camporeale, Monreale, Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato.
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La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Siracusa, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Avola e Siracusa.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Camarro” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Partanna in provincia di Trapani.
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L'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Cerasuolo di Vittoria" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e' sostituito per intero con il seguente testo:
Art. 3.
La zona di produzione del vino "Cerasuolo di Vittoria" comprende una vasta area che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come appresso: .....
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I vini Docg Cerasuolo di Vittoria e Cerasuolo di Vittoria Classico sono ottenuti dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Ragusa, tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa. In provincia di Caltanissetta, la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino. In provincia di Catania la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone.
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Regione Sicilia
Elenco consorzi prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 510/2006 ed Elenco consorzi vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1493/99, titolo IV - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7 - 13-2-2009
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Contea di Sclafani o Valledolmo - Contea di Sclafani
Rosso: Perricone e/o Nero d’Avola da 0 a 100%.
Bianco: Cataratto minimo 95%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appresso indicata: provincia di Palermo: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Valledolmo, Caltavuturo, Alia e Sclafani Bagni; parte del territorio dei comuni di Petralia Sottana, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cerda, Aliminusa, Montemmagiore Belsito e Polizzi Generosa; provincia di Caltanissetta: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba; provincia di Agrigento: parte del territorio del comune di Cammarata.
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All'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
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All'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di produzione dei vini a Doc Contessa Entellina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
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Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Contessa Entellina, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato - il testo del disciplinare di produzioneo.
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