Al disciplinare di produzione della DOP dei vini San Gimignano, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024.
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E' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE nella G.U.U.E. serie C del 19 febbraio 2025 relativa all'approvazione della modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini San Gimignano, avvenuta con il decreto ministeriale 15 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 23 ottobre 2024 cosi' come rettificato con decreto ministeriale 30 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2024.
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Rettifica del decreto 15 ottobre 2024, recante le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini doc San Gimignano
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della dop San Gimignano
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini esaminata la domanda inoltrata dal consorzio della denominazione San Gimignano il 22 settembre 2005, intesa ad ottenere la possibilita' di prevedere anche l'utilizzo della bottiglia di tipo bordolese nell'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC San Gimignano ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole alla suddetta istanza
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I vini Doc San Gimignano devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "San Gimignano" rosso e “San Gimignano” rosato: Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%;
"San Gimignano" Sangiovese: Sangiovese min: 85%;
"San Gimignano" Cabernet sauvignon: Cabernet sauvignon min: 85%;
"San Gimignano" Merlot: Merlot min: 85%;
"San Gimignano" Syrah: Syrah min: 85%;
"San Gimignano" Pinot nero: Pinot nero min: 85%;
"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo : Trebbiano toscano min: 30%; può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%;
"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese min: 50%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo del Comune di San Gimignano
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I vini Doc San Torpè devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: San Torpè bianco: Trebbiano toscano: minimo 50%.
«San Torpè» rosato: Sangiovese: minimo 50%.totale
«San Torpè» Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%.
«San Torpè» Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%.
«San Torpè» Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%.
«San Torpè» Vermentino: Vermentino: minimo 85%.
«San Torpè» Vin Santo e « San Torpè» Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente, fino al 100%.
Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata San Torpè debbono provenire dalla zona di produzione della Regione Toscana che comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Casciana Terme, Capannoli, Chianni, Crespina, Lari, Palaia, Ponsacco e Terricciola, nonché parte del territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Cascina F Fauglia, Lajatico, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Peccioli Pontedera, Santa Luce e S. Miniato in provincia di Pisa e del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno.
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Doc Sant’Antimo Rosso : uve dei vitigni a bacca rossa idonei a coltivazione in Toscana.
La Doc Sant’Antimo Bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
La Doc Sant’Antimo Vin Santo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente, minimo 70%.
Doc Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese 50-70%,Malvasia nera 30-50%.
La Doc Sant’Antimo Vin Santo e Sant’Antimo Vin Santo Occhio di Pernice prevista menzione riserva.
La Doc Sant’Antimo seguita dalle seguenti specificazioni: “Chardonnay”, “Sauvignon”, “Pinot Grigio”, “Pinot nero”, “Cabernet Sauvignon”, “Merlot”, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%.
Il vino rosso DOC “Sant’Antimo” può utilizzare in etichetta la menzione “Novello”, se prodotto
nel rispetto delle vigenti normative per i vini novelli.
La zona di produzione delle uve dei vini DOC “Sant’Antimo” comprende, in provincia di Siena,
la località Sant’Antimo parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino.
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Sovana Rosso, Sovana Rosso Superiore, Sovana Rosso Riserva e Sovana Rosato: Sangiovese: almeno il 50%.
Sovana Aleatico Superiore, Sovana Aleatico Riserva, Sovana Aleatico Passito e Sovana Aleatico Riserva Passito : Aleatico: minimo 85%.
Sovana Cabernet Sauvignon Superiore e Sovana Cabernet Sauvignon Riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 85%.
Sovana Ciliegiolo Superiore e Sovana Ciliegiolo Riserva: Ciliegiolo: minimo 85%.
Sovana Merlot Superiore e Sovana Merlot Riserva: Merlot: minimo 85%.
Sovana Sangiovese Superiore e Sovana Sangiovese Riserva: Sangiovese: minimo 85%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Sovana è collocata all’interno della provincia di Grosseto e comprende per intero i comuni di Pitigliano, Sorano e parte del comune di Manciano.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Suvereto, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, e' approvata.
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