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Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati - Definizione modalita' inserimento dati

Pubblicato da disciplinare
Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati

Il decreto disciplina le modalita' di inserimento dei dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del  latte di bufala, dei semilavorati di bufala e dei prodotti da essi ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti ed  additivi qualora impiegati, nonche' i quantitativi di latte di bufala, dei semilavorati di bufala o loro derivati  provenienti da Paesi dell'Unione europea (UE) e non UE nella piattaforma informatizzata denominata «Registro  unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati» istituita, nell'ambito del Sistema informativo  agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), della  legge 21 aprile 2026, n. 75.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 settembre 2026  

Definizione delle modalita' di inserimento dei dati nella piattaforma informatizzata denominata «Registro  unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati». (26A05457)

(GU n.243 del 19-10-2026)
 
 


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione, del 12
giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della
procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio, in virtu' del quale e' stata registrata la denominazione
di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;
Visto regolamento (CE) n. 103/2008 della Commissione, del 4
febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie
del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle
denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche
protette - Mozzarella di Bufala Campana (DOP);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138, recante «Nuove norme
concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per
l'alimentazione umana» e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea» e, in particolare, l'art. 4 che detta disposizioni in
materia di sicurezza alimentare e di tracciabilita' del latte e dei
prodotti della filiera bufalina, come modificato in virtu' dell'art.
13, comma 1, della legge 21 aprile 2026, n. 75;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'art. 12,
lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117» e,
in particolare, l'art. 2, comma 3, che individua l'attuale Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste quale
autorita' competente ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento (UE)
2017/625 per i controlli ufficiali nei settori ivi indicati;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 9 settembre 2014;
Visto il provvedimento del direttore generale per la qualita' dei
prodotti alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali 11 febbraio 2008, di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 25
febbraio 2008, del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» nella stesura
risultante a seguito dell'emanazione del citato regolamento (CE) n.
103/2008;
Ritenuto necessario assicurare la piu' ampia tutela degli interessi
dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del
mercato del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti
dall'utilizzo del latte bufalino;
Considerato che l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, cosi' come sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera
d), della legge 21 aprile 2026, n. 75, prevede la cessazione
dell'operativita' della piattaforma informatica istituita con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9
settembre 2014, dalla data di adozione del presente decreto, con
conseguente perdita di efficacia delle relative disposizioni sui
correlati adempimenti posti a carico degli operatori;
Ritenute tuttora vigenti le previsioni di cui all'art. 1 del citato
decreto ministeriale 9 settembre 2014 nella parte in cui disciplina
le modalita' di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP, in
attuazione e conformita' dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di inserimento dei
dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di
bufala, dei semilavorati di bufala e dei prodotti da essi ottenuti,
ivi compresi i coadiuvanti ed additivi qualora impiegati, nonche' i
quantitativi di latte di bufala, dei semilavorati di bufala o loro
derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea (UE) e non UE nella
piattaforma informatizzata denominata «Registro unico delle
movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati» istituita,
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
come introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), della legge 21
aprile 2026, n. 75.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) allevatore bufalino: lo stabilimento di produzione, ossia
l'impresa che esercita l'attivita' di allevamento di bufale e la
relativa produzione di latte di bufala;
b) trasformatore di latte di bufala: il caseificio, ossia
l'impresa che trasforma il latte di bufala in uno o piu' semilavorati
di latte di bufala o in prodotti e derivati di bufala;
c) intermediario di latte di bufala: il raccoglitore, ossia
l'impresa che opera la raccolta e lo stoccaggio di latte di bufala
dagli allevatori bufalini e il centro di stoccaggio, ossia l'impresa
che effettua, anche per conto terzi, lo stoccaggio, anche previo
congelamento, di latte di bufala o di semilavorati di latte di
bufala;
d) trasportatore di latte di bufala: l'impresa che opera, anche
per conto terzi, il trasporto di latte di bufala destinato agli
intermediari o ai caseifici;
e) operatore: l'allevatore bufalino, il trasformatore di latte di
bufala e l'intermediario di latte di bufala;
f) latte di bufala: le seguenti tipologie di latte:
1) latte crudo di bufala: il latte prodotto dalla secrezione
della ghiandola mammaria di femmina di bufalo (Bubalus bubalis)
ottenuto mediante mungitura, senza alcuna aggiunta o sottrazione e
che non e' stato riscaldato a piu' di 40 ºC e non e' stato sottoposto
ad alcun trattamento avente un effetto equivalente;
2) latte di bufala trattato termicamente: latte crudo di bufala
trattato termicamente ad una temperatura superiore a 40 °C o che e'
stato sottoposto ad un trattamento avente un effetto equivalente o,
comunque, ad ogni trattamento mediante calore avente come effetto,
immediatamente dopo la sua applicazione, una reazione negativa al
saggio della fosfatasi;
3) latte congelato di bufala: latte crudo di bufala e latte di
bufala trattato termicamente ottenuto mediante
congelamento/surgelamento e che ha subito il cambiamento dello stato
fisico da liquido a solido;
4) latte decongelato di bufala: latte di bufala ottenuto a
seguito di scongelamento;
5) latte concentrato di bufala: latte crudo di bufala o latte
di bufala trattato termicamente o latte decongelato di bufala,
parzialmente disidratato con o senza aggiunta di zuccheri ed ottenuto
mediante parziale eliminazione di acqua dal latte o dal latte
parzialmente o totalmente scremato o da una miscela di tali prodotti
con l'eventuale aggiunta di creme di latte o di latte totalmente
disidratato o di entrambi;
g) semilavorato di latte di bufala: latte parzialmente
trasformato come la cagliata fresca o congelata di latte di bufala,
la panna destinata alla produzione di burro o per la produzione di
altri prodotti della filiera bufalina;
h) prodotto o derivato di latte di bufala: qualsiasi prodotto
lattiero caseario ottenuto a seguito della trasformazione del latte
crudo di bufala, del latte di bufala tratto termicamente, del latte
congelato di bufala e del latte decongelato di bufala o
dall'ulteriore trasformazione dei semilavorati di latte di bufala e
del siero;
i) piattaforma: il Registro unico delle movimentazioni del latte
di bufala e dei suoi derivati istituita, nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'art. 4, comma 1,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
l) registro telematico: il registro unico delle movimentazioni
del latte di bufala e dei suoi derivati assegnato al codice ICQRF che
contraddistingue il singolo stabilimento;
m) additivi e coadiuvanti: le sostanze come definite dall'art. 3,
paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008;
n) stabilimento e deposito: luogo in cui gli allevatori bufalini,
i trasformatori di latte di bufala e gli intermediari di latte di
bufala esercitano l'attivita' d'impresa e al quale e' associato il
codice ICQRF;
o) codice ICQRF: codice identificativo alfanumerico rilasciato
agli operatori dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita'
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Art. 3

Disposizioni per la produzione
della Mozzarella di Bufala Campana DOP

1. Per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre
2014.
2. In ragione dell'istituzione e della messa in esercizio della
piattaforma di cui all'art. 1, gli operatori che lavorano sia latte
di bufala o semilavorati di latte di bufala del sistema di controllo
della Mozzarella di Bufala Campana DOP che latte o semilavorati di
latte differenti, inviano, esclusivamente in formato elettronico, al
competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), ai fini dell'inserimento in piattaforma, e
all'organismo di controllo incaricato la planimetria dello
stabilimento con l'indicazione delle differenti linee di produzione,
dei serbatoi distintamente numerati e suddivisi per ogni spazio dello
stabilimento produttivo, compresi quelli mobili, degli impianti e
delle condutture dedicati alla produzione di Mozzarella di Bufala
Campana DOP.
3. Qualsiasi variazione rispetto alle informazioni rese ai sensi
del comma 2 e' comunicata entro cinque giorni al competente ufficio
territoriale dell'ICQRF, ai fini dell'aggiornamento in piattaforma, e
all'organismo di controllo incaricato.

Art. 4

Registrazione alla piattaforma
ed inserimento dei dati

1. Gli allevatori bufalini, i trasformatori, gli intermediari di
latte di bufala effettuano la registrazione alla piattaforma,
nell'apposita sezione dedicata nel Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN).
2. Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di
latte di bufala, una volta registrati, annotano nell'apposito
registro telematico tenuto presso ogni stabilimento e deposito
asservito alla propria attivita' d'impresa i dati relativi alla
produzione, trasformazione, commercializzazione e cessione del latte
di bufala, dei semilavorati di latte di bufala e dei prodotti o
derivati di latte di bufala da esso ottenuti, distinti per origine
nazionale, unionale ed extra unionale, DOP, IGP e metodo biologico,
ivi compresi i coadiuvanti ed additivi qualora impiegati, nonche' i
quantitativi di latte di bufala, dei semilavorato di latte di bufala,
dei prodotti o suoi derivati di latte di bufala provenienti da Paesi
dell'Unione europea (UE) e non UE. Tale registro telematico e'
associato al codice ICQRF assegnato al singolo stabilimento e
deposito.
3. Nel caso di detenzione per conto terzi, l'obbligo di tenuta del
registro di cui al comma 2 e' a carico del contoterzista che procede
allo stoccaggio di latte di bufala, dei semilavorati di latte di
bufala, dei prodotti o derivati di latte di bufala.
4. Le modalita' di accesso e di iscrizione alla piattaforma e di
tenuta del registro telematico sono stabilite dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e
contenute in appositi manuali operativi pubblicati sul portale del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
5. I dati di cui al comma 2 sono inseriti in ordine cronologico,
secondo le modalita' di cui agli articoli 5, 6 e 7, entro il terzo
giorno calendariale successivo a quello di effettuazione
dell'operazione.
6. I quantitativi di latte di bufala, dei semilavorati di latte di
bufala, dei prodotti o derivati di latte di bufala sono inseriti
utilizzando come unita' di misura il chilogrammo.
7. I coadiuvanti e gli additivi, qualora impiegati, sono inseriti
per ciascun lotto di produzione mediante indicazione della sostanza
utilizzata se diversa dagli ingredienti dichiarati nel sistema di
etichettatura.
8. Ogni variazione relativa all'impresa e all'attivita' svolta,
compresa la cessazione, sono comunicate dagli operatori a mezzo
registro telematico mediante inserimento nella piattaforma delle
pertinenti informazioni.
9. Tutti gli operatori garantiscono in ogni momento alle autorita'
competenti l'accesso e lo svolgimento dei controlli, anche mediante
consultazione della documentazione a riscontro dei dati inseriti
risultanti dal registro telematico. Tale documentazione e' conservata
e resa disponibile per almeno cinque anni dall'effettuazione del
relativo inserimento.
10. La piattaforma costituisce lo strumento ufficiale di gestione,
aggiornamento e controllo dei dati di produzione, trasformazione,
commercializzazione e cessione di cui al comma 2, anche ai fini di
verificare la coerenza tra il latte di bufala prodotto e il latte
trasformato e la congruita' tra materia prima in ingresso, giacenze,
semilavorati e prodotto finito.

Art. 5

Dati da inserire a cura
degli allevatori bufalini

1. Gli allevatori bufalini, previa verifica della congruita' del
dato risultante in piattaforma in virtu' dell'interoperabilita' con
la banca dati nazionali di cui all'art. 10 relativo al numero di
bufale in lattazione presenti in allevamento, inseriscono nel
registro telematico i dati relativi a:
a) i quantitativi giornalieri di latte di bufala complessivamente
prodotto, ceduto e stoccato, proveniente dalle bufale in lattazione
presenti in allevamento, nonche' i soggetti ai quali e' ceduto a
qualsiasi titolo;
b) i quantitativi giornalieri di latte di bufala smaltiti o
distrutti, nonche' quelli imputabili ad eventuali cali di resa o
perdite occorse nelle fasi di produzione;
c) gli elementi del documento di trasporto di cui all'art. 8.
2. Per i dati di cui al comma 1, lettera a), e' ammessa una
tolleranza dovuta ad eventuali cali di resa o perdite occorse nelle
fasi di produzione nella misura massima dell'1,5%, chilogrammi per
singola partita lavorata, da registrarsi in piattaforma. I cali di
resa e le perdite superiori a detta percentuale di tolleranza, oltre
ad essere registrate in piattaforma, sono comunicate all'ufficio
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
territorialmente competente.
3. Gli allevatori bufalini iscritti ai libri genealogici tenuti
dagli enti selezionatori e sottoposti al programma di raccolta dati
inseriscono, altresi', in piattaforma, tramite l'Associazione
italiana allevatori (AIA), i quantitativi giornalieri di latte
prodotto da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento,
associati al codice identificativo individuale registrato nella banca
dati nazionale (BDN) e alla data cui la produzione si riferisce,
entro cinque giorni dal rilevamento che sara' effettuato il primo
giorno lavorativo di ciascun mese successivo a quello di riferimento.
L'Associazione italiana allevatori (AIA), quale soggetto terzo
riconosciuto e delegato dagli enti selezionatori alla raccolta dei
dati in allevamento ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018,
n. 52, assicura, secondo modalita' di interoperabilita' definite con
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, la messa a disposizione di tali dati ai fini
dell'implementazione ed operativita' della piattaforma. Gli stessi
dati, acquisiti secondo le modalita', i tempi e gli standard tecnici
previsti dal programma di raccolta dati e in conformita' agli
standard ICAR (International Committee for Animal Recording), sono
utilizzati dall'Associazione italiana allevatori (AIA), per
verificare, con cadenza mensile, la coerenza e la congruita' dei dati
di produzione giornaliera registrati nella piattaforma.
4. Gli allevatori bufalini diversi da quelli di cui al comma 3
inseriscono, altresi', in piattaforma i quantitativi giornalieri di
latte prodotto da ciascuna bufala in lattazione presente in
allevamento, associati al codice identificativo individuale
registrato nella Banca dati nazionale (BDN) e alla data cui la
produzione si riferisce, entro cinque giorni dal rilevamento che
sara' effettuato il primo giorno lavorativo di ciascun mese
successivo a quello di riferimento.

Art. 6

Dati da inserire a cura dei trasformatori
di latte di bufala

1. I trasformatori di latte di bufala inseriscono nel registro
telematico i dati relativi a:
a) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di
semilavorati di latte di bufala, anche in forma congelata, acquistati
o introdotti nello stabilimento e utilizzati per la realizzazione di
prodotti o derivati di latte di bufala;
b) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di
semilavorati di latte di bufala, anche in forma congelata, estratti o
ceduti dallo stabilimento ove si realizzano i prodotti o derivati di
latte di bufala;
c) i quantitativi giornalieri di prodotti e derivati di latte di
bufala ottenuti, distinti in prodotti DOP e non DOP;
d) i quantitativi giornalieri di prodotti e derivati di latte di
bufala venduti, distinti in prodotti DOP e non DOP;
e) i quantitativi giornalieri di latte di bufala, semilavorati di
latte di bufala, prodotti o derivati del latte di bufala smaltiti o
distrutti, nonche' quelli derivanti da eventuali cali di resa o
perdite occorse nelle fasi di produzione;
f) i coadiuvanti e gli additivi eventualmente impiegati per la
produzione di prodotti o derivati di latte di bufala;
g) il nominativo e il numero della partita IVA o codice fiscale
del soggetto trasportatore;
h) gli elementi del documento di trasporto di cui all'art. 8.
2. Ai fini dell'inserimento dei dati di cui al comma 1, lettere a),
b), c) e d), e' ammessa una tolleranza dovuta ad eventuali cali di
resa o perdite occorse nelle fasi di produzione nella misura massima
del 1,5% chilogrammi per singola partita di latte di bufala o
semilavorato di latte di bufala, da registrarsi in piattaforma. I
cali di resa e le perdite superiori a detta percentuale di
tolleranza, oltre ad essere registrate in piattaforma, sono
comunicate all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
(ICQRF) territorialmente competente.

Art. 7

Dati da inserire a cura
degli intermediari di latte di bufala

1. Gli intermediari di latte di bufala inseriscono nel registro
telematico i dati relativi a:
a) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di
semilavorati di latte di bufala, anche in forma congelata, acquistati
o introdotti nel proprio stabilimento;
b) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di
semilavorati di latte di bufala, anche in forma congelata, estratti o
ceduti;
c) i quantitativi giornalieri di latte di bufala, semilavorati di
latte di bufala, prodotti o derivati del latte di bufala smaltiti o
distrutti, nonche' quelli imputabili ad eventuali cali di resa o
perdite occorse nelle fasi di produzione;
d) il nominativo, il numero della partita IVA o codice fiscale e
l'indirizzo dello stabilimento del soggetto conferitore e
destinatario, distinti per categoria di prodotto fornito e ceduto;
e) il nominativo e il numero della partita IVA o codice fiscale
del soggetto trasportatore;
f) il nominativo e il numero della partita IVA o codice fiscale
del soggetto committente nel caso di detenzione conto terzi;
g) gli elementi del documento di trasporto di cui all'art. 8.
2. Ai fini dell'inserimento dei dati di cui al comma 1, lettere a)
e b), e' ammessa una tolleranza dovuta ad eventuali cali di resa o
perdite occorse nelle fasi di produzione nella misura massima
dell'1,5% chilogrammi per singola partita di latte di bufala o
semilavorato di latte di bufala, da registrarsi in piattaforma. I
cali di resa e le perdite superiori a detta percentuale di
tolleranza, oltre ad essere registrate in piattaforma, sono
comunicate all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
(ICQRF) territorialmente competente.

Art. 8

Oneri a carico dei trasportatori
di latte di bufala

1. Il latte prelevato e' corredato dal documento di trasporto in
triplice copia, sottoscritto dall'allevatore bufalino e dal
trasportatore e contenente i seguenti dati:
a) tipologia e quantita' di prodotto trasportato in chilogrammi;
b) nominativo, partita IVA o codice fiscale, sede e indirizzo
dello stabilimento di spedizione;
c) nominativo, partita IVA o codice fiscale, sede e indirizzo
dello stabilimento di destinazione;
d) indicazione del trasportatore;
e) numero e data del documento di trasporto.
2. La stessa documentazione, all'atto dell'arrivo presso
l'intermediario o il caseificio, e' sottoscritta da quest'ultimo che
ne trattiene una copia.

Art. 9

Accesso alle informazioni

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste elabora, in collaborazione con il Centro di referenza
nazionale sull'igiene e le tecnologie dell'allevamento e delle
produzioni bufaline (CReNBuf) dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), e rende disponibili, entro il 28
febbraio e il 31 luglio di ogni anno, al Ministero della salute, alle
regioni e alle province autonome, per quanto di competenza, le
informazioni relative agli operatori registrati.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste rende accessibili alle organizzazioni professionali e
di categoria le informazioni aggregate, per anno, relative alla
produzione di latte di bufala, di semilavorati, di prodotti e
derivati del latte di bufala degli operatori registrati.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste consente alle strutture di controllo designate o
autorizzate, ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e
alle regioni, nonche' al consorzio di tutela e all'Associazione
italiana allevatori (AIA) l'accesso alla piattaforma per le
operazioni di rispettiva competenza.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste pubblica sul proprio sito istituzionale un report
denominato «Caseificio Italia - settore bufalino» sullo stato degli
stoccaggi di latte di bufala, dei semilavorati di latte di bufala e
dei prodotti o derivati di latte di bufala detenuti sul territorio
nazionale, suddivisi per origine nazionale, unionale o extra
unionale.

Art. 10

Avvio della piattaforma
e interoperabilita' con la BDN

1. La piattaforma entra in esercizio a far data dalla comunicazione
di avvio della medesima pubblicata sul sito istituzionale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e di cui e' data adeguata diffusione agli operatori.
Nell'apposita sezione del SIAN, dedicata alla piattaforma e'
pubblicato ed aggiornato un manuale operativo esplicativo delle
funzionalita' della piattaforma medesima che vale, ai fini
dell'applicazione del presente decreto anche come istruzioni
operative dettate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, quale autorita' di controllo, tramite
l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
2. Ai fini dell'operativita' della piattaforma, l'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF), d'intesa con gli uffici competenti
della Direzione generale degli affari generali e del bilancio
(AGEBIL) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, assicura il trasferimento dei dati, delle
informazioni, dei documenti e di ogni altro elemento contenuti nella
piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014 che, a far
data dalla pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1, cessa
di operare.
3. Ai fini di assicurare l'interoperabilita' della piattaforma con
la Banca dati nazionale (BDN), l'Istituto zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise provvede all'acquisizione
automatica dei dati degli allevamenti bufalini inseriti nella banca
dati dell'anagrafe zootecnica, con indicazione anche del numero dei
capi presenti in ciascun allevamento distinti per sesso. Per la
medesima finalita', il SIAN rende fruibili i dati relativi ai
quantitativi di latti e di derivati prodotti.

Art. 11

Sanzioni e controlli

1. Gli operatori effettuano la registrazione alla piattaforma entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della comunicazione di avvio di
cui all'art. 10, comma 1. In caso di inottemperanza, si applicano le
sanzioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116.
2. I controlli per il rispetto delle disposizioni del presente
decreto sono effettuati dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
(ICQRF) che puo' avvalersi della collaborazione delle altre autorita'
di controllo operanti nel settore agroalimentare.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, nell'ambito del Piano straordinario di controllo
nazionale di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 aprile 2026, n.
75, assicura attivita' ispettive per le finalita' di cui al comma 2
del medesimo articolo, in particolare circa la coerenza tra i
quantitativi di latte e di cagliata di bufala prodotti o introdotti
in Italia rispetto ai quantitativi di Mozzarella di Bufala campana
DOP e di mozzarella di latte di bufala prodotti, l'origine geografica
e la tipologia del latte impiegato, l'adeguatezza e conformita' delle
strutture produttive, nonche' la completezza e coerenza dei dati
registrati in piattaforma.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, la piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014
cessa di operare e i relativi adempimenti di cui agli articoli da 2 a
8 del predetto decreto sono ridefiniti come disciplinati nel presente
provvedimento.
2. Ai sensi della legge 11 aprile 1974, n. 138, resta fermo il
divieto di utilizzo di latte concentrato di bufala per la
preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, lettere g) e h), del
presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e sara' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2026

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1228

 

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