Suvereto Docg - Approvazione modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2025
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Suvereto, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, e' approvata.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 settembre 2025
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto». (25A05136)
(GU n.222 del 24-9-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente
ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto,
ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11
marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati
assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non
generale della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del
Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio
2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del 18 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 284 del 6
dicembre 2011 (Suppl. ordinanza n. 252), con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei
vini «Suvereto» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare
della denominazione di origine protetta dei vini «Suvereto»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela
vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine, acquisita al prot. ingresso
n. 0000584 del 2 gennaio 2024, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Suvereto», nel rispetto della procedura di cui al sopra
citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di
Cornia Wine e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le
funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per
la denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Suvereto»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 15 luglio 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G.
dei vini «Suvereto»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Vista la nota del 3 settembre 2025 del Consorzio di tutela vini DOP
Suvereto e Val di Cornia Wine, acquisita al prot. n. 411415 del 3
settembre 2025, concernente la richiesta per rendere applicabili le
disposizioni di cui alla proposta di modifica del disciplinare di
produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, dalla campagna
vitivinicola 2025/2026;
Vista la nota del 10 settembre 2025 della Regione Toscana,
acquisita al prot. n. 439098 dell'11 settembre 2025, in merito
all'applicabilita' delle disposizioni di cui alle modifiche inserite
nel disciplinare di produzione della D.O.C.G. «Suvereto» dalla
campagna vitivinicola 2025/2026;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Suvereto», che comporta una modifica del
documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente
all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e
all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra
citati;
Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art.
7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra
richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Suvereto» approvata con il presente decreto;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto»,
di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, e'
approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Suvereto», consolidato con la
modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il
relativo documento unico consolidato modificato figurano,
rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale dalla campagna vitivinicola 2025/2026.
3. Inoltre, e' fatto salvo lo smaltimento nei riguardi delle
giacenze di vino atte a produrre la D.O.C.G. «Suvereto», provenienti
dalle campagne vitivinicole 2024 e precedenti, a condizione che le
relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti dal
disciplinare di produzione cosi' come da ultimo modificato con il
decreto 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le relative
tipologie, e che ne sia verificata la rispondenza da parte del
competente organismo di controllo.
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.
Art. 4
Aggiornamento codici SIAN
1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Suvereto» consolidato con la
modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e'
pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito
internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste (https://www.politicheagricole.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 12 settembre 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto»
Art. 1.
Denominazione e vini
1.1 La denominazione di origine controllata e garantita
«Suvereto» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni
e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per
le seguenti tipologie:
«Suvereto»;
«Suvereto» Sangiovese;
«Suvereto» Merlot;
«Suvereto» Cabernet Sauvignon;
«Suvereto» Cabernet Franc;
«Suvereto» Syrah.
Art. 2.
Base ampelografica
2.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Suvereto» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di
produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
«Suvereto»:
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e
Syrah: da soli o congiuntamente, fino al 100%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la regione Toscana.
«Suvereto» Sangiovese:
Sangiovese: 100%.
«Suvereto» Merlot:
Merlot : 100%.
«Suvereto» Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon: 100%.
«Suvereto» Cabernet Franc:
Cabernet Franc: 100%.
«Suvereto» Syrah:
Syrah: 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade
nella Provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualita'
dell'intero territorio amministrativo del Comune di Suvereto.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Suvereto» di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al
mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo
schedario dei vigneti unicamente quelli collinari di giacitura e
orientamento adatti con buona sistemazione idraulico-agraria. Sono da
considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al
predetto schedario, quei vigneti situati su terreni eccessivamente
umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.
4.2 La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata
in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per
i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi non puo' essere
inferiore a 4.000 piante ad ettaro.
4.3 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4.4 La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non deve superare 9 tonnellate.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo,
fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita.
4.5 Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla
vite.
4.6 Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione
massima ad ettaro e' la seguente:
=====================================================================
| Anno di produzione | Produzione uva (tonnellate/ettaro) |
+==========================+========================================+
|I e II anno vegetativo |0 |
+--------------------------+----------------------------------------+
|III anno vegetativo |60% della produzione prevista |
+--------------------------+----------------------------------------+
|IV anno vegetativo |80% della produzione prevista |
+--------------------------+----------------------------------------+
|V anno vegetativo |100% della produzione prevista |
+--------------------------+----------------------------------------+
Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno
vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello
effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
4.7 E' consentita la scelta vendemmiale, ove ne sussistano le
condizioni di legge, verso la denominazione di origine «Val di
Cornia».
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono
essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al
precedente art. 3.
5.2 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di
qualita'.
5.3 E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie
e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella
zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in
alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre
tecnologie consentite.
5.4 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%.
5.5 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata
e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita per tutta la partita.
5.6 I vini di cui all'art. 1 non possono essere immessi al
consumo prima del 1° maggio del secondo anno successivo a quello di
produzione delle uve.
5.7 I vini di cui all'art. 1 con la qualifica riserva non possono
essere immessi al consumo prima del 1° maggio del terzo anno
successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il
periodo di affinamento obbligatorio, cosi' come specificato al
successivo comma.
5.8 I vini a denominazione di origine controllata e garantita di
cui all'art. 1, che provengano da uve la cui resa ad ettaro e' pari
ad 8 tonnellate e con un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 13,00%, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non
inferiore a 24 mesi di cui almeno 12 in contenitori di legno e 6 in
bottiglia, possono ottenere la qualifica «riserva».
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve.
5.9 I prodotti vitivinicoli atti a divenire vino a denominazione
di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 possono essere
riclassificati, con la denominazione di origine controllata «Val di
Cornia» Sangiovese, «Val di Cornia» Merlot e «Val di Cornia» Cabernet
Sauvignon purche' corrispondano alle condizioni e ai requisiti
previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del
detentore agli organi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
6.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita di
cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Suvereto»:
colore: rosso rubino, anche intenso, brillante, tendente al
granato;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo, con
eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00%
vol. la riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Suvereto» Sangiovese:
colore: rosso rubino intenso o granato, brillante, tendente al
granato;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo, con eventuale
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00%
vol. la riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Suvereto» Merlot:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato e caratteristico;
sapore : asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00%
vol. la riserva)
acidita' totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore: 25 g/l.
«Suvereto» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato e caratteristico, elegante;
sapore: asciutto ed armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00%
vol. la riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore: 25 g/l.
«Suvereto» Cabernet Franc:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato e caratteristico, elegante;
sapore: asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00%
vol. la riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 25 g/l.
«Suvereto» Syrah:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato e caratteristico, elegante;
sapore: asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00%
vol. la riserva);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 25 g/l.
6.2 I vini possono rilevare lieve sentore o percezione di legno.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita di
cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione
aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e
«similari».
7.2 E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 puo' inoltre essere
utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal
relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nello schedario viticolo, che la
vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome,
venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia
nei documenti di accompagnamento.
7.4 E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve in etichetta.
7.5 E' obbligatorio riportare in etichetta l'unita' geografica
piu' ampia «Toscana».
Nell'etichettatura della denominazione «Suvereto» deve essere
sempre scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la
successione di seguito indicata:
Suvereto
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (oppure
l'acronimo DOCG)
Toscana.
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso
tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica,
rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Suvereto». Inoltre il
termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli
uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Suvereto», e
su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate
al primo paragrafo, nonche' deve figurare in caratteri di altezza non
superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Suvereto».
L'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle
etichette per il confezionamento delle partite di prodotto derivanti
dalle campagne vitivinicole 2025 e precedenti, non riportanti il
termine
«Toscana», detenute dalle ditte interessate alla data di entrata
in vigore del decreto di approvazione della modifica del presente
disciplinare, che potranno essere utilizzate fino ad esaurimento
delle scorte.
Art. 8.
Confezionamento
8.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita di
cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in
bottiglie di vetro dei tipi bordolese o borgognona di volume nominale
fino a 5 litri di capacita', aventi forma ed abbigliamento consoni ai
caratteri dei vini di pregio.
8.2 Per la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo di sughero
raso bocca. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacita' fino a
0,375 litri, e' ammesso l'utilizzo di altri dispositivi di chiusura
ammessi dalla normativa vigente.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
A 1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata comprende il territorio del Comune
di Suvereto. Dal punto di vista geologico abbiamo la presenza di
calcari cavernosi e calcari neri stratificati del trias medio
superiore. La parte collinare che borda a valle e' caratterizzata da
litologie appartenenti ai domini Toscano, Austro - Alpino e Ligure,
mentre nelle zone pianeggianti i depositi sono essenzialmente
neoautoctoni. Le caratteristiche del suolo agrario dell'intera area
sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite. La
tessitura evidenzia frazioni granulometriche rappresentate dal medio
impasto, dal medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso. La
reazione del terreno e' essenzialmente subalcalina, con presenza
anche di pH neutro ed in minor misura alcalino.
La presenza di sostanza organica e' generalmente al di sotto
della media come la dotazione di azoto totale. Buona invece la
dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di
potassio assimilabile e di calcio.
Sotto l'aspetto agropedologico buona parte della zona e'
rappresentata da terreni alluvionali leggeri sabbio- limosi e lima -
sabbiosi, profondi e freschi, e da terreni alluvionali pesanti limosi
e argillosi, profondi e freschi. Le condizioni climatiche che si
riscontrano nella zona sono tali da creare un habitat particolarmente
idoneo alla viticoltura di qualita'. Le temperature non sono mai
particolarmente ostili, ma anzi nel periodo primaverile favoriscono
con la loro mitezza un equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima
fioritura ed allegagione. Le temperature estive, l'insolazione
l'illuminazione garantiscono sempre una perfetta maturazione dei
grappoli, ed il raggiungimento di ottimali indici di maturazione per
tutte le varieta' di vite coltivate.
Eventi meteorici particolarmente dannosi quali gelate primaverili
e siccita' prolungate ricadono solo raramente. Anche le
precipitazioni hanno una buona distribuzione concentrandosi
essenzialmente nel periodo di inizio primavera (Marzo - Aprile) ed
autunnale (Ottobre - Novembre). La temperatura media si attesta
intorno ai 14 ° e la piovosita' annuale non supera i 650 mm. La zona
e' dotata di una buona escursione termica che favorisce la naturale
esaltazione dei profumi e degli aromi del vino. In effetti il
territorio per le peculiari caratteristiche pedoclimatiche e'
particolarmente vocato alla produzione di vini di qualita'
confermando la naturale predisposizione di questo territorio alla
produzione di vini di qualita' con forti caratteri di tipicita' e
spiccata identita'. A 2) Fattori Umani rilevanti per il legame.
La storia della viticoltura a Suvereto si puo' assimilare a
quella della Val di Cornia, e come questa parte da molto lontano, e
si intreccia con la storia degli Etruschi, dei Romani, per poi
passare dal basso ed alto medio evo ed arrivare ai giorni nostri.
L'impero Romano sviluppo' la coltivazione della vite e l'uso del vino
in modo razionale ed esteso. Nel XIV secolo la famiglia Della
Gherardesca, proprietari feudali da Cecina fino a Follonica, dette un
ulteriore impulso alla diffusione dell'attivita' vitivinicola a
Suvereto. Un incremento piu' consistente ed esteso delle attivita'
viticole ed enologiche si ebbe a partire dal XVII secolo, con la
nascita dell'Accademia dei Georgofili e con lo spezzettamento del
latifondo a causa della eredita' e dei fallimenti economici dei
proprietari, che dettero impulso ad una impostazione agricola diversa
dal passato. Intorno al 1830 si ebbero le prime bonifiche, ed esse
portarono nuovi spazi agricoli ed anche nuovi vigneti e nuove
cantine. Emanuele Repetti nel suo dizionario del 1843 scrive a
proposito dei terreni bonificati « ...pianure e campi tramezzati di
vigneti e oliveti. Ora colui che attraversasse il piano di Campiglia
e le pendici del suo poggio stupirebbe in vedere l'uno e le altre
coperte di vigne, di oliveti vedrebbe vaste campagne adorne di
vigneti disposti a filari, poggianti alle canne (anche se) alcune
moderne piantagioni sono all'uso fiorentino...» Agli inizi si pigiava
l'uva nel vigneto per poi portare il mosto in fattoria o nella
proprieta', nelle quali c'era la grande cantina. In seguito si fecero
piccole cantine poderali. Il consumo del vino continuo' ad avere i
suoi canali: la maggior parte venduto in botti, ed il resto per
autoconsumo dei proprietari. Le prime testimonianze di un certo
valore culturale - enoico l'abbiamo nel 1886 con la partecipazione di
cinque produttori di Suvereto all'Esposizione Mondiale di Roma; nel
1907 alcuni produttori sono ad un concorso enologico sui vini di
Toscana. Con il dopoguerra i produttori di Suvereto avviano un
graduale percorso di valorizzazione e promozione delle produzioni
vitivinicole, e con un progressivo lavoro di qualificazione dei vini,
nel 1989 viene riconosciuta la DOC «Val di Cornia» e nel 2000 la
sottozona «Suvereto».
B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» e'
riferita alle tipologie previste dal disciplinare di produzione, le
quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano
caratteristiche riconoscibili, ben evidenti e peculiari. Le stesse
sono descritte all' art. 6 del disciplinare. Dette caratteristiche
esprimono una chiara caratterizzazione ed identita' dei vini legata
all'ambiente geografico e che si esprimono in tutte le componenti
visive, olfattive e gustative. I vini presentano mediamente un
modesto tenore di acidita', il colore e' rosso rubino, intenso e
profondo, e con l'invecchiamento evolve verso il granato. Il profumo
e' intenso, elegante, ampio, con note caratteristiche dei vitigni di
provenienza. Il sapore e' caldo ed asciutto, giustamente tannico, con
note speziate e sentore di legno nei prodotti invecchiati. I vini
esprimono caratteri di grande equilibrio che mettono in evidenza la
perfetta interazione vitigni/territorio. I vini per i quali e'
previsto l'invecchiamento, si arricchiscono con il tempo, di profumi,
aromi e sapori piu' intensi, consistenti e persistenti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A e quelli di cui alla lettera B.
Il particolare ed ottimale ambiente pedo-climatico della zona,
particolarmente vocato alla coltivazione della vite, concorre a
determinare le condizioni nelle quali i piu' importanti elementi
naturali favoriscono positivamente tutte le funzioni vegeto -
produttive della pianta e la perfetta ed equilibrata maturazione dei
frutti. Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono
privilegiate le zone con ottima esposizione e giacitura, adatti ad
una viticoltura di pregio e di qualita'. La secolare storia
vitivinicola della zona di Suvereto, e la continua e positiva opera
dell'uomo, e' la prova della stretta connessione ed interazione
esistente fra i fattori umani e la qualita' e le peculiari
caratteristiche dei vini «Suvereto». Il territorio per le proprie e
particolari caratteristiche pedoclimatiche e' particolarmente vocato
alla produzione di vini di qualita', confermando la naturale
predisposizione di questi territori alla produzione di vini con forti
caratteri di tipicita' e spiccata identita'.
L'intervento dell'uomo nel corso dei secoli ha tramandato e
consolidato sul territorio le tradizionali tecniche di coltivazione
della vite e di produzione del vino, le quali durante l'epoca moderna
e contemporanea sono state ulteriormente migliorate ed affinate con
il progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali
vini rinomati.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
10.1 L'organismo delegato, designato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad
effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare
di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato
nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero -
sezione Controlli.
Allegato B
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