Friuli o Friuli Venezia Giulia o Furlanija o Furlanija Julijska krajina Doc - Approvazione di modifica del disciplinare di produzione 2026
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2026, e' approvata.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 25 settembre 2026
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina».
(26A05149)
(GU n.237 del 12-10-2026)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto,
ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, cosi'
come modificato con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, n. 180158;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026,
registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio
2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e
sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2
marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella
competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata
presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026,
con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse
umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche
individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva
dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data
del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
direzione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1680 della
Commissione del 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea Serie L 379 - 13 novembre 2020, con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
««Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija
Julijska krajina» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela
vini Friuli-Venezia Giulia, acquisita al prot. ingresso n. 0179484
del 18 aprile 2025, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare
di produzione della denominazione di origine protetta dei vini
«Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija
Julijska krajina», nel rispetto della procedura di cui al sopra
citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio tutela vini Friuli-Venezia Giulia e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre
2016, n. 238, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste
dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione
di origine controllata dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» -
«Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia (prot. ingresso n. 0276472 del 18 giugno 2025);
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 28 luglio 2026,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.
dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o
«Furlanija Julijska krajina»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 186 dell'11 agosto 2026, a fini di opposizione a
livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo
del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;
Vista la nota del Consorzio tutela vini Friuli-Venezia Giulia
(prot. Masaf n. 0499274 del 23 settembre 2026) concernente la
richiesta di rendere applicabili le modifiche inserite nel
disciplinare allegato dalla campagna vitivinicola 2027/2028, fatte
salve le disposizioni di cui all'art. 5, commi 6, 9 e 13 e all'art.
8, commi 2 e 3, da rendersi applicabili anche alle produzioni
derivanti dalla campagna vitivinicola 2026/2027;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o
«Furlanija Julijska krajina», che comporta una modifica del documento
unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art.
4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» o «Friuli
Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina», di cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2026, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija»
o «Furlanija Julijska krajina», consolidato con la modifica ordinaria
di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento
unico consolidato modificato figurano rispettivamente nell'allegato A
e nell'allegato B al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale dalla campagna vitivinicola 2027/2028, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 6, 9 e 13 e all'art. 8,
commi 2 e 3 del disciplinare allegato al presente decreto, si
applicano anche alle produzioni derivanti dalla campagna vitivinicola
2026/2027.
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione della modifica ordinaria di cui al
comma 1 del presente articolo e' pubblicata dalla Commissione europea
nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, ai sensi
dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» - «Furlanija»
o «Furlanija Julijska krajina» consolidato con la modifica ordinaria
di cui al comma 1 dell'art. 1 e' pubblicato nella sezione «Qualita'»
- «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ed e' consultabile al
seguente link:
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin
a/25156
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 25 settembre 2026
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «FRIULI» O «FRIULI-VENEZIA GIULIA» - «FURLANIJA» O
«FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia» (in lingua slovena «Furlanija» o «Furlanija
Julijska krajina») e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
categoria vino:
Bianco;
Ribolla gialla;
Chardonnay;
Friulano;
Malvasia;
Pinot bianco o Pinot blanc;
Pinot grigio o Pinot gris o Pinot grigio ramato o Pinot
grigio rosato;
Riesling;
Sauvignon o Sauvignon Blanc;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Rosato;
Cabernet;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero o Pinot noir;
Refosco dal peduncolo rosso;
Rosso;
categoria vino spumante:
Spumante;
Spumante Metodo Classico;
Ribolla gialla Spumante;
Ribolla gialla Spumante metodo classico.
Le tipologie di vini sopra elencati possono essere accompagnate
dalla menzione «riserva», ad esclusione della tipologia Rosato, se
sottoposte ad un periodo di invecchiamento i cui termini sono
riportati al successivo art. 5.
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia», devono essere ottenuti dalle uve prodotte da
vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
Bianco:
Chardonnay, Friulano, Malvasia istriana, Pinot bianco, Pinot
grigio, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico, Verduzzo friulano,
Ribolla gialla, da soli o congiuntamente;
Rosso:
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot, Pinot
nero, Refosco dal peduncolo rosso, da soli o congiuntamente;
Rosato:
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot, Pinot
nero, Refosco dal peduncolo rosso, da soli o congiuntamente;
Spumante o Spumante metodo classico:
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero
(vinificato in bianco), da soli o congiuntamente. Possono concorrere,
fino ad un massimo del 15% uve, mosti e vini di altri vitigni a bacca
bianca, provenienti dai vigneti idonei alla coltivazione per le
rispettive Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone ad
eccezione delle varieta' aromatiche;
Ribolla gialla spumante o Ribolla gialla spumante metodo
classico:
Ribolla gialla per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad
un massimo del 15% uve, mosti e vini di Pinot Nero (vinificato in
bianco) e/o di altri vitigni a bacca bianca, provenienti dai vigneti
idonei alla coltivazione per le rispettive Province di Trieste,
Gorizia, Udine e Pordenone, ad eccezione delle varieta' aromatiche.
2. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia», con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
Chardonnay
Friulano;
Malvasia;
Pinot bianco o Pinot blanc;
Pinot grigio o Pinot gris;
Riesling;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Ribolla gialla anche nella tipologia spumante;
Verduzzo friulano;
Cabernet;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero o Pinot noir;
Refosco dal peduncolo rosso,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografica
monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale. Possono
concorrere, fino ad un massimo del 15% le uve, mosti e vini di altri
vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le
Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone ad eccezione dei
Moscati, del Muller Thurgau e del Traminer.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e
dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia» comprende l'intero territorio comunale, dei
seguenti comuni.
Per la Provincia di Pordenone:
Arba, Arzene - Valvasone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera,
Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso
Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto,
Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al
Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo,
Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in
Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al
Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al
Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Vivaro, Zoppola.
Per la Provincia di Gorizia:
Capriva del Friuli, Cormons, Doberdo' del Lago, Dolegna del
Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca
d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro,
Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian
d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier
d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.
Per la Provincia di Trieste:
Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle,
Sgonico, Trieste.
Per la Provincia di Udine:
Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa,
Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento,
Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di
Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli,
Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano,
Dignano, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gemona del Friuli,
Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera,
Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba,
Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo,
Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia
di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli,
Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Ragogna, Reana del
Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano-Teor, Ronchis, Ruda, San
Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone,
San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa
Maria la Longa, Sedegliano, Talmassons, Tapogliano, Tarcento,
Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande,
Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco.
Art. 4.
Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative
delle uve
1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da
considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nello Schedario viticolo,
tutti i vigneti ubicati in terreni adatti alla coltivazione ad
esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della
falda e quelli torbosi.
2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i nuovi
impianti e i reimpianti, sono ammesse le forme di allevamento a
parete con una densita' dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 in
coltura specializzata.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione
di soccorso.
4. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura
specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per
ciascuna tipologia e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di
vino i titoli alcolometrici volumici naturali minimi come appresso
indicati:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare al la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, inoltre la Regione Friuli-Venezia
Giulia, su richiesta motivata del consorzio di tutela e sentite le
organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con
proprio decreto, puo' stabilire ulteriori diverse
utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.
6. La Regione Friuli-Venezia Giulia, per conseguire l'equilibrio
di mercato o per sopraggiunte calamita' naturali, su proposta del
consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio decreto,
puo' altresi', stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva
e/o di vino per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» inferiore a
quello fissato dal presente disciplinare. La Regione Friuli-Venezia
Giulia puo' altresi' consentire ai produttori di ottemperare alla
riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di
vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda,
prodotti nelle tre annate precedenti.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente
art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione e vinificazione, e' consentito che tali operazioni vengano
effettuate anche nei Comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine,
Portobuffole', Mansue', Meduna di Livenza e Motta di Livenza in
Provincia di Treviso e nei Comuni di Portogruaro, Pramaggiore ed
Annone Veneto in Provincia di Venezia. Inoltre, le operazioni di
spumantizzazione per le tipologie «Ribolla gialla spumante» e
«Spumante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma, per
la stabilizzazione e la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa,
tenuto conto delle situazioni tradizionali, sono consentite anche
nelle Provincie di Treviso, di Venezia e nel Comune di Dobrovo nella
Repubblica di Slovenia.
2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre
l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia»; se la resa uva/vino
supera l'80% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» per l'intera partita.
3. Per il vino spumante a denominazione di origine controllata
«Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante», «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante», «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» la
resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al
70%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre
l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata; se la resa uva/vino supera l'80% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia
Giulia» per l'intera partita.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e
dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei
vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione
di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a
mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
5. Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.
Nella preparazione del vino Riesling possono concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve i mosti e i vini dei vitigni
Riesling italico e Riesling renano.
Nella preparazione del vino Malvasia devono concorrere le uve, i
mosti e i vini del vitigno Malvasia istriana.
6. Le tipologie «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla
gialla spumante» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante»
devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale in
autoclave.
7. Le operazioni di vinificazione, elaborazione e fermentazione
in bottiglia del vino a denominazione di origine controllata «Friuli»
o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico»
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3.
8. Le operazioni di tiraggio (rifermentazione in bottiglia e
presa di spuma), per il metodo classico, sono consentite a partire
dal 1° febbraio successivo all'anno di produzione delle uve.
9. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o
«Friuli- Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico»
devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della
rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico, con
permanenza del vino sui lieviti per almeno quindici mesi. Tale
periodo decorre dalla data di tiraggio.
10. Le tipologie qualificate con la menzione «Riserva» devono
essere state sottoposte a un periodo di invecchiamento, compreso
l'eventuale affinamento, non inferiore a:
a) due anni per i vini rossi;
b) un anno per i vini bianchi;
c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di
fermentazione in autoclave denominato «metodo Martinotti» o «metodo
Charmat»;
d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione
naturale in bottiglia per tutte le tipologie, in conformita' alla
legislazione vigente.
Il periodo di invecchiamento decorre dalla data del primo
novembre dell'annata di produzione delle uve.
11. Le bottiglie di vino atto a divenire a denominazione di
origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante
metodo classico» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla
spumante metodo classico» non etichettate e ancora in fase di
elaborazione, cioe' non atte al consumo diretto, purche' con tappo a
corona munite dell'idoneo documento accompagnatorio possono essere
cedute nell'interno della sola zona di elaborazione di cui al
precedente comma.
12. La preparazione del vino spumante base puo' essere ottenuta
da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei
requisiti previsti dal disciplinare; per il «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico»
millesimato, e' obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino
dell'annata di riferimento.
13. Il vino spumante a denominazione di origine controllata
«Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e
«Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo
classico» puo' utilizzare il millesimo se il periodo di permanenza
sui lieviti e' di almeno ventiquattro mesi. Tale periodo decorre
dalla data di tiraggio.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia», all'atto dell'immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso a volte con
riflessi verdognoli;
odore: floreale, fruttato, costituito fondamentalmente da
aromi primari e secondari. In caso di impiego di alcuni vitigni la
componente aromatica si evolve negli aromi terziari;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, con aromi fragranti e freschi. In
caso affinamento si evolve negli aromi terziari;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
Friulano:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
odore: floreale, fruttato, caratteristico, note vegetali;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
Pinot bianco o Pinot blanc:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso a volte con
riflessi verdognoli;
odore: floreale, fruttato, con aromi fragranti e freschi. In
caso affinamento si evolve negli aromi terziari;
sapore: asciutto, armonioso, delicato e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
Pinot grigio o Pinot gris o Pinot grigio ramato o Pinot grigio
rosato:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o
ramato;
odore: note fragranti e fresche con sentori floreali e
fruttati. In caso affinamento si evolve negli aromi terziari;
sapore: asciutto, armonico, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
Sauvignon o Sauvignon blanc:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso a volte con
riflessi verdognoli;
odore: aromatico con note floreali e fruttate tipiche del
vitigno;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
Malvasia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicatamente aromatico con note floreali e fruttate
tipiche del vitigno;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
Riesling:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso a volte con
riflessi verdognoli;
odore: elegante con delicate note aromatiche. In caso
affinamento si evolve negli aromi terziari;
sapore: dal secco all'abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso a volte con
riflessi verdognoli;
odore: aromatico, con note floreali e fruttate tipiche del
vitigno;
sapore: intenso, asciutto e aromatico, dal secco
all'abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, anche dorato,
anche ambrato;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
Ribolla gialla Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato talvolta con delicato sentore di
lievito;
sapore: vivace, armonico, pas dose', extra brut, brut, extra
dry, dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%,
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
Ribolla gialla Spumante metodo classico:
spuma: fine e intensa;
colore: dal giallo paglierino con diversa intensita' al
giallo dorato;
odore: ampio, con delicato sentore di lievito;
sapore: sapido, armonico, pas dose', extra brut, brut, extra
dry, dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%,
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato talvolta con delicato sentore di
lievito;
sapore: sapido, armonico, pas dose', extra brut, brut, extra
dry, dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%,
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
Spumante metodo classico:
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
odore: caratteristico, fine, talvolta con sentori di lievito;
sapore: sapido, armonico, pas dose', extra brut, brut, extra
dry, dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%,
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l
Verduzzo friulano:
colore: dal giallo paglierino carico anche dorato
all'ambrato;
odore: intenso, armonico;
sapore: armonico, dal secco al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L
Rosato:
colore: rosato piu' o meno tenue;
odore: fruttato, delicato;
sapore: da secco ad abboccato, vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: intenso, fruttato che tende ad una maggiore
complessità con l'evoluzione in aromi terziari con l'affinamento;
sapore: asciutto, secco, corposo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;
Cabernet:
colore: rosso rubino;
odore: tipico, fruttato che tende ad una maggiore
complessità con l'evoluzione in aromi terziari con l'affinamento;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, talvolta leggermente
erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
acidita' totale minima: 4,0 g/L;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;
Cabernet franc:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: erbaceo, intenso;
sapore: asciutto, leggermente erbaceo, pieno, tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/L;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;
Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: tipico, intenso, con note che ricordano i frutti rossi
che tendono ad un maggiore complessita' con l'evoluzione in aromi
terziari con l'affinamento;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/L;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;
Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, fruttato, intenso, che tende ad una maggiore
complessita' con l'affinamento;
sapore: asciutto, talvolta leggermente erbaceo, strutturato,
sapido, invecchiando si affina acquistando in complessita' ed
equilibrio;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/L;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: intenso, fruttato;
sapore: asciutto, talvolta amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/L;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;
Pinot nero o Pinot noir:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: etereo, vinoso, fruttato con eventuali note speziate;
sapore: armonico, asciutto o abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,0 g/L;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;
2. Qualora i vini delle tipologie descritte dal presente
disciplinare siano vinificati o affinati in legno, possono presentare
il caratteristico sentore di legno.
3. I vini bianchi e rossi con la menzione «riserva» di cui al
presente articolo, dovranno presentare una evoluzione rispetto alla
tipologia base, dei caratteri organolettici, legata alla base
ampelografica e all'affinamento.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Nella designazione dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia»
il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di
origine.
2. Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere
utilizzate nelle lingue italiana e/o slovena in base alle norme sul
bilinguismo in vigore per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
3. L'indicazione in etichetta della menzione «Riserva» e'
ammessa, ai vini che siano stati sottoposti a un periodo di
invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, come indicato
all'art. 5.
4. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del
vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
5. E' vietato usare, insieme alla Denominazione di Origine
Controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia», qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi i termini «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.
6. Per la tipologia rosato e' consentito anche l'uso del termine
«rose'» o «blush». Per la tipologia Pinot grigio ramato o Pinot
grigio rosato e' consentito anche l'uso del termine «Pinot grigio
rose'» o «Pinot grigio blush».
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini DOC «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» devono essere
immessi al consumo nelle bottiglie di vetro fino a 12 litri chiuse
con tappo raso bocca ed a vite. E' consentito altresi' l'uso dei
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale
plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un
involucro di cartone o di altro materiale rigido fino a 20 litri,
nonche' il confezionamento in recipienti di acciaio inox e di altri
metalli idonei a venire a contatto con gli alimenti, fino ad una
capacita' di 30 litri. Quanto sopra, secondo le disposizioni della
vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia» «Spumante», «Friuli» o «Friuli-Venezia
Giulia» «Ribolla gialla spumante», «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia»
«Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia»
«Ribolla gialla spumante metodo classico» deve essere immesso al
consumo nelle bottiglie di vetro fino a 18 litri. Per la tappatura
dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che
disciplinano la specifica materia, con esclusione del tappo in
plastica. E' ammesso l'utilizzo del tappo naturale monopezzo e di
chiusure con caratteristiche visive equivalenti al sughero naturale
di alta qualita', prodotte in estrusione o co-estrusione con leganti
vegetali e biodegradabili e/o biopolimeri di origine vegetale.
Tuttavia per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e'
consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con
sovra-tappo a fungo, oppure a strappo in plastica.
3. Il vino a denominazione di origine controllata «Friuli» o
«Friuli-Venezia Giulia» «Spumante», «Friuli» o «Friuli-Venezia
Giulia» «Ribolla gialla spumante», «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia»
«Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia»
«Ribolla gialla spumante metodo classico» deve essere immesso al
consumo coperto da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra
tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
Categoria vino e vino spumante.
La zona geografica delimitata comprende il territorio
amministrativo dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia
indicati nell'art. 3, appartenenti alle Provincie di Gorizia,
Pordenone, Trieste e Udine.
Il Friuli-Venezia Giulia e' la regione piu' nord-orientale
d'Italia. La superficie si estende su 7.856 Kmq.
Confina con l'Austria a nord e la Slovenia ad est, ad ovest con
la Regione Veneto mentre a sud si affaccia sul mare Adriatico. La
regione si estende su una grande varieta' di climi e paesaggi,
passando dal mite clima mediterraneo della costa al clima
continentale della media pianura, fino a quello alpino. La superficie
totale e' suddivisa in un 42,5% di montagna a nord, un 19,3% di
collina, prevalentemente a sud-est, mentre il restante 38,2%
comprende la pianura e la costa.
Data la grande estensione, gli ambienti rappresentati mostrano,
dopo un'attenta analisi, una considerevole varieta' di elementi
morfologici che, nel loro insieme, danno vita ad un paesaggio molto
articolato in cui i rilievi collinari sfumano nella pianura. La
denominazione puo' essere cosi' suddivisa in tre aree morfologiche
prevalenti:
l'area collinare, che si trova a sud delle montagne e lungo la
parte centrale del confine con la Slovenia, caratterizzata da suoli
composti da flysch con prevalenza di marne sulle arenarie;
le pianure centrali, caratterizzate da suoli poveri, aridi e
permeabili;
la zona costiera, che puo' essere ulteriormente suddivisa in
due parti, occidentale e orientale, separate dalla foce del fiume
Isonzo. Qui, a ovest la costa e' bassa e sabbiosa, mentre ad est la
costa e' caratterizzata da un profilo roccioso, dove il Carso
incontra l'Adriatico, fino alla Val Rosandra e Muggia, al confine con
la Slovenia.
Le Prealpi Giulie, poste a nord della zona collinare,
costituiscono un efficace riparo dai venti freddi settentrionali.
Questa cerchia, unitamente alla vicina costa adriatica che dista una
quarantina di chilometri, contribuisce a mitigare le escursioni
termiche, favorendo l'instaurarsi di un microclima mite e temperato
del quale la viticoltura si avvantaggia particolarmente. Nelle zone
orientali, in particolare, e' presente l'effetto dei freschi venti
dell'est, in primis la bora, che portano ad una favorevole situazione
per la maturazione delle uve e dei loro precursori aromatici. La
differente tessitura dei terreni influenza in primo luogo la
penetrazione degli apparati radicali delle viti, infatti nei terreni
sciolti, le radici si approfondiscono per parecchi metri consentendo
un costante rifornimento idrico e minerale alla pianta, mentre lo
strato superficiale del suolo si puo' disidratare senza alcun
inconveniente. Cio' porta a prodotti qualitativamente migliori come
si ottengono nei terreni alluvionali ciottolosi e sabbiosi tipici del
Friuli, che vengono ricondotti dalla classificazione comunitaria ai
terreni vocati per la coltivazione della viticoltura di qualita'.
Ci sono delle caratteristiche ambientali comuni che sono
riconducibili al ruolo calorifico dei terreni della DOC Friuli, cioe'
della loro capacita' di riscaldarsi, che influenzano notevolmente
l'assorbimento radicale. Tali terreni hanno una buona conducibilita'
termica, inducono una buona attivita' radicale durante la fase
vegetativa e, con la disidratazione estiva del terreno, permettono
l'arresto dell'attivita' vegetativa e quindi un migliore accumulo di
sostanze zuccherine, aromi primari, precursori aromatici, sostanze
polifenoliche, antociani, sostanze azotate e composti acidici, nelle
bacche. Un altro fattore comune, caratteristico dei terreni della DOC
Friuli, e' la buona concentrazione di micro-elementi che sono
strettamente legati alla qualita' dei vini, infatti il patrimonio
enzimatico e' fortemente influenzato dal tipo di terreno e
l'attivita' degli stessi e' influenzata dalla concentrazione di
microelementi nel terreno.
Tale dotazione di micro-elementi nei terreni, influisce sulla
stabilita' enzimatica che e' responsabile delle caratteristiche
ossidative o riducenti dei vini fintanto nella caratterizzazione del
bouquet aromatico ed e' proprio per questi motivi che e' possibile
ritrovare un filo conduttore negli aromi dei vini della DOC Friuli.
Il clima della regione si caratterizza per la presenza di estati
calde ma non afose e di inverni freddi e mediamente piovosi. Le
temperature medie estive sono di 21,5 - 22,5°C, mentre le medie
invernali sono di circa 4°C. Le tre zone presentano regimi
pluviometrici distinti che vanno dai 1.000-1.200 mm della fascia
costiera ai 1200-1800 della fascia delle pianure centrali e
collinare, fino ai 2.500-3.000 della fascia prealpina. L'entita'
delle precipitazioni aumenta gradualmente procedendo dalla bassa
pianura verso la zona pedemontana occidentale del territorio. La
stagione invernale risulta essere ovunque la meno piovosa; durante la
stagione primaverile, a partire dal mese di marzo, le precipitazioni
diventano via via piu' elevate fino a raggiungere un massimo relativo
nel mese di giugno. In corrispondenza del mese di luglio si riscontra
una diminuzione piuttosto brusca con valori paragonabili a quelli dei
mesi invernali.
Nel corso dell'autunno si nota un nuovo aumento fino al massimo
di novembre. Esiste una forte variabilita' delle precipitazioni negli
anni. La variabilita' tra anni piu' siccitosi e anni piu' piovosi
risulta particolarmente accentuata nel periodo autunnale ed
invernale. Le differenze tendono a diminuire, invece, durante la
primavera. Queste variazioni chiaramente influenzano le
caratteristiche dei vini, infatti in annate piu' fredde e piovose,
riferite pero' al periodo vegetativo della vite (da marzo a
settembre) i vini si caratterizzano per una presenza maggiore di
composti acidici e minore di quelli zuccherini, viceversa le annate
calde ed asciutte comportano un aumento delle concentrazioni
zuccherine e ad una diminuzione delle acidita'. Si puo' pero'
mediamente considerare che le zone collinari a nord e ad est della
denominazione sono caratterizzate mediamente da temperature
leggermente inferiori alla pianura e da precipitazioni maggiori
durante la fase vegetativa e questo mediamente comporta una
produzione di vini con un corpo maggiore e una struttura piu'
elevata, viceversa la pianura anche se caratterizzata da
precipitazioni inferiori puo' contare sull'apporto delle irrigazioni
di soccorso che di fatto, tendono ad annullare la differenza che ci
sono con i vigneti delle zone collinari.
Per quanto riguarda i siti della pianura della denominazione
«Friuli» e' possibile dividerla tra est e ovest, a ovest il clima e'
tra i piu' caldi e di giorno il riscaldamento dovuto ai raggi solari
e' molto efficace per la scarsita' di nebbie e ci sono buone
escursioni termiche. Mediamente queste zone sono costituite da
depositi alluvionali che si sono formati dai materiali trasportati
dai vari fiumi (Tagliamento, Isonzo, Torre, Natisone, Stella, Meduna,
Livenza, Cellina, Noncello, Judrio, ecc..) che scorrono all'interno
della regione. Tali depositi hanno dato origine a suoli con tessitura
che va dalla franco-sabbiosa alla francosabbiosa-limosa e talvolta
sono caratterizzati dalla presenza di sedimenti limoso-argillosi
profondi, inoltre la zona centrale dalla pianura delle Provincie di
Udine e Pordenone e' contraddistinta da enormi quantitativi di
materiale calcareo-dolomitico strappati alla montagna dalla violenza
delle acque e trascinati a valle lungo il loro alveo, L'intera
pianura e' formata da terreno di origine alluvionale, grossolano
nella parte piu' settentrionale, piu' minuto man mano che i fiumi
proseguono il loro corso verso sud.
La pianura a est si caratterizza per un terreno del tipo ferretto
o assimilabili ad esso, quindi c'e' una prevalenza di ghiaia
ricoperta o mista ad uno strato di materiale terroso alterato di
spessore dai 30 ai 70 cm.
Questi terreni sono fondamentalmente responsabili della non
elevata alcolicita' dei vini della «DOC Friuli» anche se riescono a
donare agli stessi una buona raffinatezza specialmente per gli aromi
in particolare dei vini bianchi, infatti i sentori freschi e
fragranti del Pinot grigio e quelli fruttati e floreali del Pinot
bianco, del Friulano dello Chardonnay sono il risultato diretto di
questa influenza.
La zona collinare della denominazione si caratterizza a est per
una prevalenza nei terreni delle marne eoceniche miste ad arenaria,
che costituiscono il cosiddetto «Flysch di Cormons» che in lingua
friulana viene comunemente chiamata «Ponca», mentre le zone collinari
a ovest e a nord sono caratterizzate dalla presenza di terreno
morenico ove, i detriti ghiaiosi sono spesso mescolati con frazioni
di matrice argillosa siltosa. I vigneti coltivati nelle zone in cui
e' presente la «Ponca» sono caratterizzati dalla produzione di uve
che danno vini di buona struttura e con un corpo piu' elevato
rispetto a quelli della pianura. In particolare, i vini rossi che si
ottengono da vigneti coltivati in collina hanno un'eleganza e una
finezza di grande spessore. Sono proprio in queste zone che i vitigni
esprimono tutta la loro tipicita', infatti sia Merlot che il Cabernet
franc, sono caratterizzati da delle note leggermente erbacee sia al
naso che in bocca. Ma anche i vini bianchi che si producono in
vigneti di collina ottengono un'influenza positiva infatti le
varieta' come il Verduzzo friulano riescono ad esprimere la sua
elevata armonia sia all'olfatto che al palato, anche il Bianco trae
grandi benefici dai terreni in cui c'e' la «Ponca» infatti puo'
presentare degli aromi complessi che vanno dal floreale al fruttato
ma che possono evolversi anche in eleganti aromi terziari che si
esaltano assieme ai primari e secondari normalmente presenti in essi.
Un altro fattore importante, causato dall'interazione del clima e
del terreno sui vini della «DOC Friuli», e' sicuramente
rappresentato, dalla lunga durata nel tempo sia dei vini rossi che di
quelli bianchi, infatti tali vini possono durare oltre un decennio
dalla data di vendemmia, mantenendo e migliorando le proprie
caratteristiche organolettiche.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Categoria vino e vino spumante.
La coltivazione della vite nel territorio dell'attuale regione
Friuli-Venezia Giulia e' stata protagonista indiscussa fin
dall'antichita'. La vitivinicoltura nella zona ha storia antica, le
sue origini risalgono al 700 a.C come si evince dalle testimonianze
raccolte nelle antiche scritture greche e romane e successivamente
avvalorate durante la colonizzazione romana come testimoniano gli
scritti di Erodiano, Tito Livio e Strabone. In epoca romana il vino
Pucino era molto apprezzato alla corte imperiale di Roma ed il Senato
invio' ad Aquileia dei coloni per diffondere la coltivazione della
vite. Aquileia, terza citta' dell'Impero, per alcuni secoli fu il
luogo dal quale il vino prodotto in tutto il Friuli-Venezia Giulia
veniva spedito verso le regioni nord-orientali dell'Europa.
Sotto la dominazione Longobarda la coltivazione della vite
godette di un periodo di espansione testimoniato anche da pregevoli
reperti archeologici conservati a Cividale del Friuli, in particolare
presso il tempietto Longobardo.
«Lo stesso anno (181 a.C) fu dedotta nel territorio dei Galli la
colonia latina di Aquileia. I tremila fanti (che la costituirono)
ebbero cinquanta iugeri (Jugero-iugerum: corrispondeva al terreno
arato in un giorno da una coppia di buoi e misurava m. 35,5x71 pari a
2.520 mq.) di terreno ciascuno; i centurioni cento e i cavalieri
centoquaranta. Alla deduzione provvidero i tre incaricati Publio
Scipio ne Nasica, Gaio Flaminio e Lucio Mantio Acidino».
E' l'atto di nascita della futura Aquileia, riportato da Livio
nel Libro 40,34 degli Annali. Con tutta probabilità e' l'inizio
della vera e propria coltivazione della vite in Friuli. Forse la vite
e la produzione di vino esistevano anche prima dell'occupazione
romana quando in Friuli vivevano i Celti: Strabone infatti accenna
che l'Aquileia preromana riforniva di vino ed olio i popoli vicini.
Ed e' probabile che il vino che i Greci celebravano con molte
lodi col nome di Pictaton, e che dicevano provenire dai limiti
estremi dell'Adriatico, fosse il Pucino dell'imperatrice Livia. Un
fatto e' certo: e' con l'arrivo dei Romani e con il deciso sviluppo
agrario da loro impresso che il vino diventa «abbondante ed a buon
prezzo». Lo storico greco Erodiano ci da' una immagine precisa delle
vigne di quei tempi nella sua «Storia dell'imperatore Massimino»:
nella campagna di Aquileia «disposti sono gli alberi ad eguali
distanze, ed accoppiate sono le viti, formando un quadro giulivo,
tanto da sembrare quelle terre adorne di corone frondeggianti». Il
primo secolo avanti Cristo fu per Aquileia ed il Friuli un periodo di
pace e di grande sviluppo. Augusto, divenuto arbitro del potere (27
a.C profuse molto impegno al consolidamento dei confini
nord-orientali ponendo al centro di tale sistema Aquileia, dove vi
soggiorno' piu' volte, anche assieme a Livia che era una profonda
estimatrice del Pucino, il vino che si produceva presso le fonti del
Timavo ed al quale l'imperatrice stessa attribuiva gran merito dei
suoi 86 anni, avendo bevuto solo questo vino. Quando Augusto diede
all'Italia il nuovo ordinamento amministrativo, creo' la X Regio
Venetia et Histria con capitale Aquileia, che divenne un centro
produttivo e commerciale di grandissima importanza sfruttando
pienamente il lungo periodo di congiuntura favorevole della «Pax
Romana Augusta». Le migliaia di anfore trovate nel porto di Aquileia,
molte di esse con acini dentro, stanno a sottolineare il grande
volume dei traffici legati al vino.
Nonostante le botti venissero adoperate per servire i mercati
piu' freddi del Nord e dell'Est, nei secoli a seguire l'uso delle
anfore non venne abbandonato. Una conferma ci viene da un prezioso
documento del 762 che riguarda l'elenco dei beni di tre ricchi
fratelli longobardi, Erfo, Anto e Marco, del 762, che fondarono il
Monastero femminile in Salt di Povoletto (a nord di Udine), dove si
era ritirata la loro madre Piltrude. Monastero al quale i liberi
coltivatori, probabilmente livellari, di Medea e di Cisis, dovevano
dare ogni anno cento anfore di vino. Il documento, sottolinea Gaetano
Perusini, prova che in Friuli, anche nei periodi piu' travagliati del
Medioevo, la coltivazione della vite era ancora largamente diffusa
fra un ceto di piccoli coltivatori liberi, non astratti cioe' da
vincoli servili verso i proprietari del suolo, ma semplicemente
obbligati da contratti liberamente stipulati (il documento del 762,
infatti, parla chiaramente di «chartae»). Alle cento anfore di vino
ricordate, va aggiunto il vino prodotto delle vigne del monastero.
Era, quindi, una quantita' ragguardevole e certamente superiore al
fabbisogno interno della piccola comunita' monastica femminile. Per
cui e' facile concludere che parte del vino venisse venduto.
L'attivita' agricola durante il periodo longobardo non cesso', anche
se il problema dell'abbandono delle terre coltivate caratterizzo'
tutto il periodo. La perdita dei grassi subita con il quasi totale
abbandono della coltura dell'olivo viene compensata da quelli del
maiale che diventa strumento di essenziale sussistenza. I Longobardi
allevano cavalli, oltre che a produrre miglio, panico, sorgo, spelta,
segale e orzo. Si piantano anche vigneti e frutteti, tant'e' che
vennero emanate delle leggi che per la prima volta tendono a creare
una diversa proprieta' fra la terra e l'albero appositamente
piantato. Anche se molti studiosi di storia economica sostengono che
nell'Alto Medioevo il commercio fosse pressoche' scomparso, il
documento del 762 sembra invece testimoniare che il commercio del
vino in Friuli si era mantenuto vivace. Certo: la regione Friuli
subi' danni gravissimi dalle invasioni, specialmente nelle citta'.
Ma l'esistenza del commercio del vino ci fa pensare ad una vita
cittadina dove gli scambi commerciali erano superiori a quanto gli
storici non siano soliti ammettere. Lo studio sulle campagne friulane
nel tardo medioevo fatto da P. Cammarosano (Udine 1985), ci conferma
che nel Medioevo «il vino era prodotto in tutta la pianura,
dall'isontino al Tagliamento alla linea delle risorgive, ed ampia era
la sua diffusione nelle zone collinari: nel Collio, nel Cividalese,
sulle colline moreniche a Nord di Udine».
Comunque, il trasporto del vino con le anfore, facile ed ideale
per le navi, stava cedendo sempre di piu' il passo alle botti, piu'
leggere e maneggevoli.
«L'anfora fu sostituita dalle botti per il trasporto del vino
durante il terzo secolo d.C., cioe' quando il flusso del vino da Roma
verso le colonie prese la direzione opposta, e furono i popoli
celtici che cominciarono a rifornire l'Italia. La botte, cosi' come
noi la conosciamo, fu inventata dai Celti...». Dai Celti detta Gallia
Transalpina. Cosi' sostiene Hugh Johnson (Il vino. Storia tradizioni
cultura, 1991), che pero' non cita ne' Aquileia (i cui mercati, sono
sempre stati, oltre all'Italia, il Nord Europa e l'Est) ne' Antonio
Zanon (Dell'Agricoltura, delle Arti, del Commercio. Tomo III, Lettera
V pag. i;8. 1764) che osserva, invece, come «Nella storia del
Commercio d'Aquileia... si vedra' quanto fertile di vino fosse il
Friuli fino nel secondo secolo. Conviene, che Domiziano avesse
rispettate le viti del Friuli, come destinate per i vini piu'
esquisiti, che si trasportavano nelle cantine Imperiali. I Friulani
di que' tempi - sostiene lo Zanon - furono cotanto ingegnosi che
inventarono le botti di legno, come vi sono ragionevoli congetture».
(L'imperatore Domiziano, alla fine del I secolo, in effetti con un
editto proibi' a chiunque di piantare nuove viti in Italia e impose
di far tagliare i vigneti nelle province, conservandone al massimo la
meta'. Sul mercato, allora, c'era abbondanza di vino, mentre
scarseggiava il frumento. E' quindi probabile che, con un anticipo
storico di una politica agraria che duemila anni dopo avrebbe
adottato anche L'Unione europea, si sia imposto l'estirpo dei vigneti
per rivolgersi a colture ritenute di maggior necessita' economica
come il frumento; i vigneti che vennero risparmiati, con tutta
probabilita', saranno stati i migliori e tra questi, secondo lo
Zanon, quelli del Friuli. Anche se, come ci informa Svetonio nel De
vita caesarum, L'imperatore non insiste' molto nel far rispettare
l'editto) Tito Maniacco nel senzastoria, osserva che «non e'
certamente vero quel che sostiene lo studioso friulano del '700,
Antonio Zanon, quando afferma che la botte e' un'invenzione
friulana». Ma non spiega il perche' di questa sua affermazione,
limitandosi a notare che «E' caratteristico della zona (il Friuli
ndr) che la botte, invenzione celta, fosse ampiamente usata». Gaetano
Perusini, nel suo Bacco in Friuli (1967) asserisce che «all'epoca
romana la vite era largamente coltivata nella nostra terra come si
puo' desumere da un passo di Erodiano (storico greco vissuto nel III
sec. d.C. ndr) il quale testimonia che l'imperatore Massimino il
Trace (nel 238 d.C. ndr) pote' passare l'sonzo in piena sopra un
ponte fatto legando assieme le botti abbandonate nelle campagne dagli
abitanti in fuga». (Herodiani, Historie Lib. VII - cap. 4). Giova
notare che, mentre Johnson dice che la sostituzione delle anfore con
le botti avviene nel III sec. d.C., Erodiano ci ricorda che nel
Friuli romano le botti erano molto usate gia' nel 238 d.C. e che
quindi si puo' supporre fossero state adottate moltissimi anni prima.
A conferma di cio' Strabone (circa 63 a.C. - 21 d.C.) in
«Geographica», ci fa sapere che Aquileia, nell'alto Adriatico,
funzionava da emporio per le tribu' dell'illiria ed era nota per
possedere botti di vino grandi come case. Ancora Perusini afferma che
«Bacco arrivo' in Friuli in epoche lontane, certamente prima che in
Francia; il vino allietava gli abitanti della nostra regione quando
La Gallia Transalpina ignorava ancora l'esistenza della vite».
Questa, del Perusini, e' l'interpretazione storica piu' accreditata,
quella degli autori romani, sostenuta, poi, dalle prove
archeologiche. «Ma c'e' chi e' spinto, annota Johnson, dal proprio
orgoglio gallico a cercare piu' indietro nel tempo e a sostenere che
furono i remoti predecessori dei Celti a gettare le basi della
viticoltura francese». Solo con la fondazione di Narbo (La futura
Narbonne) nel 118 a.C., la viticoltura romana si consolida. Il
progetto di sviluppo della nuova colonia, che poi diverra' la
capitale effettiva di tutta la Gallia Transalpina, ricalcava quello
adottato per Aquileia (181 a.C.). Ad Aquileia i vigneti vennero
piantati molto prima; inoltre i suoi sbocchi commerciali, favoriti
dal porto protetto dalla Laguna di Grado e quindi in posizione
strategica sia per la produzione che per la distribuzione al di fuori
dei mercati locali, erano da sempre rivolti soprattutto verso l'Est e
il Nord: paesi molto freddi per i quali il trasporto, che avveniva
anche via terra, offriva minori garanzie con le anfore di quello
fatto con le botti. Ed il vino rappresenta una grande quota di tali
commerci, tanto che, visti anche gli alti consumi, veniva importato
dall'Istria e dal veronese. Il che ci riporta alla nostra piacevole
«querelle» sulla paternita' delle botti.
«Vi sono ragionevoli congetture» che fossero stati i friulani di
allora ad inventarle. I Celti in Friuli arrivano molto prima dei
Romani. «Possiamo tuttavia con certezza affermare - scrive Gian Carlo
Menis nella sua Storia del Friuli - che tra il V ed il III secolo
a.C. mentre tribu' dei Norici, Taurisci ed Istri occupavano le
regioni transalpine nordorientali, altre tribu' di Celti, provenienti
dall'Europa centrale, occuparono la regione (il Friuli) tra Livenza e
Timavo, gia' lasciata libera dai Paleoveneti». Quando i primi Romani
giungono in Friuli, nel 186 a.C., trovano i Celti, li combattono e li
annettono, assieme alle Loro tradizioni (che ancora oggi il Friuli
tramanda), alle loro conoscenze. I Celti sapevano lavorare molto bene
il ferro, tant'e' che le popolazioni che occupavano l'attuale Carnia
avevano messo a punto un aratro rivoluzionario. Nelle fonderie nei
pressi di Monte Croce carnico, dove producevano anche ottime falci,
progettarono un aratro a ruota con vomere in ferro, tale da incidere
in profondita' il terreno. Fu cosi' che si sviluppo' un'agricoltura
basata sui cereali resistenti al freddo, come orzo, avena e anche
grano. I Celti-Friulani di allora, pertanto, avevano in mano la
«tecnologia» che poteva esser applicata anche alla lavorazione del
legno per costruire te doghe delle botti. Le botti, quindi,
invenzione dei celti-friulani? Vi sono ragionevoli congetture per
crederci.
Durante il Medioevo il vino friulano, soprattutto la Ribolla, era
dono gradito presso le corti europee, successivamente ai luogotenenti
della Serenissima Repubblica di Venezia o a quelli di influenza
austriaca al soldo dei conti di Gorizia. Come testimoniato da
numerosi documenti, il vino costituiva merce di scambio e mezzo di
pagamento dei tributi o dei debiti.
Nel tardo Medioevo e, soprattutto, dall'inizio del '500, la
regione fu suddivisa in due aree distinte: in quella orientale il
potere degli Asburgo si estendeva sul goriziano e sull'odierna
Venezia Giulia, mentre la Serenissima repubblica dominava il Friuli.
I veneziani promuovevano il vino prodotto in questi territori in
tutti i suoi domini e lo utilizzavano negli scambi commerciali con
gli altri Paesi europei.
Questo provoco' l'innalzamento dei dazi doganali imposti dallo
stato austriaco per l'importazione dei vini nella contea di Gorizia e
dei suoi porti. Il provvedimento porto' aspetti positivi in quanto
venne incrementata la produzione locale e aumentarono le superfici
investite a vigneto nelle zone sottoposte alla dominazione austriaca,
facendone una delle zone piu' pregiate d'Europa.
«Venezia e' entusiasta dei vini friulani (e dei ducati che
rendeva il contado)» Francesco Michiel nel 1553 diceva che la
bellissima Provincia era provvista di «vini perfettissimi di ogni
sorte in grandissima quantita'», mentre Nicolo' Tiepolo (il medesimo
che, in un solo anno, aveva saputo sputare al gia' dissanguato Friuli
oltre 230.000 ducati), nel 1735 descrive la Piccola Patria «fertile
di vini». Il Settecento e' il secolo che vede entrare sulla statica e
superata scena enologica friulana personaggi di grande spessore, che
riuscirono a cogliere il nuovo messaggio che arrivava da tutta
l'Europa: la ricerca della qualita' prendeva il sopravvento e dei
vini finalmente se ne apprezzava lo stile, il colore, i sapori che si
stavano facendo raffinati. Il modello nologico era diventato la
Francia i cui vini, soprattutto della Borgogna, erano tanto celebri e
costosi anche a Venezia da far osservare ad Antonio Zanon che «verra'
il momento... che cessera' ... il fanatismo pel vino di Borgogna; e
trovando i posteri nostri memorie del gran prezzo, che tal vino
costo', crederanno, che non un vino comune per le mense; ma nettare
quasi celeste sia stato quello. ...ci debba correre (tra i vini di
Borgogna e quelli del Friuli ndr) nel prezzo un divario come di
quaranta a uno». Comunque, quel soffio raggiunse Venezia e da li'
qualche illuminato friulano. Il conte Lodovico Bertoli pubblico', nel
1747 a Venezia, all'eta' di cinquantanove anni, il volumetto «Le
vigne ed il vino di Borgogna in Friuli». Il Bertoli analizza, in
maniera precisa, il mercato del vino in Europa osservando che «i
Francesi sono gia' da gran tempo essi soli in possesso della vendita
di questo vantaggioso prodotto» in tutt'Europa. Il Bertoli constata
che tra il Friuli e la Borgogna vi sono sostanziali similarita' di
terreni e microclimi, quindi le condizioni per produrre vini di alta
qualita' anche in Friuli ci dovrebbero essere tutte. Il problema
stava negli uomini: da una parte, in Borgogna, vi era una nazione
«sollecitatissima» al proprio utile, mentre i friulani sono
«trascuratissimi». Quindi andava modificata la mentalita' dei
proprietari terrieri «che il costume reputa per troppo abbietta una
tale occupazione». Lo scritto del Bertoli e' il frutto di molte
sperimentazioni condotte direttamente e quindi le proposte, che
attraverso il libro lui intendeva divulgare, sono reali, coerenti e
tra loro organiche. Il centro sperimentale del Bertoli era a Biauzzo,
nella Bassa friulana, in localita' Marinutto. Venne individuato un
terreno sciolto, simili a quelli, appunto, della Borgogna e che si
sapeva gia' dare ottimi risultati qualitativi. Il sesto d'impianto
scelto per piantare il vigneto era, per il Friuli, rivoluzionario,
anche se in altre regioni italiane e in Francia, Germania, Austria,
Ungheria era ormai adottato: Bertoli contesta la coltura promiscua
del Friuli ed il sistema di allevamento della vite maritata agli
alberi, detta «piantata friulana». Lui e' deciso sostenitore di un
vigneto a coltura specializzata, con le viti basse, sorrette da
tutori secchi. Vigneto lavorato, per tenerlo pulito dalle infestanti
e orientato Nord-Sud. E' cio' che fara' su un rettangolo con una base
di 200 pertiche (circa 408 metri), dove «divisi in prima il
sovradetto spazio di terra in cento e trentaquattro file tendenti al
mezzo giorno, e distanti all'intorno di quattro piedi l'una
dall'altra, feci nella prima fila cavare tutto lungo un fosso... si
comincio' a piantare i Magliuoli la meta' colcati, e l'altra meta'
dritti,... che avessero... a rimanere due piedi distanti l'un
dall'altro.» Cosi' «fu piantata tutta la vigna, avendosi posti in
opera 600 Magliuoli per ogni fila - 80400 in tutta la vigna» di
Refosco di Biauzzo. Traccera' quindi 134 filari da 408 metri l'uno,
distanti tra loro 1,36 m e con le viti a 68 cm sulla fila. Ne uscira'
un vigneto di 8,5 ettari con una densita' di 9.338 vitiettaro.
Un vigneto eccellente, avveniristico e sicuramente, per
moltissimi proprietari e contadini friulani, folle. Anche nella
vinificazione si ispiro' ovviamente alla Borgogna e soprattutto al
tono di colore di quei vini, che era di un rubino delicato. Ridusse
la macerazione sulle bucce al minimo indispensabile (una giornata e
mezzo se le temperature erano elevate) onde evitare quel colore
intensissimo che tanto amavano i suoi compaesani, ma non i mercati,
quello di Venezia compreso. Raggiunto il colore desiderato, il mosto
veniva travasato in una botte di castagno o di ciliegio montano
(certamente piu' gentile del precedente). Quando la fermentazione
tumultuosa diminuiva d'intensita', il foro della botte veniva chiuso
con un tappo forato dove si infilava un imbuto che faceva La funzione
di vaso di colmatura: siamo di fronte ad una fermentazione che segue,
a grandi linee, la tecnica adottata oggi per la fermentazione di un
vino bianco in barrique. Qui, pero', applicata ad un rosso. I profumi
si fondono con il legno, Le temperature, nella botte, non salgono mai
troppo e l'affinamento conferisce al vino stesso una ricchezza ed una
pienezza di grande interesse, oltre a facilitare la chiarifica. In
tutto cio', va osservato, i travasi sono fondamentali per
l'equilibrio olfattivo del vino, ameno secondo i gusti di oggi.
Bertoli lo lasciava riposare per tre anni in botte (un po' tanti
per un rosso leggero, ottenuto con una brevissima macerazione). E
senza travasi? pare proprio di si'. Noi non conosciamo (anche se
possiamo immaginarli) quali erano i parametri per sapere fin dove un
profumo restava tale e da che punto si trasformava, per i consumatori
del Settecento, in puzza. (La tecnica di vinificazione che sara'
propria dell'Asquini, che pur si era ispirato al lavoro del Bertoli,
rappresentera' una netta evoluzione verso uno stile molto piu' curato
e raffinato). Sta di fatto che il vino che Bertoli ottenne fu
giudicato ottimo tanto che, presentate sull'agguerrito e sofisticato
mercato di Venezia alcune sue bottiglie, vennero vendute e scambiate
per francesi. «Ma sarrebbe stata bella, scrive il Bertoli, se uno
all'ora avesse detto: avvertite Signori, che il Vino, che avete
comprato, e che lo trovate essere il migliore Vino di Borgogna, non
e' altrimenti Vino di Borgogna, ma e' Vino del Friuli; aveste sentito
sgridare come se lor fusse corso il lupo addosso». Giovanni Bottari,
agronomo, non propose un vigneto all'avanguardia come il Bertoli,
bensi' cerco' di correggere la piantata friulana affinche' si
potessero ottenere piu' foglie dai gelsi, a cui erano maritate le
viti, ed atto stesso tempo maggior quantita' di uva. Bottari operava
nella Bassa friulana, a San Michele di Latisana, dove il vino «di
tutto quel paese che lungo il mare si estende, sul cadere del passato
secolo teneasi per infame e di pessima qualita'» divenne,
intervenendo sulla scelta dette uve, sulla sistemazione dei vigneti
ed in cantina «se non eccellente, certo migliore d'assai a quello di
prima». I mercati a cui quei vini erano destinati non erano gli
stessi, molto sofisticati, del Picolit dell'Asquini, ma si
rivolgevano a quelli popolari di Trieste e Venezia.
Con i contratti agrari in essere era chiaro a Bottari che la
coltura promiscua non poteva essere abbandonata: vino e seta erano i
prodotti piu' importanti e diffusi del Friuli e nessun agricoltore vi
avrebbe rinunciato. Quindi era necessario tentare di migliorare la
convivenza del gelso con la vite attraverso degli accorgimenti che
sfoltissero, innanzitutto, il numero di viti per tutore (da otto a
due); che rendessero piu' controllabili i tralci, che si riducevano a
tre soltanto evitando atto stesso tempo di far arrampicare i futuri
capi a frutto sui rami dei gelsi, al fine di far produrre a questi
ultimi una maggior quantita' di foglia. I risultati furono immediati,
tanto che il conte Gherardo Freschi, agronomo nonche' fondatore e
presidente dell'Associazione agraria friulana, affermava che gli
agricoltori del Friuli consideravano Bottari un loro maestro. L'abate
Gottardo Canciani, con la sua Memoria netta quale si analizzano i
vari problemi dell'agricoltura friulana, scritto net 1773, si occupa
di vino alla lezione XIV del suo testo. Canciani, contrario per
ragioni morali agli eccessi di alcol, giustifichera' il suo
intervento sul vino solo per quello destinato all'esportazione,
escludendo il vino ordinario, convinto cosi' di aver messo in pace la
sua coscienza. «Per tali ragioni se in questa lezione io tratto detta
qualita', e della quantita' dei nostri vini, sempre te mie
riflessioni si dovranno intendere col rapporto, che essi hanno al
commercio fuori Provincia». Per recuperare qualita', Canciani propone
interventi di natura enologica, tra i quali ci paiono interessanti e
tutt'ora attuati, la raccomandazione di raccogliere le uve mature il
piu' possibile e di spremerle appena raccolte; di separare le uve
nere dalle bianche; di travasare quindi prima della primavera facendo
attenzione che te botti siano sempre colme. Consigli elementari, si
dira'. Ma anche fondamentali per ottenere un buon vino.
Con la Dieta di Worms (1521) e gli accordi di Venezia (1523) Si
sancisce la divisione del Friuli in due zone di influenza: quella
occidentale sotto Venezia e quella orientale con Gorizia, Gradisca,
Cormons e Aquileia sotto l'Impero. Divisione che restera', salvo
brevi periodi di interferenze reciproche e dei francesi, fino al
1918. La Contea di Gorizia aveva nella Carinzia e nella Carniola
(l'attuale Slovenia) i loro mercati principali per l'esportazione del
vino. Ne bevevano tanto, oltre le Alpi, che nel 1527 dovettero
fondare, in Stiria, una societa', sotto la protezione di San
Cristoforo, che stabilisse le regole al fine di arginare il fenomeno
della ubriachezza e delle bestemmie. Tra Venezia e Vienna, pero',
nonostante la pace, le liti continuavano. Soprattutto con i dazi.
Inoltre, Venezia era favorita rispetto alla Contea di Gorizia in
quanto aveva il possesso delle vie di comunicazione attraverso
Pontebba e Tarvisio: vi esportava i propri vini, importando lino e
ferro che vendeva poi in Friuli. Cio' mise fuori gioco le
esportazioni del goriziano. L'unica soluzione era, per questi ultimi,
aprire un collegamento diretto con l'Impero senza passare sui
territori veneziani. Progetto realizzato nel 1576 da Carlo d'Asburgo
che, passando per Canale e Plezzo, permise di arrivare a Tarvisio e
quindi di servire la Carinzia e la Carniola con i propri vini
importando allo stesso tempo lino e ferro. I mercati a cui il vino
friulano si rivolgeva in questo periodo continuavano, quindi, ad
essere quelli di lingua tedesca e slava. Che ricevettero ulteriore
impulso agli inizi del Settecento quando la politica imperiale si
oriento' verso i due principali sbocchi marittimi che dichiaro' porti
franchi: Fiume nel 1717 e Trieste nel 1718. La liberta' dei traffici
sara' resa possibile grazie a Maria Teresa che nel 1765 stabili' il
libero commercio negli Stati austriaci. I mercati del Centro Europa
avevano esigenze completamente diverse da quello locale, che chiedeva
vino rosso molto intenso e asciutto, al contrario degli altri che
preferivano vini bianchi amabili e dolci. Erano due mondi, due
civilta', due culture del vino a confronto: il consumatore
dell'Europa centrale viveva il vino come bene di lusso ed in esso
desiderava trovare il simbolo del paese di provenienza, il sole: il
vino bianco dorato, dolce, carico di sensazioni olfattive
mediterranee lo trasportava in quell'ambiente che sognava. Per i
friulani, invece, il vino significava fatica e sudore («vin sudat un
an par falu, vin cirut di falu bon» recita la villotta friulana:
abbiamo sudato un anno per farlo, abbiamo tentato di farlo buono);
era bevanda quotidiana, alimento che sopperiva a calorie che da
sempre mancavano; il vino rosso - «neri» in friulano - faceva buon
sangue e quindi piu' era intenso, scuro e di conseguenza aspro e
tannico e piu' dava la sensazione facesse bene. La tradizione dei
bianchi friulani nasce proprio su queste colline, innescata da
precise esigenze di mercato e giungera' fino a noi. Erano Tocai
esuberanti, ricchi di profumi di fiori di campo; ampi, molto
avvolgenti e con una sensazione ammandorlata personalissima.
Le zone di produzione tra bianchi e rossi erano nettamente
individuabili: le colline (che oggi vanno a formare i Colli orientali
ed il Collio) producevano i bianchi in quanto meglio collegate al
bacino di utenza dei loro clienti. La pianura era piantata a uve
rosse, il cui vino era destinato al mercato locale che poi, alla
fine, significava un vino unico, il «nostran», il nostrano, ottenuto
da un miscuglio di varieta' tra le quali prevaleva il Refosco,
coltivato su tutto il Friuli. La pianura considerata in grado di dare
vini di qualita' era allora grosso modo quella di oggi. In un
documento del 1718, presso l'archivio di Stato di Udine, la Bassa
vinicola era rappresentata da «le ville che fanno vini fra la citta'
di Udine et fortezza di Palma, di la' del Tagliamento, territorio di
Monfalcone, le altre ville basse verso il fiume Stella». Quando si
produceva Refosco in collina, lo si otteneva amabile per andare
incontro ai gusti tedeschi, il che spiega come ancor oggi,
soprattutto sulle colline di Nimis e Savorgnano del Torre ci sia la
tradizione dei Refoschi passiti e dolci. Quindi: i vini bianchi
avevano un loro mercato preciso e che «tirava»: non avevano nessun
bisogno di interventi. Invece le preoccupazioni non mancavano per i
rossi che, come ci testimonio' il Candani, erano completamente
lontani dai gusti che stavano imponendo soprattutto i francesi. Un
attento e perspicace oste di Udine, Domenico Pletti (scrisse, nel
1845, una Memoria sui vini friulani) ci conferma quanto appena detto:
i soldati francesi, al seguito delle guerre napoleoniche, cosi' gli
si rivolgevano: «Monsieur Pletti, Donnez moi du vin roux; pas noir».
Pietro di Maniago, quando compilo' il «Catalogo delle varieta'
delle viti del Regno Veneto» del 1823, dal quale e' stato poi
possibile individuare quelle coltivate in Friuli, che risultarono
essere 127, «ne avrebbe potuto raccogliere duemila senza difficolta',
ma sarebbe stata questa inutile fatica». Mentre sul Bullettino
dell'Associazione Agraria Friulana del 1921 l'elenco delle varieta'
coltivate in Friuli nel 1863 comprendeva ben 357 vitigni diversi.
L'Acerbi, invece, nel 1825 ne catalogava molte di meno di «viti
friulane de' contorni di Udine»: 26. Era quindi ovvio che fosse
necessario sfrondare questa esagerata moltitudine di viti, eliminando
quelle di minor pregio. Ma gia' si annunciava alle porte il piu'
terribile cataclisma che la storia della viticoltura europea ricordi:
la comparsa dell'oidio prima, della fillossera subito dopo ed infine
della peronospora. L'oidio venne per la prima volta individuato verso
il 1840 in Inghilterra dal giardiniere di John Slater di Margate,
certo Mr. Thuker. In Italia, secondo Dalmasso, arrivo' nel 1879,
mentre in Friuli venne individuata per la prima volta, afferma
Gaetano Perusini, solo il 28 giugno del 1901 in un orto di Castions
di Strada. Ma nei vigneti del goriziano sappiamo che fu scoperta nel
1888. Pero' gia' nel 1874 l'allarme venne dato nella Contea di
Gorizia e Gradisca, quando si constato' il fallimento di tutti i
tentativi effettuati nell'area attigua alta Scuola di viticoltura di
Klosterneuburg, nei pressi di Vienna, per fermare e distruggere
l'infezione. Comunque e' molto probabile che la fillossera si fosse
intrufolata nei nostri vigneti motti anni prima. In proposito ci sono
dei dati di produzione del vino nel Friuli riferiti al 1841, quando
si ottennero 167.565 hl e quelli del 1862 pari soltanto a 14.259 hl;
il vistosissimo calo viene interpretato da studiosi friulani come
l'effetto della fillossera. La peronospora venne scoperta, per la
prima volta, nel 1881 nelle vicinanze di Gorizia dove, nel 1852, la
produzione era di poco superiore ai 100.000 ettolitri, meta' dei
quali di Rabiolo, Cividino e altri bianchi ora scomparsi.
Con il XIX secolo arrivarono in Friuli le prime viti di Pinot
grigio, bianco, nero, Merlot e Sauvignon grazie al Conte De La Tour
che aveva sposato la nobile proprietaria di Villa Russiz a Capriva
del Friuli, varieta' che poi si diffusero in tutto il Friuli
contemporaneamente alla ricostruzione post-filosserica, prima della
quale si arrivo' a una base ampelografica che sfiorava le trecento
varieta'.
Nel 1939 arriva il contributo di Guido Poggi che pubblica
l'Atlante Ampelografico dove recupera tutte le varieta' autoctone di
maggior pregio. In 65 tavole, che illustrano tralci, foglie e
grappoli, corredate da una descrizione storica del vitigno e da
un'analisi dei vini che producono, Poggi riporta in parita' la storia
con la tradizione, il passato con il presente nella speranza che il
futuro proponga tempi migliori. Ma l'immediato futuro sara' la
Seconda Guerra Mondiale che di certo non aiutera' l'economia
friulana, come quella di quasi tutte le regioni italiane. A
Conegliano, presso la Stazione Sperimentate, erano stati impostati,
tra il '25 ed il '32, vigneti sperimentali che avevano subito,
anch'essi, i rallentamenti imposti dagli eventi bellici. Ne troviamo
11 in Provincia di Udine e 14 in quella di Gorizia. Nei vigneti della
Provincia di Udine le varieta' in prova erano, tra i bianchi:
Prosecco, Traminer, Riesling italico, Trebbiano toscano, Tocai
friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Verduzzo friulano e Picolit.
Fra i rossi: Cabernet franc e sauvignon, Barbera, Merlot, Refosco dal
peduncolo rosso, Refosco di Faedis, Raboso veronese e Marzemino. In
Provincia di Gorizia, tra i bianchi, ci sono Veltliner, Malvasia
istriana, Riesling italico, Pinot bianco e grigio, Sauvignon,
Traminer, Semillion, Moscato bianco, Moscato rosa, Riesling renano,
Ribolla gialla, Sylvaner, Trebbiano toscano, Prosecco, Garganega. Tra
i rossi: Terrano, Barbera, Cabernet franc e sauvignon, Franconia,
Gamay, Marzemino, Pinot nero, Pica nera. Come si potra' osservare, La
viticoltura storica del Friuli era rappresentata, ormai, solo da
Picolit, Verduzzo, Ribolla gialla e dai Refoschi. Non ci si poteva
quindi aspettare che, alla fine degli anni '50, accanto alla decisiva
presenza nei nostri vigneti di viti francesi e tedesche, le varieta'
autoctone venissero salvate.
Infatti in un ulteriore indirizzo per la scelta varietale in
Friuli, Cosmo «recupera» solo la Ribolla a Gorizia, il Refosco sul
Carso, Verduzzo e Picolit, col Refosco, a Udine. Il vigneto
continuava ad essere per la maggior parte promiscuo e la politica del
fascismo aveva incentivato l'aumento della coltivazione degli ibridi
produttori diretti, che non avevano necessita' di trattamenti a base
di rame e zolfo, che dovevano esser destinati alla guerra. Ma a
Casarsa, e non solo li', per procurarsi un po' di rame e difendere
dalle crittogame con il solfato le buone e preziose viti rimaste di
Merlot e Refosco, i contadini consumarono tutto il loro patrimonio di
antichi secchi di rame. Il vino, soprattutto rosso, era ancora il
«nostran» di antica memoria che era composto da un po' di Refosco e
per la maggior parte da ibridi quali il Clinto, il Baco evvia
dicendo, che avevano sostituito la moltitudine di varieta' che nei
secoli si erano accumulate nei vigneti.
Dal 1950 al 1979 il vigneto specializzato passa dal 27% al 93%
(22.235 ettari contro 1.550 di vigne promiscue). Questo salto di
qualita', reso possibile da tutta una serie di fattori si trova anche
nello sviluppo del vivaismo in Friuli uno dei momenti piu' importanti
e significativi. La tragedia della fillossera mettera' in evidenza le
diversita' di strutture pubbliche esistenti tra il Friuli diventato
italiano e quello ancora austriaco. Naturalmente a favore di
quest'ultimo. Pur essendo in tutt'Europa impotenti, nei primi anni,
di fronte a tale flagello, la Contea di Gorizia e Gradisca aveva a
disposizione una Stazione sperimentale di viticoltura di altissimo
livello: quella di Klosterneuburg, nelle vicinanze di Vienna,fondata
nel 1860 ed il cui primo direttore fu il barone von Babo. (Conegliano
sarebbe sorta nel 1923 mentre Parenzo, in Istria, nel 1931). La
borghesia aveva avuto un diverso sviluppo di quello del Friuli
occidentale ed anche la classe nobile era, dal punto di vista
economico, molto piu' preparata ad affrontare le nuove situazioni che
si stavano delineando. Non appena dalla Francia giunsero le prime
notizie dei timidi successi sulla fillossera con gli innesti su legno
americano, la deputazione centrale della Societa' Agraria goriziana
chiese al Governo austriaco, gia' il 1° aprile del 1881, lo
stanziamento di 2.000 fiorini per istituire un vivaio di viti
americane resistenti alla fillossera. L'Agro aquileiese gode di un
clima molto mite ed ha terreni morbidi e sabbiosi che sono ideali per
il vivaismo. Ai primi del '900 (esattamente nel 1902) risale la
creazione di un «Vivaio erariale» di piante madri (legno americano)
nei pressi di Monfalcone che produceva 780.000 talee di Rupestris
Monticola, cui segui' un nuovo impianto che porto' la produzione a
1.500.0000 di viti americane. A S. Rocco, presso Gorizia, funzionava
un vivaio provinciale. Ma fin dal 1889 le autorita' austriache
incoraggiarono la produzione di piante madri ed a tale epoca
risalgono le prime barbatelle di York Madeira di Augusto Burba di
Campolongo. Uno dei maggiori produttori di viti americane fu il
barone Ritter de Zahoni di Monastero, nei pressi di Aquileia: aveva
intuito lo sviluppo che il mercato delle piante madri avrebbe avuto e
fin da 1890 poteva fornire 150.000 talee. La Grande Guerra sommo' poi
le sue disgrazie a quella della fillossera. Fu dopo il 1920 che
tedeschi e austriaci scoprirono il potenziale che l'Agro aquileiese
possedeva. Nei loro climi le viti americane facevano fatica a
maturare. Portate invece nella zona di Aquileia, i risultati erano
ben diversi. Furono quindi alcuni pionieri che, sotto il controllo
delle grandi scuole tedesche e austriache, iniziarono a costruire
quello che poi sarebbe diventato il vivaio piu' grande ed importante
del mondo. Giovanni Battista Toppani, vivaista in quel di Ruda, fu il
primo ad importare in Italia, con la sua azienda Toppani-Cetta, il
Kober 5BB. Seguito dallo stesso prof. Kober dopo il 1934 Bruno
Busetti, che si era diplomato all'Istituto di Klosterneuburg, apri'
un ufficio commerciale a Gorizia, mettendo in moto tutta una serie di
collegamenti che avrebbero proiettato i vivaisti friulani sui mercati
di tutta l'Europa del Nord. Negli anni '80, accanto a Toppani, erano
arrivati altri vivaisti, come i Cosoto ed i Pinat. Net 1953 sorge il
Consorzio Aquileia vivai, che raggruppa i vivaisti della zona che
poi, nel 1965, si trasformera' nel Consorzio Tullio, presieduto dal
senatore Tullio Altan. Quando il consorzio nasce si esportavano
annualmente in Germania dai 25 ai 30 milioni di talee di
portainnesto, coltivate su oltre 250 ettari, le cui piante erano,
ceppo per ceppo, catalogate e numerate. Inoltre, tutto il vivaio era
dotato di reti antigrandine: era pura avanguardia.
Un fatto e' assodato: la nuova viticoltura del Nord-Europa, che
come noi si stava leccando le ferite della fillossera e si stava
conseguentemente rinnovando, poggia su radici friulane. Oltre il
Tagliamento il seme per la nascita del secondo polo vivaistico era
stato gettato nel 1920, quando la Cattedra Ambulante di Pordenone
aveva promosso la costituzione del Vivaio cooperativo di Ronche di
Fontanafredda, allo scopo di preparare le viti che sarebbero servite
al ripopolamento dei vigneti friulani. Il 4 settembre del 1936 si
costituiscono i Vivai cooperativi di Rauscedo e con loro si aprira'
un nuovo, importante capitolo del vivaismo. Rauscedo, infatti,
divenne protagonista sulla scena italiana e poi mondiale a partire
dagli anni Sessanta quando intui' l'enorme mercato che si stava
aprendo per le barbatelle innestate con la loro moltitudine di cloni.
Seppe occupare gli spazi di mercato che gli si offrivano nell'Italia
Centrale e del Sud, dove il rinnovamento viticolo era ancora in gran
parte da fare.
Arrivando ai giorni nostri, per quanto riguarda i vini bianchi,
la produzione delle uve avviene dopo un'accurata selezione in cui
sono sottoposte a pigiatura soffice e a fermentazione a temperatura
controllata in assenza delle bucce proprio per esaltare i profumi
tipici conferiti dai vitigni. Per le partite destinate a un piu'
lungo affinamento in legno oppure in bottiglia prima dell'immissione
al consumo, la vinificazione ottempera un contatto piu' o meno breve
con le bucce, i vini che ne seguono risultano quindi piu' carichi di
sostanze coloranti.
Per quanto riguarda invece i vini rossi, il contatto con le bucce
e' fondamentale per l'estrazione della frazione polifenolica piu'
importante per le caratteristiche dei rossi, il passaggio in legno e'
facoltativo, pero' ancora in parte utilizzato, si impiega anche una
sapiente diversificazione delle partite al fine di ottenere un
risultato finale il piu' equilibrato possibile, in tal caso e'
possibile che le tipologie che ne fanno uso possano presentare un
caratteristico sentore di legno.
Per quanto concerne l'aspetto strettamente tecnico e produttivo
si sottolineano inoltre i seguenti fattori:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla
produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente
coltivati nell'area di produzione e dei quali e' consentita la
coltivazione nelle diverse unita' amministrative. In particolare,
sono state escluse dal presente Disciplinare le varieta' che
caratterizzano fortemente delle zone geografiche piccole, soprattutto
autoctone, preferendo l'inserimento dei vitigni maggiormente diffusi
anche commercialmente;
forme di allevamento: sono quelle tradizionali della zona:
forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.);
l'adozione della forma di allevamento e' effettuata sia in base alla
giacitura del terreno ed all'esigenza di agevolare l'esecuzione delle
operazioni colturali, sia all'obiettivo enologico che il produttore
intende perseguire;
pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle
tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini bianchi,
rosati e rossi anche delle tipologie spumante. Tali pratiche
rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate
dal reg. Ce n. 606/2009.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
Categoria vino.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano,
dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto
evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, tali da permetterne una
chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente
geografico. In particolare, tutti i vini bianchi e rossi presentano
caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie,
mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici
dei vitigni.
La denominazione «Friuli» annovera ventuno tipologie di vini,
quattordici tipologie di vini bianchi di cui dieci con indicazione di
vitigno piu' il «bianco» e lo «spumante» e sette tipologie di vini
rossi con sei ad indicazione del vitigno piu' il «rosso».
Non e' prevista la menzione riserva per nessuna tipologia.
I vini della DOC «Friuli», presentano delle peculiari
caratteristiche che sono attribuibili per la maggior parte al
territorio inteso come ambiente pedoclimatico mentre l'intervento
umano e' responsabile del resto.
Ciascuna tipologia e' descritta da un punto di vista analitico ed
organolettico nell'art. 6, in questo articolo pero' non vengono
riportati quei valori limite relativi al titolo alcolometrico totale
massimo (in % vol), al titolo alcolometrico effettivo minimo (in %
vol), all'acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro) e
al tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro) come richiesto dall'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009,
questi valori non sono stati indicati perche' non riportano valori
differenti a quelli stabiliti da suddetto regolamento.
Per quanto riguarda l'acidita' totale, espressa come acido
tartarico, in base alla normativa comunitaria non puo' essere
inferiore al 3,5 g/L, ma nell'art. 6 per tutte le varietà e' stato
fissato il limite minimo di 4,0 g/L. Relativamente all'acidita'
volatile, espressa in acido acetico, questa, in base alla normativa
comunitaria, non puo' essere superiore rispettivamente a 18
milliequivaleni per litro per i vini bianchi e a 20 milliequivalenti
per litro per i vini rossi.
Il territorio della DOC «Friuli» conferisce ai vini bianchi un
colore giallo paglierino con riflessi piu' o meno verdognoli o dorati
oppure, nel caso del Pinot grigio e' ammesso anche un riflesso ramato
piu' o meno intenso. A livello gustativo la sensazione e' gradevole,
morbida, con profumi netti ed intensi che spaziano dal fruttato
sostenuto al floreale fine ed elegante, l'equilibrio ed il corpo del
vino rappresentano un marchio di fabbrica dei vini della DOC «Friuli»
con una struttura che ne permette anche un lungo invecchiamento nel
tempo.
I vini rossi sono caratterizzati da un colore rosso rubino con
diverse sfumature, il profumo e' ammaliante e spicca per la gradevole
finezza tendente all'erbaceo, a volte fruttato, allo speziato e dal
aratteristico «bouquet», molto asciutti con una tipica corposita'.
In bocca l'equilibrio e' presente e molto importante, con una
nota di astringenza presente in particolare per le varieta' piu'
vocate al lungo e lunghissimo invecchiamento, l'acidita' e' quindi
sempre presente senza mai disturbare al palato.
Le caratteristiche di questi vini sono determinate dall'influenza
delle condizioni pedoclimatiche dell'areale di produzione, la cui
interazione tra i terreni ben drenati con disponibilita' idrica ed il
clima temperato, fresco e ventilato, interagiscono con le importanti
escursioni termiche tra il giorno e la notte durante tutta la fase di
maturazione delle uve, in particolare quella che va dall'invaiatura
alla vendemmia, il che permette di garantire un'ottimale maturazione
dei grappoli che garantiscono all'uva sia un adeguato tenore
zuccherino, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed
organolettiche proprie delle varieta' di viti coltivate nell'areale.
Categoria vino spumante.
I vini della DOC «Friuli» nella categoria «vino spumante»,
presentano delle acidita' totali piu' marcate rispetto alle altre
categorie, infatti il limite minimo e' pari a 5,0 g/L, espresso come
acido tartarico. Il territorio della denominazione conferisce a
questi spumanti un colore giallo paglierino con diverse intensita',
talvolta si possono raggiungere anche delle sfumature dorate.
All'olfatto i sentori sono ampi e delicati, si possono trovare delle
note floreali e fruttate nel caso della Ribolla gialla spumante ma
sicuramente e' molto spesso presente una intrigante nota di lievito
data dalla rifermentazione in autoclave o bottiglia a seconda della
tipologia tecnica prescelta.
In bocca l'equilibrio di questi vini predomina su tutto il resto
e viene spesso esaltato dalle caratteristiche note acidiche che ne
rendono facilmente riconoscibili i vitigni utilizzati per la
produzione. Si possono presentare inoltre in diversi tipi in
relazione al tenore zuccherino che nelle categorie «vino spumante»
variano dal «pas dose'» (dosaggio zero) all'«extra dry».
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Categoria vino.
L'interazione dei fattori ambientali e pedoclimatici descritti
alla lettera A) con il fattore umano di cui alla lettera B) si
realizzano nei vini della DOC «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia»
consentendone la migliore espressione e contribuendo sostanzialmente
all'ottenimento di vini sia bianchi che rossi, particolarmente ricchi
e dai profumi fini, adatti anche al medio-lungo affinamento e molto
eleganti.
Infatti, la pratica della viticoltura ha influito profondamente
sull'aspetto del paesaggio della zona DOC «Friuli» o «Friuli-Venezia
Giulia», oltre che sul livello economico e di sviluppo globale del
territorio. Il legame causale tra il luogo ed il prodotto e'
essenzialmente rappresentato dall'influenza delle condizioni
ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche
qualitative delle uve e dei vini derivati.
La millenaria storia vitivinicola della Regione Friuli-Venezia
Giulia e' la fondamentale prova della stretta connessione ed
interazione esistente tra i fattori umani e la qualita' e le
peculiari caratteristiche del vino «Friuli» o «Friuli-Venezia
Giulia». La viticoltura locale vanta una storia antica e ricca,
attestata da numerosi documenti e testimonianze, le sue origini
risalgono quanto meno alla colonizzazione romana.
Dall'Impero Romano ad oggi queste terre sono state caratterizzate
dalla produzione del vino, anche se tra alterne vicende storiche e
umane. Infatti, la viticoltura locale e' passata attraverso due
millenni di storia senza grossi mutamenti fino all'inizio del XX
secolo, quando ha subito un grosso cambiamento.
Le ragioni di cio' sono riconducibili a un complesso insieme di
cause e situazioni. Infatti, dalla meta' del XIX secolo fino ai primi
del XX secolo l'oidio, la peronospora, la fillossera e non ultimi i
conflitti bellici, provocarono distruzioni tali da costringere
l'intera viticoltura a cambiare volto. Altro fattore di forte
espansione fu la conquista alla coltivazione della vite di nuovi
terreni grazie alle opere di irrigazione realizzate in vaste aree.
Gli aspetti morfologici, geologici, pedologici e climatici
condizionano i sistemi di agricoltura nel loro complesso di elementi
biologici e strutturali. L'analisi di tali aspetti diviene
prioritaria nello studio del comprensorio del Friuli-Venezia Giulia
dove, una determinata pratica colturale, la viticoltura, ha assunto
un ruolo determinante nel ridisegnare l'assetto ambientale di
un'ampia fascia di territorio.
La chiara vocazione viticola dei terreni ubicati tra le colline
orientali che confinano con la Slovenia e la pianura friulana, e la
professionalita' dei viticoltori hanno cosi' consentito alla Regione
Friuli-Venezia Giulia di crescere in modo inequivocabile, ponendosi
al vertice della produzione nazionale di qualita', sebbene producendo
meno del 2,5% in volume.
Questo risultato e' stato reso possibile grazie alla concomitanza
di vari fattori: la razionalita' dei nuovi impianti secondo le piu'
moderne tecniche colturali, la selezione dei vitigni piu' adatti
all'ambiente di coltivazione ma soprattutto la lungimiranza di molti
produttori che hanno puntato principalmente sulla qualita',
valorizzando la loro produzione e contribuendo a diffonderne la
conoscenza.
Per quanto riguarda i siti della pianura della denominazione
«Friuli» e' possibile dividerla tra est e ovest, a ovest il clima e'
tra i piu' caldi e di giorno il riscaldamento dovuto ai raggi solari
e' molto efficace per la scarsita' di nebbie, ci sono buone
escursioni termiche prevendemmiali e l'areale permette ottime
qualita' sia per i bianchi che per i rossi. I bianchi hanno caratteri
varietali ben espressi, buone acidita' e alcolicita', corpo snello ma
armonico. Sono vini che giocano sulla freschezza e la fragranza, ma
che hanno buona componente acidica. Chardonnay e Pinot grigio sono
piacevoli e traggono i benefici dall'influsso del terreno e del
clima, il Friulano e' un vitigno che e' molto coltivato e trae
risultati molto soddisfacenti con una notevole eleganza. In questa
zona spiccano i Sauvignon, molto equilibrati, dal colore giallo
paglierino talvolta con riflessi verdognoli dai toni verdi
caratteristici sentori al naso e di notevole struttura. Il Pinot
bianco della pianura friulana e' fragrante, raffinato e di ottima
stoffa, infatti l'influsso del terreno sciolto ne accentua le
caratteristiche aromatiche.
La pianura a est si caratterizza per un terreno del tipo ferretto
o assimilabili ad esso, quindi c'e' una prevalenza di ghiaia
ricoperta o mista ad uno strato di materiale terroso alterato di
spessore dai 30 ai 70 cm. Queste zone sono vocate per i vini bianchi
che hanno buona acidita', freschezza e netta personalita' varietale,
oltre al Friulano, Chardonnay e Pinot grigio questa pianura vanta una
Malvasia dal profumo delicatamente aromatico con note floreali e
fruttate tipiche del vitigno e dal grande fascino. Non vanno
dimenticati i rossi in questa zona, infatti i Cabernet franc e
sauvignon, il Merlot e il Refosco, hanno un colore intenso quasi
sanguigno, che si fanno, con rese contenute, molto ampi, profondi,
dai tannini ben presenti ma dolci, in definitiva, dei vini di stoffa
e di razza, che possono sostenere un buon affinamento in barrique per
vini di sicuro invecchiamento, con una caratteristica aromatica data
dalla ricchezza di sensazioni fruttate.
La collina friulana si caratterizza a est per una prevalenza nei
terreni delle marne eoceniche miste ad arenaria, che costituiscono il
cosiddetto «Flysch di Cormons». In queste zone l'allevamento della
vite e' perlopiu' il doppio capovolto, I terrazzamenti sono fitti e
la viticoltura e' impostata con il Guyot ad alta densita' per ettaro.
I vini ne traggono benefici avendo stoffa e ricchezza, con un grande
carattere e suadenza. Il Friulano puo' diventare a volte opulento
data la naturale pienezza e struttura. Il Pinot bianco ha un forte
temperamento, e' sapido, ampio ed avvolgente, sicuramente la Malvasia
e' intensa come pure il Merlot e i Cabernet, franc e sauvignon, che
raggiungono una maturazione perfetta con vini dominati dai tannini
dolci e sensazioni di frutta di sottobosco con sfumature erbacee e
un'eccelsa potenza di gusto e di olfatto In queste zone i vini rossi
sono vissuti in due maniere tra loro antitetiche: per un consumo
rapido e quindi con vini che hanno nella facile beva e nelle
sensazioni fruttate, avvolte da un colore rubino brillante il loro
fascino, oppure con la volonta' di ottenere grandi vini da
invecchiamento affinati in barrique, che riesce a conferire ai rossi
una sensazione di pienezza e profondita' diventando capaci di una
lunga vita per soddisfare anche i palati piu' esigenti in grado di
sviluppare bouquets complessi e seducenti.
A nord-est la Collina friulana e' in grado di esprimere vini di
grande personalita', con un elevato spessore, ricchi e carnosi. La
Ribolla gialla e' raffinata ed elegante, di non elevata alcolicita',
fresca e purtuttavia ben articolata con un invitante scorrevolezza di
beva. Il Verduzzo friulano di queste zone e' pieno, molto
strutturato, quasi vellutato, il colore e' intenso quasi dorato, la
potenzialita' d'invecchiamento e' elevatissima, infatti l'interazione
del clima con il terreno, unita all'esperienza dei vignaioli ne fanno
un marchio di garanzia.
Le colline a nord e ad ovest della denominazione si
caratterizzano per essere a ridosso delle Prealpi carniche e sulle
correnti provocate dal Meduna e dal Cellina. In queste zone ci sono
inverni e primavere fredde, quindi, il germogliamento e la raccolta
sono tardive (anche di 10 giorni rispetto alle zone di pianura appena
sottostanti) ci sono forti escursioni termiche prevendemmiali (14,15
°C) e notevole ventilazione, che rendono quest'area vocata ai vini
bianchi, che hanno un carattere spiccato, ottime 31 acidita' e di
pronta beva. Su tutti emerge il tipico profumo del Sauvignon, che qui
trova uno dei siti piu' affascinanti e personali di tutto il Friuli.
Queste zone influiscono anche sullo Chardonnay e sul Pinot grigio che
sono schietti e piacevoli con note fragranti e fresche con sentori
floreali e fruttati.
Tali condizioni rappresentano peraltro il presupposto su cui si
basa la delimitazione della zona viticola comunitaria (CI-b),
definita nell'appendice all'Allegato XI ter del Reg Ce 1234/07,
all'interno della quale ricade la zona di produzione dei vini in
questione.
Tuttavia, il territorio della DOC «Friuli», pur legato alla
tradizione, ha perseguito l'innovazione tecnologica sia in vigneto
che in cantina come pure un costante miglioramento tecnico negli
ultimi trent'anni, consentendo ulteriori progressi dal punto di vista
qualitativo. Tra i principali possiamo indicare:
il contenimento delle produzioni anche attraverso la pratica
del diradamento in vigneto, e la raccolta dell'uva solo al
raggiungimento del migliore equilibrio aromatico e fenolico;
il condizionamento termico dei locali di lavorazione e dei vasi
vinari per meglio governare i vari processi chimico-fisici;
la selezione delle forme di allevamento a spalliera verticale
piu' idonee alla viticoltura di qualita';
la salvaguardia dei biotipi di vigneti antichi, salvando le
vecchie varieta' ed utilizzando la selezione massale al posto della
selezione clonale;
il miglioramento ed il rinnovo dei vasi vinari con largo
utilizzo dell'acciaio inox, che garantisce superfici piu' facilmente
lavabili, nelle prime fasi della vinificazione, e di botti e
barriques per l'affinamento, con diversita' stilistiche tra i vari
produttori quanto a scelta di legni, volumi e numero di passaggi ma
sempre cercando un buon equilibrio finale.
Pertanto, le peculiari caratteristiche qualitative dei vini DOC
«Friuli» sono dovute all'interazione dell'ambiente naturale con i
fattori umani di tradizione e conoscenza nei processi di
coltivazione, vinificazione ed affinamento. In particolare, i
produttori hanno perseguito delle scelte altamente qualitative per la
produzione delle uve (controllo delle rese, innovamento tecnologico)
e per l'elaborazione dei vini DOC «Friuli», limitando o anche spesso
rinunciando all'utilizzo della pratica dell'arricchimento.
In conclusione, le peculiarita' di questa zona di produzione,
unite al sapere tramandato tra i vignaioli di generazione in
generazione ed all'accurato intervento dell'uomo sia in vigneto che
in cantina, consentono al vigneto «Friuli», di esprimere le sue
migliori caratteristiche nelle uve e nel vino che ne deriva.
Categoria vino spumante.
Le categorie Spumante, nel disciplinare della DOC «Friuli» sono
quattro, la Ribolla gialla spumante, la Ribolla gialla spumante
metodo classico, lo Spumante e lo Spumante metodo classico. L'areale
di produzione di questa categoria e' il medesimo della categoria
vino.
Le varieta' ammesse per la costituzione della Ribolla gialla
spumante sono la Ribolla gialla in purezza oppure con il taglio
migliorativo del 15% possono concorrere, le uve, mosti e vini di
altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per
le province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone ad eccezione dei
Moscati, del Muller Thurgau e del Traminer. Per quanto riguarda lo
Spumante e lo Spumante metodo classico, sono ammesse le varieta'
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (vinificato in
bianco), da soli o congiuntamente.
La Ribolla gialla e' un vitigno che ha trovato nella sua storia
millenaria, il miglior adattamento negli areali di collina in cui
puo' aumentare la propria struttura ed affinare la parte aromatica,
per quanto riguarda la tipologia Spumante, essendo questa categoria
caratterizzata dalla rifermentazione in autoclave oppure in bottiglia
viene, solitamente vendemmiata in anticipo rispetto alla categoria
vino fermo, al fine di garantire al prodotto finito una maggiore
acidita' ed un grado alcolico equilibrato, proprio per questi motivi
la Ribolla spumante riesce trovare delle espressioni qualitative
molto valide in tutti i terreni e climi, sia in quelli di pianura che
in quelli di collina.
Le varieta' che sono utilizzate per le basi spumante dello
Spumante, che sono Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero
(vinificato in bianco), hanno trovato nei terreni e nei climi della
DOC «Friuli» un areale particolarmente vocato.
La pianura riesce ad esprimere le potenzialita' aromatiche del
Chardonnay e del Pinot bianco, esaltando l'eleganza degli aromi
secondari e terziari in tutte le annate, anche in quelle piu' calde e
siccitose. La collina e' in grado di accentuare il corpo di questi
vini, migliorando la concentrazione degli acidi e dei sali minerali,
facendo leggermente innalzare la concentrazione zuccherina assieme ai
precursori aromatici che sono in grado, dopo la fermentazione
alcolica di caratterizzare questi Spumanti per una componente
aromatica piu' complessa e persistente, data anche dagli aromi
secondari sviluppatisi durante la fermentazione che conferiscono
complessita' e profondita' ai vini Spumanti e Spumanti metodo
classico della DOC «Friuli».
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
Denominazione di origine e indicazione geografiche del vino
Parte di provvedimento in formato grafico
« Prosciutto di San Daniele - Approvazione modifica disciplinare di produzione 2026
Ossolano Dop - Modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2026 »
