San Gimignano Doc - Modifica ordinaria - 2024
Al disciplinare di produzione della DOP dei vini San Gimignano, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 15 ottobre 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano». (24A05539)
(GU n.249 del 23-10-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del
30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti
giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto
1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «San Gimignano» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel sito
ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e'
stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di
origine controllata dei vini «San Gimignano»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio del Vino
Vernaccia di San Gimignano, con sede in San Gimignano (SI), via di
Fugnano n. 19, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San
Gimignano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che
comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del
regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della
procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 9 agosto 2024,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «San Gimignano»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «San Gimignano» ed il relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «San
Gimignano», cosi' come da ultimo modificato con il decreto
ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono
approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11
settembre 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «San
Gimignano», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1,
e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente
negli allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2025/2026.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2024
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «SAN GIMIGNANO»
Art. 1.
Denominazione e vini
1.1 La denominazione di origine controllata «San Gimignano» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:
«San Gimignano» rosso, anche con la menzione Riserva;
«San Gimignano» Sangiovese, anche con la menzione Riserva;
«San Gimignano» Cabernet sauvignon, anche con la menzione
Riserva;
«San Gimignano» Merlot, anche con la menzione Riserva;
«San Gimignano» Syrah, anche con la menzione Riserva;
«San Gimignano» Pinot nero, anche con la menzione Riserva;
«San Gimignano» rosato;
«San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo;
«San Gimignano» Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio
di Pernice.
Art. 2.
Base ampelografica
2.1 I vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano»
devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«San Gimignano» rosso e «San Gimignano» rosato:
Sangiovese min: 50%;
possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon,
Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
Regione Toscana per un massimo del 15%.
«San Gimignano» Sangiovese:
Sangiovese min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
Regione Toscana per un massimo del 15%.
«San Gimignano» Cabernet sauvignon:
Cabernet sauvignon min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
Regione Toscana per un massimo del 15%.
«San Gimignano» Merlot:
Merlot min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
Regione Toscana per un massimo del 15%.
«San Gimignano» Syrah:
Syrah min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
Regione Toscana per un massimo del 15%.
«San Gimignano» Pinot nero:
Pinot nero min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
Regione Toscana per un massimo del 15%.
«San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo:
Trebbiano toscano min: 30%;
puo' concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del
50%;
puo' concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo
del 20%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione
Toscana per un massimo del 10%.
«San Gimignano» Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio
di Pernice:
Sangiovese min: 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un
massimo del 50%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «San Gimignano» ricade nella
Provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita'
dell'intero territorio amministrativo del Comune di San Gimignano.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San
Gimignano» devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte
a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. I
vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e
situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da
escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla
luce solare o scarsamente arieggiati.
4.2 Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi
per ettaro non puo' essere inferiore a quattromila.
4.3 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche
caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata la forma di
allevamento a «tendone».
4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4.5 La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo
alcolometrico volumico, naturale, minimo sono le seguenti:
=================================================================
| | | Titolo alcolometrico vol. |
| |Tonn. Uva/Ha | nat. minimo |
+=====================+=============+===========================+
|«San Gimignano» | | |
|rosato | 10 | 11,00% |
+---------------------+-------------+---------------------------+
|«San Gimignano» rosso| 8 | 11,50% |
+---------------------+-------------+---------------------------+
|«San Gimignano» | | |
|Sangiovese | 8 | 11,50% |
+---------------------+-------------+---------------------------+
|«San Gimignano» | | |
|Cabernet sauvignon | 8 | 11,50% |
+---------------------+-------------+---------------------------+
|«San Gimignano» | | |
|Merlot | 8 | 11,50% |
+---------------------+-------------+---------------------------+
|«San Gimignano» Syrah| 8 | 11,50% |
+---------------------+-------------+---------------------------+
|«San Gimignano» Pinot| | |
|nero | 8 | 11,50% |
+---------------------+-------------+---------------------------+
|«San Gimignano» | | |
|Vinsanto | 10 | 10,00% |
+---------------------+-------------+---------------------------+
|«San Gimignano» | | |
|Vinsanto Occhio di | | |
|Pernice | 10 | 10,00% |
+---------------------+-------------+---------------------------+
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «San Gimignano» devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite
medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione
massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
4.6 L'entrata in piena produzione dei nuovi impianti, e' fissata
a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo e' comunque
consentita una produzione pari al 60% della produzione massima
prevista.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento
ivi compreso l'appassimento delle uve, devono essere effettuate
nell'ambito del territorio amministrativo delle Provincie di Siena e
Firenze. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' e
garantire l'origine. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione
europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area sopra delimitata, sono previste autorizzazioni individuali
alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, lettera c) della legge
n. 238/2016.
5.2 Rispettando le percentuali previste per i vigneti all'art. 2,
le uve ed i vini «San Gimignano» sangiovese, «San Gimignano» Cabernet
sauvignon, «San Gimignano» Merlot, «San Gimignano» Syrah e «San
Gimignano» Pinot nero, ottenuti singolarmente, possono essere oggetto
di assemblaggio o taglio tra loro per l'ottenimento della tipologia
«San Gimignano» rosso. Tale facolta', riconosciuta al solo produttore
e/o vinificatore delle uve, e' consentita alle seguenti condizioni:
a) l'assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta
di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica;
b) l'assemblaggio deve essere realizzato prima dell'estrazione
della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore;
c) l'operazione deve essere seguita dalle necessarie
annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione
agli organismi di controllo preposti.
5.3 I vini «San Gimignano» rosso, «San Gimignano» Sangiovese,
«San Gimignano» Cabernet sauvignon, «San Gimignano» Merlot, «San
Gimignano» Syrah e «San Gimignano» Pinot nero possono aver diritto
alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno
ventiquattro mesi di cui almeno sette in fusti di legno.
5.4 E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni
previste dalle normative nazionali e comunitarie.
5.5 Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere
elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Le
tipologie «San Gimignano» vinsanto e «San Gimignano» vinsanto occhio
di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte
appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino
del 27%. E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o
convogliata con esclusione di impianti di essiccazione.
L'ammostamento delle uve per le tipologie «San Gimignano» vinsanto e
«San Gimignano» vinsanto occhio di pernice e' consentito dal 1°
dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno
seguente. La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto
dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della
capacita' massima di 250 litri.
5.6 Per le tipologie «San Gimignano» rosato, «San Gimignano»
rosso, «San Gimignano» Sangiovese, «San Gimignano» Cabernet
sauvignon, «San Gimignano» Merlot, «San Gimignano» Syrah e «San
Gimignano» Pinot nero la resa uva/vino consentita e' del 70%. Qualora
la resa superi tale limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto
alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine per tutta la partita.
Per le tipologie «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo e «San
Gimignano» Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice
la resa uva/vino consentita e' del 35% riferita al vino giunto al
terzo anno di invecchiamento. Qualora la resa superi tale limite ma
non il 38%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.7 L'immissione al consumo della tipologia «San Gimignano»
rosato e' consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla vendemmia.
L'immissione al consumo delle tipologie «San Gimignano» rosso,
«San Gimignano» Sangiovese, «San Gimignano» Cabernet sauvignon, «San
Gimignano» Merlot, «San Gimignano» Syrah, «San Gimignano» Pinot nero
e' consentita dal 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia.
L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, e'
consentita dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta
delle uve e comunque non prima di un affinamento in bottiglia di
almeno tre mesi.
L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine
controllata «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo e «San Gimignano»
Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice, non puo'
avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
6.1 I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«San Gimignano» rosato:
colore: rosato piu' o meno carico, brillante;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«San Gimignano» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, delicato;
sapore: secco, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se
riserva 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
«San Gimignano» Sangiovese:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, con riflessi
granati dopo lungo invecchiamento;
odore: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se
riserva 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
«San Gimignano» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati dopo
l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: secco, pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se
riserva 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
«San Gimignano» Merlot:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso con sentore di piccoli frutti;
sapore: secco, armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se
riserva 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
«San Gimignano» Pinot nero:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se
riserva 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
«San Gimignano» Syrah:
colore: rosso vermiglio;
odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se
riserva 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
«San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo:
colore: dal giallo intenso al dorato;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di
cui almeno il 14,50% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
acidita' volatile massima: 30,0 meq/l;
«San Gimignano» Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio
di Pernice:
colore: dal rosa tenue al rosa intenso fino all'aranciato;
odore: delicato, caldo, caratteristico;
sapore: morbido, rotondo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di
cui almeno il 14,50% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
acidita' volatile massima: 30,0 meq/l.
6.2 In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore
dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di
cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E'
tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico
«Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «San Gimignano»
deve sempre essere scritta integralmente la seguente dicitura e
secondo la successione di seguito indicata:
San Gimignano;
Denominazione di origine controllata (o l'acronimo DOC);
Tipologia (menzione Riserva se prevista);
Toscana.
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso
tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica,
rispetto a quelli utilizzati per la scritta «San Gimignano». Inoltre
il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o
minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «San
Gimignano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di
indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonche' deve figurare
in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 rispetto a quella
utilizzata per la scritta «San Gimignano».
L'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle
etichette per il confezionamento delle partite di prodotto derivanti
dalle vendemmie 2024 e precedenti, non riportanti il termine Toscana,
detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del
decreto di approvazione della modifica del presente disciplinare, che
potranno essere utilizzate fino ad esaurimento delle scorte.
7.3 Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «San Gimignano» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata
la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione
del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga
riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei
documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco
regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.
7.5 Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
Confezionamento
8.1 I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque
litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione
della tipologia «Rosato» e delle due tipologie di «Vinsanto o Vin
Santo» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacita' da
0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro.
8.2 I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle
norme di legge. Per le tipologie «Vinsanto o Vin Santo» e per i vini
con la menzione riserva e' comunque obbligatorio il tappo raso bocca
di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a
litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e dei vini
con menzione riserva, e' ammessa la chiusura con tappo a vite.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
Il territorio di produzione ricade interamente all'interno del
Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della
Provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a meta' strada tra la
costa tirrenica e la dorsale appenninica. E' un territorio collinare
collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine
pliocenica, risalenti a 6,8 - 1,8 milioni di anni fa.
I terreni destinati alla produzione della DO San Gimignano, in
tutte le tipologie, sono quelli formatisi sui depositi pliocenici
marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e
grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille
piu' compatte e presenti in profondita'. Inoltre sono terreni
fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di
scheletro e scisti argillose, la cui combinazione crea condizioni
favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante. Sono
generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute
lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti
nel corso dei secoli. La diversa combinazione percentuale tra sabbia,
argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli
suoli e' l'elemento pedologico determinante dal punto di vista
viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidita' e capacita' di
invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie
della D.O San Gimignano.
L'altitudine dei vigneti e' compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m,
con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti
collinari dove gli stessi sono ubicati.
E' un'area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati
piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosita'
concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine
inverno-inizio primavera.
Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di
appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai
700 mm, mediamente distribuite in ottantatre' giorni di pioggia e
presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La
zona beneficia in tutti i periodi dell'anno di una buona
ventilazione. Rari gli episodi di nebbia.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio
di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad
ottenere vini rossi a San Gimignano: infatti la presenza della
viticoltura nell'area di San Gimignano risale all'epoca etrusca, di
cui si hanno numerose testimonianze archeologiche. Per secoli la
produzione e la vendita del vino ha rappresentato la principale
attivita' agricola ed economica, e non solo della famosa Vernaccia di
San Gimignano ma anche dei vini rossi e anzi, la produzione di vino
rosso e' sempre stata superiore a quella del bianco.
Tra il Medioevo e il Rinascimento le vigne di San Gimignano
producevano sia vino bianco che «vermiglio», un rosso corposo gia'
molto stimato.
Antica anche la tradizione della produzione del vinsanto a San
Gimignano: si hanno le prime testimonianze nel 1348, quando un frate
francescano cerco' di placare le agonie dei malati di peste con del
vino dolce che prese cosi' il nome di «Vinsanto».
Le fattorie di San Gimignano da sempre sono note ai commercianti
di vini per la qualita' ed il carattere dei vini rossi prodotti. Nel
XX secolo l'impegno dei vignaiuoli e il loro spirito di ricerca hanno
dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla
stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi
internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero oltre che
ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l'utilizzo di
contenitori in legno di diverse capacita'.
Partendo da questa realta', nel 1996 e' stato formulato un primo
disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilita' e
specificita' ai vini rossi e al vinsanto prodotti nell'area
aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo
l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al
Sangiovese, fino a giungere alla realta' odierna descritta
dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e
dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di
qualita' sempre superiore.
Il disciplinare prevede ampia liberta' nell'utilizzo delle forme
di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di
allevamento espanse perche' incompatibili in ambiente collinare con
clima sub mediterraneo.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso,
rosato e vinsanto, adeguatamente differenziate per tipologia.
B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La denominazione San Gimignano e' riferita a sei tipologie di
vino rosso (anche con la menzione riserva), una tipologia di vino
rosato e due tipologie di vino vinsanto che dal punto di vista
analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti
e peculiari descritte all'art. 6 del disciplinare che ne permettono
una chiara individuazione legata all'ambiente geografico.
In particolare il colore: per i vini rossi rosso rubino piu' o
meno intenso con tendenza al granato con l'invecchiamento; per il
vino rosato colore rosato piu' o meno carico, per le tipologia San
Gimignano vinsanto dal giallo intenso al dorato, per la tipologia
«San Gimignano» vinsanto occhio di pernice dal rosa tenue al rosa
intenso, fino all'aranciato. A livello olfattivo si riscontano aromi
delicati, intensi e varietali a seconda della tipologia. Al gusto
tutti i vini hanno sapore asciutto e armonico, e per le tipologie
vinsanto morbido e vellutato.
C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla
lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).
Gli uvaggi impiegati sia per la produzione di vino rosso sia di
vinsanto e le tecniche di vinificazione sono state nel tempo gli
stessi impiegati nella gran parte delle colline toscane, tuttavia
l'ambiente pedoclimatico particolare di San Gimignano permette la
produzione di uve con specifiche diverse rispetto a quelle dei
territori limitrofi, caratteristiche peculiari, come componente
fenolica per i vini rossi e sapidita' che vengono poi trasmesse ai
vini e che rendono questi unici e riconoscibili all'interno del
panorama dei vini toscani. La diversa combinazione percentuale tra
sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i
singoli suoli e' l'elemento pedologico determinante dal punto di
vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidita' e
capacita' di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le
diverse tipologie della D.O San Gimignano.
Le fattorie di San Gimignano sono per questo da sempre note ai
commercianti di vini per la qualita' ed il carattere dei vini
prodotti, sempre in evoluzione tanto che nel XX secolo lo spirito di
ricerca dei vignaiuoli ha dato vita ad una serie di sperimentazioni
che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline
sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot,
cabernet, sirah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di
vinificazione tradizionali con l'utilizzo di contenitori in legno di
diverse capacita'.
Da questa realta', nel 1996 e' stato formulato un primo
disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilita' e
specificita' ai vini rossi e al Vin Santo prodotti nell'area
aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo
l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al
Sangiovese, fino a giungere alla realta' odierna descritta
dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e
dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di
qualita' sempre superiore e riconoscibili nell'ambito del panorama
dei vini toscani.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
Valoritalia S.r.l. - societa' per la certificazione delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane - via XX Settembre
n. 98/G - 00187 Roma, tel.: +39 06 45437975 - fax: +39 06 45438908 -
e-mail: info@valoritalia.it
10.2 La societa' Valoritalia S.r.l. - societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane - e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,
elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par.
1, 2° capoverso.
10.3 In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di
un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero,
conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
San Gimignano
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1 Codice della nomenclatura combinata
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole;
mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione dei vini:
1. «San Gimignano» Rosso anche con la menzione Riserva
Breve descrizione testuale
Colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee
tendente al granato con l'invecchiamento.
Odore: vinoso, delicato.
Sapore: secco, armonico, di buon corpo, giustamente tannico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la
tipologia menzione Riserva 12,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
20,00
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
2. «San Gimignano» Sangiovese anche con la menzione Riserva
Breve descrizione testuale
Colore: rosso rubino piu' o meno intenso, con riflessi granati
dopo lungo invecchiamento.
Odore: vinoso, intenso ed elegante.
Sapore: secco ed armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la
tipologia menzione Riserva 12,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20,0
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
3. «San Gimignano» Merlot anche con la menzione Riserva
Breve descrizione testuale
Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento.
Odore: vinoso con sentore di piccoli frutti.
Sapore: secco, armonico e pieno.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la
tipologia menzione Riserva 12,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
20,00
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
4. «San Gimignano» Cabernet Sauvignon anche con la menzione Riserva
Breve descrizione testuale
Colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati dopo
l'invecchiamento.
Odore: intenso, caratteristico, speziato.
Sapore: secco, pieno ed armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la
tipologia menzione Riserva 12,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
20,00
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
5. «San Gimignano» Pinot Nero anche con la menzione Riserva
Breve descrizione testuale
Colore: rosso rubino.
Odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi.
Sapore: secco, pieno, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la
tipologia menzione Riserva 12,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 2,00
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
6. «San Gimignano» Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di
Pernice
Breve descrizione testuale
Colore: dal rosa tenue al rosa intenso, fino all'aranciato.
Odore: delicato, caldo, caratteristico.
Sapore: morbido, rotondo, vellutato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui
almeno il 14,50% vol. svolti.
Estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 4,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
30,00
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
7. «San Gimignano» Rosato
Breve descrizione testuale
Colore: rosato piu' o meno carico, brillante.
Odore: delicato, fresco, fruttato.
Sapore: secco, fresco, armonico, fruttato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
18,00
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
8. «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo
Breve descrizione testuale
Colore: dal giallo intenso al dorato.
Odore: etereo, intenso, caratteristico.
Sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato, persistente.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui
almeno il 14,50% vol svolti.
Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 4,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
30,00
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
9. «San Gimignano» Syrah anche con la menzione Riserva
Breve descrizione testuale
Colore: rosso vermiglio.
Odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco.
Sapore: secco ed armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la
tipologia menzione Riserva 12,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
20,00
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
5. Pratiche di vinificazione
5.1 Pratiche enologiche specifiche
1. San Gimignano - Vinificazione, invecchiamento, affinamento e
imbottigliamento
Pratica enologica specifica
Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento
ivi compreso l'appassimento delle uve, devono essere effettuate
nell'ambito del territorio amministrativo delle Provincie di Siena e
Firenze.
I vini «San Gimignano» rosso, «San Gimignano» Sangiovese, «San
Gimignano» Cabernet Sauvignon, «San Gimignano» Merlot, «San
Gimignano» Syrah e «San Gimignano» Pinot Nero possono aver diritto
alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno
ventiquattro mesi di cui almeno sette in fusti di legno.
5.2 Rese massime:
1. «San Gimignano» Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Syrah, Pinot Nero
56 ettolitri per ettaro
2. «San Gimignano» Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Syrah, Pinot Nero
8,000 chilogrammi di uve per ettaro
3. «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo e Vin Santo Occhio di
Pernice o Vinsanto Occhio di Pernice
35 ettolitri per ettaro
4. «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo e Vin Santo Occhio di
Pernice o Vinsanto Occhio di Pernice
10,000 chilogrammi di uve per ettaro
5. «San Gimignano» Rosato
70 ettolitri per ettaro
6. «San Gimignano» Rosato
10,000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «San Gimignano» ricade
nell'ambito della Regione Toscana ed in particolare nella Provincia
di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero
territorio amministrativo del Comune di San Gimignano.
7. Varieta' di uve da vino
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisier
Merlot N.
Pinot nero N. - Pinot
Sangiovese N. - Sangioveto
Syrah N. - Shiraz
Trebbiano toscano B. - Procanico
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1 A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
Il territorio di produzione ricade interamente all'interno del
Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della
Provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a meta' strada tra la
costa tirrenica e la dorsale appenninica. E' un territorio collinare
collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine
pliocenica, risalenti a 6,8 - 1,8 milioni di anni fa.
I terreni destinati alla produzione della DO San Gimignano, in
tutte le tipologie, sono quelli formatisi sui depositi pliocenici
marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e
grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille
piu' compatte e presenti in profondita'. Inoltre sono terreni
fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di
scheletro e scisti argillose, la cui combinazione crea condizioni
favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante. Sono
generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute
lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti
nel corso dei secoli. La diversa combinazione percentuale tra sabbia,
argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli
suoli e' l'elemento pedologico determinante dal punto di vista
viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidita' e capacita' di
invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie
della D.O San Gimignano.
L'altitudine dei vigneti e' compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m,
con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti
collinari dove gli stessi sono ubicati.
E' un'area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con
estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosita'
concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine
inverno-inizio primavera.
Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di
appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai
700 mm, mediamente distribuite in ottantatre' giorni di pioggia e
presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La
zona beneficia in tutti i periodi dell'anno di una buona
ventilazione. Rari gli episodi di nebbia.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al
territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno
contribuito ad ottenere vini rossi a San Gimignano: infatti la
presenza della viticoltura nell'area di San Gimignano risale
all'epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimonianze
archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino ha
rappresentato la principale attivita' agricola ed economica, e non
solo della famosa Vernaccia di San Gimignano ma anche dei vini rossi
e anzi, la produzione di vino rosso e' sempre stata superiore a
quella del bianco.
Tra il Medioevo e il Rinascimento le vigne di San Gimignano
producevano sia vino bianco che «vermiglio», un rosso corposo gia'
molto stimato.
Antica anche la tradizione della produzione del vinsanto a San
Gimignano: si hanno le prime testimonianze nel 1348, quando un frate
francescano cerco' di placare le agonie dei malati di peste con del
vino dolce che prese cosi' il nome di «Vinsanto».
Le fattorie di San Gimignano da sempre sono note ai
commercianti di vini per la qualita' ed il carattere dei vini rossi
prodotti. Nel XX secolo l'impegno dei vignaiuoli e il loro spirito di
ricerca hanno dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno
portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di
vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot
nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con
l'utilizzo di contenitori in legno di diverse capacita'.
Partendo da questa realta', nel 1996 e' stato formulato un
primo disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilita' e
specificita' ai vini rossi e al vinsanto prodotti nell'area
aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo
l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al
Sangiovese, fino a giungere alla realta' odierna descritta
dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e
dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di
qualita' sempre superiore.
Il disciplinare prevede ampia liberta' nell'utilizzo delle
forme di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di
allevamento espanse perche' incompatibili in ambiente collinare con
clima sub mediterraneo.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso,
rosato e vinsanto, adeguatamente differenziate per tipologia.
8.2 B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
La denominazione San Gimignano e' riferita a sei tipologie di
vino rosso (anche con la menzione riserva), una tipologia di vino
rosato e due tipologie di vino vinsanto che dal punto di vista
analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti
e peculiari descritte all'art. 6 del disciplinare che ne permettono
una chiara individuazione legata all'ambiente geografico.
In particolare il colore: per i vini rossi rosso rubino piu' o
meno intenso con tendenza al granato con l'invecchiamento; per il
vino rosato colore rosato piu' o meno carico, per le tipologia San
Gimignano vinsanto dal giallo intenso al dorato, per la tipologia
«San Gimignano» vinsanto occhio di pernice dal rosa tenue al rosa
intenso, fino all'aranciato. A livello olfattivo si riscontano aromi
delicati, intensi e varietali a seconda della tipologia. Al gusto
tutti i vini hanno sapore asciutto e armonico, e per le tipologie
vinsanto morbido e vellutato.
8.3 C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui
alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).
Gli uvaggi impiegati sia per la produzione di vino rosso sia di
vinsanto e le tecniche di vinificazione sono state nel tempo gli
stessi impiegati nella gran parte delle colline toscane, tuttavia
l'ambiente pedoclimatico particolare di San Gimignano permette la
produzione di uve con specifiche diverse rispetto a quelle dei
territori limitrofi, caratteristiche peculiari, come componente
fenolica per i vini rossi e sapidita' che vengono poi trasmesse ai
vini e che rendono questi unici e riconoscibili all'interno del
panorama dei vini toscani. La diversa combinazione percentuale tra
sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i
singoli suoli e' l'elemento pedologico determinante dal punto di
vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidita' e
capacita' di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le
diverse tipologie della D.O San Gimignano.
Le fattorie di San Gimignano sono per questo da sempre note ai
commercianti di vini per la qualita' ed il carattere dei vini
prodotti, sempre in evoluzione tanto che nel XX secolo lo spirito di
ricerca dei vignaiuoli ha dato vita ad una serie di sperimentazioni
che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline
sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot,
cabernet, sirah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di
vinificazione tradizionali con l'utilizzo di contenitori in legno di
diverse capacita'.
Da questa realta', nel 1996 e' stato formulato un primo
disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilita' e
specificita' ai vini rossi e al Vin Santo prodotti nell'area
aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo
l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al
Sangiovese, fino a giungere alla realta' odierna descritta
dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e
dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di
qualita' sempre superiore e riconoscibili nell'ambito del panorama
dei vini toscani.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti)
Obbligo di riportare in etichetta il termine geografico
«Toscana».
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: e' obbligatorio riportare in
etichetta il termine geografico «Toscana».
Nell'etichettatura della denominazione «San Gimignano» deve
sempre essere scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la
successione di seguito indicata:
San Gimignano;
Denominazione di origine controllata (o l'acronimo DOC);
Tipologia (menzione Riserva se prevista);
Toscana.
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso
tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica,
rispetto a quelli utilizzati per la scritta «San Gimignano». Inoltre
il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o
minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «San
Gimignano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di
indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonche' deve figurare
in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 rispetto a quella
utilizzata per la scritta «San Gimignano».
L'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle
etichette per il confezionamento delle partite di prodotto derivanti
dalle vendemmie 2024 e precedenti, non riportanti il termine Toscana,
detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del
decreto di approvazione della modifica del presente disciplinare, che
potranno essere utilizzate fino ad esaurimento delle scorte.
Link al disciplinare del prodotto
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/I
T/IDPagina/22156
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