Contiene le modifiche al disciplinare di produzione pubblicato sulla G.U. n. 68 del19/03/2021
I vini Docg Morellino di Scansano devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85 %.
La zona di produzione delle uve rientra nella Regione Toscana e comprende integralmente il comune di Scansano e parte dei comuni di Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano,
Roccalbegna, Semproniano, tutti ricadente in provincia di Grosseto.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Moscadello di Montalcino riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 14 giugno 1985), propone la modifica del disciplinare medesimo.
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Moscadello di Montalcino
Moscato Bianco (min. 85%)
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
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Orcia
Bianco: Trebbiano Toscano (min. 50%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 50%)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita', dei comuni di Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani, S. Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Buonconvento, Trequanda; e parte del territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano, Montalcino,
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Parrina, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1987), propone la modifica del disciplinare medesimo
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Parrina
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 10% al 30%), Ansonica (dal 30% al 50%), Vermentino (dal 20% al 40%), Chardonnay e/o Sauvignon (max. 20%).
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 70%), Cabernet Sauvignon, Merlot
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello. Provincia di Grosseto
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione specifica tradizionale italiana: denominazione di origine controllata - D.O.C.) dei vini «Pomino»
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“Pomino” Bianco, “Pomino” Bianco riserva, “Pomino” Bianco Vendemmia tardiva: Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%. “Pomino” Vin santo: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Trebbiano da soli o congiuntamente: minimo 70%. “Pomino” Rosso, “Pomino” Rosso riserva, “Pomino” Rosso vendemmia tardiva, “Pomino” Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese minimo: 50%; Pinot Nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%. “Pomino” Chardonnay: Chardonnay minimo: 85%. “Pomino” Sauvignon: Sauvignon minimo: 85%. “Pomino” Pinot Nero: Pinot Nero minimo: 85%. “Pomino” Merlot: Merlot minimo: 85%, “Pomino” Spumante bianco e rosato (anche riserva): Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 70%.
La zona di produzione delle uve è situata in Toscana, in provincia di Firenze e specificatamente in parte del territorio del comune di Rufina che si trova ad est della città. I vigneti devono avere giacitura collinare, idoneo orientamento ed un’altitudine non superiore a m. 650 per il rosso e a m. 800 per il bianco.
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La Doc Rosso di Montalcino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, esclusivamente dal vitigno “Sangiovese”.
E’ apprezzato per la sua fragranza e freschezza dovuta agli aromi primari fruttati e aromi secondari provenienti dalla fermentazione. Di facile abbinamento e caratteristiche di versatilità.
E’ un vino visivamente limpido, brillante, di colore rosso rubino intenso. Ha profumo caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo e gradevolmente tannico. Si accompagna a primi piatti con salse strutturate ed a salumi, formaggi e carni non troppo strutturate. Va servito in calici a forma ampia e ad una temperatura di 16-18°C.
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
Area amministrativa del Comune di Montalcino, Provincia di Siena, Regione Toscana
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La Doc Rosso di Montepulciano deve essere ottenuta dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo gentile): minimo 70%.
Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, nella Regione Toscana. E’ esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.
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