Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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La docg Casauria e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno per un minimo del 90% ma possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10% ed è prodotta in Provincia di Pescara
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Le prime testimonianze della grande vocazione vitivinicola dell'area di Casauria sono rappresentate dai Palmenti di Pietranico, antiche vasche ricavate da enormi rocce affioranti disseminate sul territorio che, lavorate con estrema perizia, di probabile origine italica venivano usate come vasche per vinificare le uve direttamente sui campi. Successivamente, durante il medioevo, il gesto della coltivazione delle viti e della vinificazione delle uve è legato soprattutto all'instancabile opera dei padri benedettini presenti nelle diverse abbazie sorte sul territorio quali quella sopra citata di S. Clemente a Casauria e quella di Santa Maria d'Arabona del 1209 (Manoppello).
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La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino DOC “Casavecchia di Pontelatone” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Liberi e Formicola e parte dei comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.
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La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Casteggio” comprende la fascia vitivinicola collinare del comune di Casteggio, nonché dei comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste.
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La Docg Castel del Monte Bombino Nero e' prodotto con Bombino Nero minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima
del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Castel del Monte” comprende l’intero territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria e Trani, nella Provincia di Barletta-Andria-Trani e in parte i territori comunali di Corato, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto nella provincia di Bari.
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino DOC Castel del Monte
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Castel del Monte” comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Canosa di Puglia, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto.
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La Docg Castel del Monte Nero di Troia Riserva e' ottenuto da Nero di Troia minimo 90%; possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Castel del Monte” comprende l’intero territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria e Trani, nella Provincia di Barletta-Andria-Trani e in parte i territori comunali di Corato, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto nella provincia di Bari.
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Il vino Doc Castel del Monte Rosso Riserva deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia: Nero di Troia minimo 65%.
Le uve destinate alla produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto (Provincia di Bari)
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E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto e in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
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Proposta di modifica del nome da Bianco di Castelfranco Emilia IGP a Castelfranco Emilia IGP
La modifica della denominazione da Bianco di Castelfranco Emilia a Castelfranco Emilia è dovuta alla necessità di valorizzare i vini bianchi con nome dei vitigni Trebbiano e Moscato. Questi vini prodotti tradizionalmente in zona non potevano essere riconosciuti come specifiche tipologie a causa del nome della denominazione fondato sulla tipologia Bianco.
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Il disciplinare di produzione della doc Casteller riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e' sostituito per intero con il seguente testo:
Il vino Casteller deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni: Schiava grossa e/o Schiava gentile, minimo 30%; Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 60%; Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente, non oltre il 20%.
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La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Casteller”, comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago,
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg dei vini Castelli di Jesi Verdicchio Riserva, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2025, e' approvata.
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Modifica del decreto 23 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della docg Castelli di Jesi Verdicchio Riserva
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Proposta di modifica unionale del nome della denominazione di origine protetta dei vini Castelli di Jesi Verdicchio Riserva in Castelli di Jesi e del relativo disciplinare di produzione.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Castelli di Jesi Verdicchio Riserva
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I vini Docg devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.
La zona di produzione atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata dei vini Castelli di Jesi Verdicchio riserva e anche con la specificazione classica ricade nelle province di Ancona e Macerata. La zona è individuata in parte del bacino geografico del fiume Esino, nei territori di 22 comuni interni nella provincia di Ancona e di due comuni interni nella provincia di Macerata.
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale,
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