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Casauria Doc - Proposta di disciplinare di produzione

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Casauria Doc - Proposta di disciplinare di produzione

La doc Casauria e' riservata al vino ottenuto dalle  uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno per un minimo del 90% ma possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri  vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un  massimo del 10% ed è prodotta in Provincia di Pescara

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei  vini «Casauria» (23A01527)

(GU n.62 del 14-3-2023)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento
delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di
esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del
regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Abruzzo, su istanza dell'Associazione Casauria DOCG avente
sede in Alanno (PE), intesa ad ottenere la protezione della
denominazione di origine protetta «Casauria» (classificabile con la
menzione tradizionale italiana denominazione di origine controllata e
garantita, in sigla DOCG), gia' sottozona della denominazione di
origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», nel rispetto della
procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre
2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura prevista agli articoli 6 e 7 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, ed all'articolo 8 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di protezione dei
disciplinari e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;
e' stata effettuata, il giorno 25 gennaio 2023 presso la sede
del Teatro comunale di Alanno (PE), la riunione di pubblico
accertamento, tesa a verificare sul territorio la condivisione della
domanda e la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e
costanti previsti dal regolamento UE n. 1308/2013;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023, che ha
formulato la relativa proposta di disciplinare di produzione.
Provvede, ai sensi dell'articolo 9 comma 1, del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata
proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (DOCG) del vino «Casauria».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di protezione
del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente proposta.

Allegato

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita  (Denominazione di origine protetta) del vino Casauria.

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» e'
riservata al vino, anche nella tipologia «riserva», rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» e'
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che
nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano
almeno per un minimo del 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della DOCG del vino «Casauria» comprende
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia
di Pescara: Bolognano, Castiglione a Casauria, Cugnoli, Pietranico,
Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Torre de' Passeri e
Turrivalignani; e parte dei territori amministrativi dei seguenti
Comuni in Provincia di Pescara: Alanno, Bussi sul Tirino, Brittoli,
Corvara, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Popoli,
Serramonacesca e Tocco da Casauria.
Detta zona e' cosi' delimitata:
Foglio 360 tavola Est.
Si parte dal confine comunale di Brittoli con Carpineto della
Nora e Vicoli a quota 597 e si procede, in direzione sud, lungo la
strada Brittoli-Vicoli fino al sentiero che, partendo dalla suddetta
strada nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614. Si
prosegue per un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato
di S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te
Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica
con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al
confine comunale a quota 542. Si prosegue lungo il sentiero che
partendo dal confine comunale di Corvara a quota 542, nei pressi
della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che
tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia
prima, e con la strada poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa
riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per
la quota 719 ed a Colle Pizzuto incontra il limite comunale di
Pescosansonesco. Si prosegue lungo la mulattiera che partendo dal
limite comunale tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi
dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada
Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente,
poco dopo, sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a
quota 574. La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che
prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei
pressi del km 8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco
Vecchio che segue per circa 250 metri dove incontra e segue il
sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale.
La delimitazione della zona prosegue, in direzione sud-ovest, lungo
tutto il confine comunale di Castiglione a Casauria fino ad
incontrare il limite comunale di Bussi sul Tirino. Di qui si prosegue
lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio. Si
segue il torrente che all'altezza di V. Giardino incontra il sentiero
e subito dopo la carreggiabile che in direzione nord-ovest giunge a
quota 356.
Foglio 360 tavola Ovest.
Da quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero che
tocca le quote 515 e 730, la mulattiera che tocca le quote 522, 619 e
709 che abbandona per congiungersi con il sentiero che passa per
quota 605 sino al confine di provincia. Da qui si segue il confine
provinciale passando per Valle Gemmina a quota 478.
Foglio 369 tavola Ovest.
Da quota 478 si prosegue lungo il confine provinciale,
coincidente con il limite comunale di Popoli, fino ad incrociare
l'autostrada A25 (Pescara-Roma) in localita' Cornacchia-Ponticello.
Foglio 369 tavola Est, foglio 360 tavola Est.
Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare la
SS. n. 5 (Tiburtina Valeria) al km 177,8. In direzione nord si
prosegue lungo la SS. n. 5 passando per Popoli sino al km 187. Dal
Km187 si giunge sino a poche decine di metri prima del km 188,
imboccando il sentiero che toccando le quote 284 e 310 incrocia la
strada che conduce alla Fonte d'Acqua Sulfurea a quota 447. Dalla
F.te d'Acqua Sulfurea la delimitazione si identifica con il torrente
Arolle Piccolo fino al punto di incontro con la carreggiabile in
localita' gli Sterpari che toccando quota 386 passa per F.te Cardillo
fino a giungere al limite comunale nei pressi di F.te Cavutolo. Da
F.te Cavutolo si prosegue verso sud lungo il confine comunale di
Tocco da Casauria, Torre de' Passeri e Bolognano sino a giungere al
limite comunale di S. Valentino in Abruzzo Citeriore. Da qui si
prosegue lungo il limite comunale sino al confine di Lettomanoppello.
Foglio 361 tavola Ovest.
Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il fiume
Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che
verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in
direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e
prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente
con il confine comunale. Da qui si prosegue verso sud lungo il
confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il
limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada
Manoppello - Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in
direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con
il percorso del Fiume Alento sino al confine con la Provincia di
Chieti. Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare
l'autostrada A25. Da qui, in direzione Manoppello Scalo-Scafa si
giunge sino al punto di incrocio con la ferrovia nelle vicinanze di
Scafa a quota 101. Si prosegue lungo l'asse ferroviario in direzione
Alanno Scalo sino ad incrociare il limite comunale di
Manoppello-Alanno-Rosciano. Si prosegue lungo il limite comunale di
Alanno e Cugnoli sino al confine di Pietranico-Civitaquana e poi
Brittoli-Vicoli, fino ad incrociare la strada provinciale
Brittoli-Vicoli a quota 597.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
del vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Casauria» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per
le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Le uve
destinate alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Casauria» devono essere ottenute unicamente
da vigneti situati su terreni vocati alla qualita', ubicati in zone
collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500
metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a
mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente
soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.
Densita' d'impianto.
Fatta eccezione per i vigneti esistenti, per i nuovi impianti ed
i reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 3.500
ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli
impianti e reimpianti a pergola per i quali non deve inferiore a
3.200 ceppi per ettaro.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente
usate nella zona, ossia pergola abruzzese e spalliera semplice e
doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
allevamento.
Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di
allevamento.
Altre pratiche colturali.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
Resa ad ettaro e gradazione naturale minima.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione naturale
minima per la produzione del vino a DOCG «Casauria», ivi compresa la
tipologia «riserva», sono le seguenti:
produzione uva: 9,00 tonnellate/ettaro;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13,00% vol.
Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e
destinate alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Casauria» devono essere riportati nei limiti
di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto
alla denominazione per tutto il prodotto.

Art. 5.
Norme per la vinificazione e imbottigliamento

Zona di vinificazione ed imbottigliamento.
Le operazioni di vinificazione e invecchiamento dei vini della
denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» devono
aver luogo nella zona di produzione delimitata all'articolo 3 nonche'
nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche solo
in parte nella zona di produzione.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni di vinificazione delle uve ed
invecchiamento dei vini siano effettuate nell'intero territorio
amministrativo della Provincia di Pescara a condizione che le Ditte
interessate dimostrino di avere effettuato la rivendicazione dei vini
della preesistente sottozona «Casauria» della denominazione di
origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» ottenuti da uve
derivanti da vigneti in conduzione, prima della data di pubblicazione
della decisione che conferisce la protezione alla denominazione
«Casauria», per almeno due vendemmie.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate
all'interno della zona delimitata di cui ai precedenti paragrafi.
Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito della zona di
vinificazione e invecchiamento di cui ai paragrafi precedenti, per
salvaguardare la qualita', la reputazione e garantire l'origine e
assicurare l'efficacia dei controlli.
Elaborazione.
Per l'elaborazione dei vini di cui all'articolo 1 sono consentite
le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi
alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%. Qualora
la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%,
anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
Invecchiamento e affinamento.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Casauria» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento
obbligatorio non inferiore a diciotto mesi.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Casauria» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a ventiquattro
mesi.
I periodi di invecchiamento decorrono dal 1° novembre dell'annata
di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Casauria», anche con la menzione «riserva», all'atto dell'immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee,
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
sapore: secco, pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; per la
menzione «riserva» 13,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l; per la menzione
«riserva»: 26 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Casauria», quando sottoposto al passaggio o conservazione in
recipienti di legno, puo' rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.
Designazione e presentazione

Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui
all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E'
tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta
sotto la denominazione d'origine.
Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'articolo 1 l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Vigna.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Casauria» puo' essere utilizzata la menzione
«vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella
denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi
dell'art. 31 comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Art. 8.
Confezionamento

Volumi nominali e recipienti.
I vini di cui all'articolo 1 possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro di volume nominale pari a litri:
0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 - 9,000 - 12,000.
Chiusure dei recipienti.
Sono ritenuti idonei tutti i sistemi di chiusura previsti dalla
normativa vigente, ad esclusione del tappo corona.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
L'area geografica della denominazione Casauria insiste su un
territorio dalle caratteristiche geomorfologiche e pedoclimatiche
fortemente distinte nel panorama regionale, soprattutto per la
particolare orografia e per la vicinanza a importanti massicci
montuosi.
La zona geografica delimitata comprende la fascia collinare
interna e pedemontana della Provincia di Pescara delimitata a
sud-ovest dal massiccio della Maiella ed a nord-ovest da quello del
Gran Sasso.
Le montagne abruzzesi fanno parte della catena appenninica
centro-meridionale e costituiscono il tratto in cui questa raggiunge
la massima larghezza, altitudine e compattezza. Le formazioni
collinari interessate dalla coltivazione della vite e dell'olivo,
costituite da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il
bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi
tra la fine del Terziario e l'inizio del Quaternario, fiancheggiano
la pianura alluvionale di natura arenaceo-argillosa formata dal fiume
Pescara. Queste colline danno luogo ad un paesaggio ondulato, con
ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e
rotondeggianti. Nella grande maggioranza dei casi il suolo presenta
una adeguata fertilita' giusta per le produzioni moderate. Inoltre,
si caratterizza per una equa ripartizione di materiale da cui si
formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, ma anche abbastanza
ricca di scheletro, in genere sufficientemente sciolti, con spessore
variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione.
L'altitudine dei terreni coltivati a vite e' compresa tra i 200
ed i 600 metri s.l.m., con pendenze ed esposizioni variabili a
seconda dei versanti. Sono esclusi i terreni siti nei fondo valle
umidi e quelli con esposizioni poco consone.
Le precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sugli 800
mm; il periodo piu' piovoso e' quello compreso tra novembre e gennaio
(oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto e' quello di
luglio (intorno a 30-40 mm).
Il clima e' di tipo temperato, con temperature medie annuali
comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di
luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di
24-25°C.
L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva
nel periodo aprile-ottobre, e' compreso a seconda dei versanti e
delle esposizioni tra 1.800 e 2.200 gradi-giorno, condizioni che
garantiscono la maturazione ottimale del vitigno Montepulciano.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
L'ambito territoriale e' legato storicamente al toponimo Casauria
grazie alla presenza di una stupenda Abbazia Romanica, San Clemente a
Casauria, che ha dato il nome al territorio. La fonte storica di
riferimento piu' accreditata e' il Chronicon Casauriense, o Liber
instrumentorum seu chronicorum monasterii Casauriensis, una raccolta
di cronache medioevali riguardanti l'Abbazia di San Clemente a
Casauria tra gli anni 866 e 1182, nelle cui pagine si trovano i
seguenti versi:
«Insula cingitur hoc a flumine Crisea dicta, _ in cunctis quod
sit et pre cunctis benedicta; _nascitur hac vinum potus que sibique
ministrum _ huius oliva tenet dextrum latus atque sinistrum, _ quo
desit luctus, tanta est sibi fructus, _ ut credat visus quod vera sit
hec paradisus. hanc simul aspexit fortissimus induperator, _ Ecclesie
murus, regni decus et moderator, _ dixit: "habet Dominus paradisum
deliciarum: _ vallibus his caulas ovium statuamus earum_ que iugiter
famulenturei noctuque dieque _ actibus in sanctis pietatis
iustitieque. _Iste locus, quem fertilitas et copia rerum _ exornant,
debet Domini secernere clerum_ a populo: faciamus in hoc claustrum
monacorum, _ qui sint suffulti libris actuque priorum.
L'isola, chiamata «Aurea», poiche' e' benedetta tra tutti e in
confronto a tutti, e' circondata da questo fiume (dal fiume Pescara);
qui nasce il vino, bevanda grazie alla quale vien meno il dolore e il
suo servitore, l'olivo, occupa il lato destro e il sinistro, li'
tanta e' la ricchezza di frutti che alla vista questa terra sembra
sia veramente un paradiso.
Non appena la vide il valorosissimo comandante, difensore della
Chiesa, lustro e guida del regno, disse: «Dio ha un paradiso di
delizie: in queste valli poniamo ovili per quelle greggi che
perennemente siano al suo servizio notte e giorno, con santi
comportamenti di pieta' e giustizia.
Questo luogo, che la fertilita' e l'abbondanza dei frutti
rendono bello, deve tenere separati il clero dal popolo: costruiamo
in questo luogo un convento di monaci, che siano sostenuti dagli
studi e dalla guida dei priori».
Questi versi latini evidenziano come la grande fertilita' dei
luoghi cinti dall'ansa del fiume Pescara abbiamo fatto sembrare
l'Abbazia e le sue tenute una Casa Aurea (da cui Casauria) vero e
proprio paradiso di delizie (tra cui il vino), degno di accogliere e
custodire le reliquie del martire Clemente, come sostenuto da Carlo
Tedeschi nel Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il
Medioevo, nel saggio Insula Piscariae paradisi floridus ortus, nel
2019.
Le prime testimonianze della grande vocazione vitivinicola
dell'area Casauria sono rappresentate dai Palmenti di Pietranico,
antiche vasche ricavate da enormi rocce affioranti disseminate sul
territorio che, lavorate con estrema perizia, di probabile origine
italica venivano usate come vasche per vinificare le uve direttamente
sui campi. Successivamente, durante il medioevo, il gesto della
coltivazione delle viti e della vinificazione delle uve e' legato
soprattutto all'instancabile opera dei padri benedettini presenti
nelle diverse abbazie sorte sul territorio quali quella sopra citata
di S. Clemente a Casauria e quella di Santa Maria d'Arabona del 1209
(Manoppello). Sempre nel citato «Chronicon Casauriense», che racconta
la storia del monastero con tutte le vicissitudini che ne
caratterizzarono la costruzione e l'evoluzione, c'e' un tentativo da
parte del cronista di attribuire al termine «Casauria» un'origine
legata alla costruzione dell'edificio sacro. Ma i documenti di
compravendita dell'871 per l'acquisizione delle terre nonche' altri
atti, attestano che il termine «Casauria» gia' esisteva e con ogni
probabilita' risaliva all'epoca romana. Una volta accorpati in
un'unica proprieta' i terreni di pertinenza della badia, il toponimo
fu esteso all'intero corpo e, per la sacralita' ad esso associata,
anche a tutta l'area geografica circostante. Ma, facendo un salto di
alcuni secoli, come afferma il prof. Franco Cercone in uno dei suoi
numerosi scritti «dobbiamo sicuramente alle famiglie dei Mazara e dei
Tabassi, alla fine del 1700, l'ampliamento dell'area di coltivazione
del vitigno Montepulciano poiche' queste, benche' proprietarie di
vasti possedimenti in Sulmona e nei centri limitrofi, indirizzarono
le proprie mire sui fertili territori posti oltre le Gole di Popoli e
lungo la Valle Pescara». In quest'area vengono infatti a formarsi
ricchi feudi, per lo piu' in tenimento di Torre dei Passeri, Tocco da
Casauria e Musellaro. E' da ritenersi che le condizioni climatiche e
le caratteristiche geologiche dell'alta Val Pescara, particolarmente
favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che
indussero esponenti della nobilta' sulmonese ad espandere i loro
possedimenti in quest'area ed e' probabile che diversi vitigni, tra
cui il Montepulciano, siano stati trapiantati dai Mazara a Torre de
Passeri. Si evidenzia altresi', che la lunghissima presenza viticola
e specificamente del Montepulciano nero in queste zone e specifici
ambienti, in aziende medio-piccole e con le viti spesso allevate
nell'ottocento anche ad alberello, ha ingenerato importanti
esperienze di coltivazione e vinificazione, seppure tradizionale, ma
comunque sempre in grado di produrre vini da sempre ritenuti di
qualita' eccellenti, come testimoniato da documenti datati 1821 di
compravendita di uve e vini prodotti a Tocco da Casauria. Se nel dopo
guerra il nome «Torre de Passeri» era considerato ancora sinonimo del
Montepulciano nero lo si deve al fatto che fino alla seconda guerra
mondiale l'area Casauria si distingueva in Abruzzo come la piu'
vocata e la stazione ferroviaria di Torre de Passeri divenne il
centro logistico del gran commercio di uve e vini casauriensi. Questa
lunga tradizione ha attraversato le grandi innovazioni viticole ed
enologiche degli ultimi quarant'anni, adeguando il vino prodotto a
standard qualitativi elevati.
Da quanto detto si evince che la presenza del vitigno
Montepulciano, base della produzione del vino Casauria,
nell'entroterra della Provincia di Pescara, ossia nella zona
casauriense, risale ormai ad oltre due secoli ed e' proprio in questa
zona che esso ha potuto esprimere tutte le sue potenzialita',
evidenziando peculiari caratteristiche legate sia agli aspetti
olfattivi che gustativi. In tale contesto si evidenza come
l'adattabilita' del vitigno al particolare ambiente pedoclimatico ha
favorito mutazioni spontanee che hanno generato alcuni comportamenti
morfo-fenologici specifici e pregiati per la produzione di uve
eccellenti.
L'incidenza dei fattori umani e' stata molto importante poiche',
alcuni viticoltori hanno individuato nel tempo specifici ceppi piu'
rispondenti a fattori di qualita' che sono stati sfruttati per le
selezioni dei materiali di moltiplicazione. Inoltre, attraverso la
definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed
enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare
di produzione, e' risultato possibile ottenere prodotti dalle
spiccate caratteristiche e tipicita'.
Per questi motivi il principale vivaista italiano, Vivai
Rauscedo, ha omologato sin dal 2007 il clone VCR 456 biotipo
Casauria, distinguendolo appunto per essere in grado di produrre vini
dal maggior livello di gradevolezza, sapidita' e speziatura tra tutti
i cloni di Montepulciano omologati. Questo clone e' stato selezionato
da piante storiche che avevamo manifestato un perfetto adattamento
con il territorio casauriense.
Le attuali condizioni di produzione hanno quindi permesso agli
operatori del territorio casauriense di avvantaggiarsi di tutte le
conoscenze teoriche e tecniche per migliorare i processi produttivi.
In campagna grazie al riconoscimento e alla selezione delle migliori
vigne e dei migliori cloni di uva Montepulciano e in cantina,
attraverso la possibilita' di governare perfettamente la temperatura
di fermentazione, che ha permesso di migliorare la qualita' del
processo di macerazione delle uve durante la fermentazione, passaggio
chiave per estrarre il profilo sensoriale tipico del vino Casauria.
Le tecniche di affinamento e il livello dei controlli praticabile
nelle moderne cantine del territorio garantiscono la genuinita' del
prodotto e la sua grande longevita'.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Nelle tradizionali produzioni enologiche i vini Casauria si
presentano con un colore rosso rubino intenso, con lievi sfumature
violacee, sfumature che tendono al granato con il lungo
invecchiamento; l'odore tipico nei vini piu' giovani e' quello dei
frutti rossi (ciliegia, mora, lampone, mirtillo), del fiore di
violetta e di note speziate, che nei vini invecchiati si percepiscono
sempre piu' intensamente (pepe, tabacco, liquirizia); quando il vino
e' affinato in botti di rovere i sentori olfattivi e gustativi si
arricchiscono di note vanigliate e dolci.
Il sapore e' secco, giustamente tannico ed armonico. Nel tempo il
vino evolve guadagnando maggiore complessita' e morbidezza.
Provenendo da giovani suoli sedimentari spesso i vini Casauria
guadagnano una grande sapidita', che conferisce ai vini una
riconosciuta eleganza.
Questo profilo sensoriale e' tipicamente legato all'influenza che
il vitigno Montepulciano, perfettamente ambientato nel territorio
Casauriense, riceve dal microclima della zona di produzione, che si
caratterizza per l'origine sedimentaria dei suoli, ricchi di
scheletro e di disponibilita' di minerali, unitamente ad una
condizione climatica fortemente influenzata dai massicci montuosi che
circoscrivono il territorio di produzione e determinano la formazione
di costanti brezze montane capaci di generare marcate escursioni
termiche tra il giorno e la notte, anche nei mesi estivi. A grande
vantaggio della migliore maturazione delle uve. I vini Casauria vanno
serviti ad un temperatura di 16/18 °C in un calice ampio che permetta
la massima espressione della complessita' del vino.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
I fattori climatici unitamente a quelli umani, legati da un lato
alle condizioni pedoclimatiche di coltivazione e di forte
caratterizzazione viticola e dall'altro da una sempre piu' forte
evoluzione della cultura enologica, sono determinanti per la
produzione di uve di straordinaria qualita' che danno origine ai vini
Casauria, dalle caratteristiche importanti, distinte e riconoscibili.
L'area geografica interessata e' caratterizzata da condizioni
climatiche particolari strettamente legate all'evoluzione geologica e
alla conformazione morfologica del territorio, caratterizzato da
colline ampie, assolate e ben ventilate, dove dominato con la loro
marcata presenza i massicci montuosi del Gran Sasso e della Maiella.
Questi monti proteggono la zona dalle correnti fredde occidentali e
determinano notevoli escursioni termiche tra giorno e notte.
Queste condizioni pedoclimatiche si accordano perfettamente alla
maturazione tardiva del Montepulciano che ha bisogno, per raggiungere
la migliore condizione fenologica, di circa 2000 gradi giorno. Questa
lunga necessita' di ore di sole permette alle viti di avvantaggiarsi
notevolmente della marcata escursione termica tra il giorno e la
notte nella fase fenologica della maturazione delle uve creando le
condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche e nobili
nei grappoli e permettendo la piena maturazione degli acini e dei
loro vinaccioli, fonte di tannini importanti per garantire il grande
potenziale di affinamento dei vini Casauria.
La qualita' e le caratteristiche dei vini Casauria sono altresi'
intimamente connesse ai fattori umani descritti nella parte A) 2.
Il percorso millenario della coltivazione delle uve e della
produzione di vini ha sempre caratterizzato il territorio di
produzione dei vini Casauria.
La geografia produttiva ha vissuto la sua ultima metamorfosi nel
secolo passato. Nel periodo intercorso tra le due guerre mondiali
l'area Casauria era probabilmente il centro vitivinicolo piu'
importante della Regione, come testimoniato dai testi storici. Gli
effetti nefasti della Seconda Guerra Mondiale e l'implementazione
negli anni '60 di una nuova forma di viticoltura intensiva sulla
costa della Regione Abruzzo e soprattutto nella Provincia di Chieti,
hanno determinato una lenta perdita di sostenibilita' economica per
la vitivinicoltura casauriense. Probabilmente questo ultimo evento e'
stato fondamentale affinche' gli operatori del territorio abbiamo
potuto imprimere alle proprie produzioni una grande riconoscibilita'
nel panorama regionale e abbiamo fatto da stimolo sin dagli anni '90
ad un controesodo dei produttori e alla delineazione di una nuova
geografia produttiva, completamente vocata alla qualita' delle uve e
dei vini prodotti. Una ritrovata sostenibilita' economica ha reso
sinergiche le qualita' del territorio e l'impegno dei tanti
produttori che hanno saputo cogliere il momento storico di grande
miglioramento delle tecniche produttive e delle conoscenze
scientifiche, sia in campagna che in cantina per esaltare al massimo
le potenzialita' dei vini prodotti.
La cultura della sostenibilita' in vigna ha permesso di
ricalibrare al meglio la coltivazione dei vigneti di Montepulciano.
Le pratiche agronomiche sono sempre piu' mirate a prendersi cura
dell'ecologia del vigneto a vantaggio del benessere del suolo, della
biodiversita', degli operatori e soprattutto delle uve prodotte.
Gli operatori possono oggi approfittare enormemente delle
migliorate condizioni produttive in cantina, dove la tecnologia e
l'industria meccanica offrono ogni possibilita' di lavorare, durante
tutte le fasi del processo di vinificazione, nel rispetto assoluto
delle grandi uve prodotte.
Il talento di un territorio e l'impegno dei produttori ha fatto
si che nel 2006 il toponimo Casauria venisse dedicato ai vini
prodotti nell'area distinta in questo disciplinare, ereditando una
storia millenaria da presentare e raccontare ad un mercato sempre
piu' attento, attraverso la qualita' dei vini Casauria che, rispetto
ad altri vini prodotti da uve Montepulciano in altri territori, sono
l'espressione di distintivi caratteri di unicita', risultato
dell'interazione armonica tra l'attivita' dell'uomo ed il complesso
dei fattori ambientali.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualita' S.p.a. - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma
- Telefono +39 06 54228675 - Fax +39 06 54228692 - Website:
www.agroqualita.it - e-mail: agroqualita@agroqualita.it - e-mail:
vini.abruzzo@agroqualita.it
La societa' Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - S.p.a. e' l'organismo di controllo
autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 64 della legge n.
238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle
disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo
19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 20 del
reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante
una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato articolo 20, par. 1, 2°
capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di
un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero,
conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto
2018 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018) e modificato
con decreto miniteriale 3 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15
marzo 2022).

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