Casteller Doc - Modificazioni al disciplinare di produzione - 1990
Il disciplinare di produzione della doc Casteller riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e' sostituito per intero con il seguente testo:
Il vino Casteller deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni: Schiava grossa e/o Schiava gentile, minimo 30%; Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 60%; Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente, non oltre il 20%.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989
Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Casteller".
(GU n.29 del 5-2-1990)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il proprio decreto 3 maggio 1974 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino
"Casteller" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di
produzione sopra citato;
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 123 del 27 maggio 1988;
Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la
proposta di modifica del disciplinare;
Ritenuta l'opportunita' in relazione alla realta' vitivinicola
locale nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di
accogliere l'istanza sopra citata;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata del vino "Casteller" riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e' sostituito per intero
con il seguente testo:
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Casteller"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Casteller" e' riservata al
vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Casteller" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti aventi la seguente composizione di vitigni:
Schiava grossa e/o Schiava gentile, minimo 30%;
Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 60%;
Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente, non oltre il
20%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a denominazione di origine controllata "Casteller", comprende il
territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco,
Avio, Besenello, Bretonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra,
Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera,
Lasino, Lavis, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori,
Nago-Torbole, Nave-San Rocco, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine,
Pomarolo, Riva del Garda, Rovere' della Luna, Rovereto, San Michele
all'Adige, Segonzano, Tenna, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano,
Villalagarina, Volano, Zambana.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Casteller" devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni con
buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano purche' questi
ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati
oltre i 600 metri sopra il livello del mare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Casteller" e' stabilita in 160 q.li per ettaro in coltura
specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi il 20% del limite
massimo.
Il servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della
provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
L'eventuale supero di resa non avra' diritto alla D.O.C.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel
territorio della provincia di Trento.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Casteller" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e
nazionali, e' consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e
mosti concentrati di zone anche diverse da quella delimitata al
precedente art. 3.
Art. 6.
Il vino "Casteller" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
odore: vinoso con leggero profumo gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile o amabile, armonico,
vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Il vino "Casteller" prodotto con le uve di cui all'art. 2 che
assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non
inferiore a 11,00 e sia immesso al consumo con un titolo
alcolometrico volumico complessivo minimo di 11,5 ed un estratto
secco netto minimo del 20 per mille puo' portare in etichetta la
menzione "superiore". Il vino "Casteller" superiore deve essere
immesso al consumo in bottiglie di vetro aventi chiusure che si
addicono ad un vino di pregio, escludendo il tappo a corona ed il
tappo a strappo.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'anno di raccolta delle uve
da cui il vino deriva.
Art. 8.
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata
"Casteller" qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli
aggettivi "riserva", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e
similari.
Nella designazione e presentazione del vino "Casteller" e'
obbligatorio indicare in etichetta la locuzione "amabile" per i tipi
aventi tale caratteristica. E' consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente, nonche' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata
"Casteller" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti del
presente disciplinare di produzione e' punito a norma dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 1989
COSSIGA
MANNINO, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1989
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 131
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