Asprinio di Aversa Doc - Richiesta di  riconoscimento della denominazione - Parere 1993

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Asprinio di Aversa Doc

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il  riconoscimento della doc Asprinio di Aversa ha espresso parere favorevole al  suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare  di produzione 

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Aversa Doc

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Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Aversa Asprinio” devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola – Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno (in provincia di Caserta ) e Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo in provincia di Napoli

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Casavecchia di Pontelatone Doc

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La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino DOC “Casavecchia di Pontelatone” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Liberi e Formicola e parte dei comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.

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Falerno del Massico Doc - Parere del comitato nazionale per la domanda di riconoscimento

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Falerno del Massico

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il  riconoscimento della Doc Falerno del Massico ha espresso parere favorevole  al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del  decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione 

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Falerno del Massico Doc

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-Falerno del Massico
Bianco: Falanghina (min. 85%).
Rosso: Aglianico (min. 60%), Piedirosso (max. 40%), Primitivo

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” devono provenire dalla zona di produzione che comprende il territorio amministrativo dei Comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico e Carinola in Provincia di Caserta.

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Galluccio Doc

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- Galluccio
Bianco: Falanghina (min. 70%).
Rosso e Rosato: Aglianico (min. 70%)

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Galluccio”, nei tipi bianco, rosso e rosato, devono essere prodotte nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Conca della Campania, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro, Tora e Piccilli; tutti in provincia di Caserta.

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Roccamonfina Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Roccamonfina

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Roccamonfina,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo: "Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette  operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania,  a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato  tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".

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Roccamonfina Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la
IGP "Roccamonfina" comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Caserta: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce, Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, Teano.

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Terre del Volturno Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Terre del Volturno

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Terre del Volturno,  consolidato con  le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della regione Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti  organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31 dicembre 2012.».

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