Tutti i disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti italiani tutelati in Italia, Europa e nel mondo
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La zona di produzione delle uve destinata alla trasformazione in vino e denominazione di origine controllata “Campi Flegrei”, nei tipi bianco, rosso, Falanghina e Piedirosso o Pèr ‘e palummo, comprendono l’intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e parte di quelli di Marano di Napoli, tutti in provincia di Napoli.
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Campidano di Terralba o Terralba
Bovale (min. 85%)
Le uve devono essere prodotte nell’ambito del territorio amministrativo dei comuni di Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Palmas Arborea, Pompu, Santa Giusta, San Nicolò d’Arcidano, Simala, Siris, Terralba e Uras, in provincia di Oristano, e dei comuni di Arbus, Collinas, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Villanovaforru in provincia del Medio Campidano
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ZONA DELIMITATA
Provincia di Torino: Agliè, Albiano d'Ivrea; Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Banchette, Barbania, Barone, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese,
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La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino Candia dei Colli Apuani Doc e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa Carrara.
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Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Canelli»
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L'area di produzione della Docg Canelli è rappresentata da 17 comuni, parte in provincia di Asti e parte in provincia di Cuneo, zona dalle antiche tradizioni storico culturali nella coltivazione del Moscato Bianco e nella produzione del vino moscato.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Cannara” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Cannara, Bettona, Bevagna, in provincia di Perugia.
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Il vino a docg «Cannellino di Frascati» deve essere ottenuto dalle uve Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%; Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
La zona di produzione delle uve è l'intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.
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La denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" e' riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
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Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” devono essere prodotte nell’ambito territoriale della regione Sardegna. Per i vini a denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” aventi la specificazione “classico”, le uve devono essere prodotte nei comuni delle province di Nuoro ed Ogliastra.
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ZONA DELIMITATA
Parte del territorio dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano in Toscana e Orbetello, in provincia di Grosseto.
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Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Capri” devono essere prodotte nell’intero territorio dell’isola di Capri in provincia di Napoli.
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La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» comprende l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale in provincia di Brescia.
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La zona di produzione dei vini “Carema” comprende l'intero territorio del Comune di Carema, in provincia di Torino
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Le uve devono essere prodotte nell'ambito del Sulcis, comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Carbonia-Iglesias e di Cagliari: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Carmignano rosato o Vin Santo ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione
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A partire dal 1o giugno 1992 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino Carmignano potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze.
Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in verticale, a "L" o a "cavaliere", in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura delle fascette medesime.
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Il vino a denominazione di origine controllata "Carmignano" possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine della categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita
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Il vino docg “Carmignano” deve essere ottenuto dalle uve Sangiovese minimo 50%; Canaiolo nero fino al 20%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal l0 al 20%; Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
Le uve destinate alla produzione del vino docg “Carmignano” devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.
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1 “La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Carso” o “Carso – Kras” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Trieste: Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nonché l’intero territorio del comune di Doberdò del Lago e parte di quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna d’Isonzo in provincia di Gorizia.
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