La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg dei vini Castelli di Jesi Verdicchio Riserva, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2025, e' approvata.
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Modifica del decreto 23 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della docg Castelli di Jesi Verdicchio Riserva
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Proposta di modifica unionale del nome della denominazione di origine protetta dei vini Castelli di Jesi Verdicchio Riserva in Castelli di Jesi e del relativo disciplinare di produzione.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Castelli di Jesi Verdicchio Riserva
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I vini Docg devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.
La zona di produzione atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata dei vini Castelli di Jesi Verdicchio riserva e anche con la specificazione classica ricade nelle province di Ancona e Macerata. La zona è individuata in parte del bacino geografico del fiume Esino, nei territori di 22 comuni interni nella provincia di Ancona e di due comuni interni nella provincia di Macerata.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg dei vini Cònero Docg, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 17 maggio 2025, e' approvata.
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E' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 aprile 2025; Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 9 del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Conero.
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La Dop «Cònero» deve essere ottenuto dalle uve Montepulciano minimo 85%; Sangiovese massimo 15%.
La zona di produzione del vino Conero DOP comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana, e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo, tutti in provincia di Ancona.
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Offida Pecorino: Pecorino: minimo 85%;
Offida Passerina: Passerina: minimo 85%;
Offida rosso: Montepulciano: minimo 85%.
I vini Docg «Offida» devono provenire dai vigneti ubicati in alcuni comuni nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo.
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Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" previsto nella misura del 20 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, cosi' come ultimamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, e' modificato nella misura del 16 per mille.
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